CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31204/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della decisione della Corte territoriale - per avere quest'ultima affermato la penale responsabilità del ricorrente, in ordine al delitto di estorsione aggravata, adducendo argomentazioni discordanti rispetto al significato delle risultanze probatorie, rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non è consentita dalla legge in questa sede in quanto finalizzato a ottenere, mediante profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, estranea al sindacato di legittimità; che, in caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio attribuito dal ricorrente, in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sul significato e sul senso da attribuirsi alle dichiarazioni rese è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito, la cui decisione, quando non sia fondata su affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. le pagg. 6-8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell' art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i