CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 45243/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 22/05/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il•provvedimento.impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22 maggio 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 23 giugno 2023 del Tribunale di Monza che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 2, commi 1 e 2-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato articola quattro motivi di ricorso per cassazione: il primo per violazione di legge e violazione di norme processuali per l'inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel procedimento connesso; il secondo per vizio di motivazione perché la fattura di euro 70.000 era relativa a un'operazione esistente; il terzo per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione perché non era stato sentito il teste che era stato ammesso; il quarto per violazione di legge e vizio di motivazione perché non gli era stato riconosciuto il beneficio della pena sospesa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo sul beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre è inammissibile in ordine agli altri tre motivi. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l'imputato aveva ricevuto un avviso di contestazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in seguito alla registrazione in contabilità della propria ditta individuale e, successivamente, dell'annotazione, quale elemento passivo nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2014, della fattura n. 13 del 16 giugno 2014, emessa dalla M&[OSCURATO:SOCIETA]., dell'importo di euro 70.000 che aveva comportato l'abbattimento dei redditi imponibili da euro 74.879 a euro 4.879. La fattura era stata emessa per un'operazione oggettivamente inesistente, perché la M&[OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita da due cittadini egiziani che, in periodi di tempo di poco precedenti e successivi all'emissione della fattura, avevano prestato attività lavorativa subordinata presso il [OSCURATO:PERSONA].Edil., di cui l'imputato era stato legale rappresentante; dall'analisi dei movimenti bancari non era risultato il pagamento della somma fatturata perché i due amministratori della M&[OSCURATO:SOCIETA]. avevano ricevuto solo l'accredito di somme molto inferiori da parte del Consorzio; la M&[OSCURATO:SOCIETA]. era priva di idonea sede operativa e di lavoratori dipendenti, nonostante la fattura recasse come oggetto con causale "prestazione di manodopera presso vostri cantieri effettuata nell'anno 2013" Il primo motivo attiene all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del commercialista, imputato in procedimento connesso, e del finanziere che aveva riferito sull'attività svolta. La censura è generica e non si confronta con la sentenza impugnata ove si legge che il commercialista non aveva Mai assunto il ruolo d'imputato mentre il finanziere aveva riferito sull'indagine e sulla documentazione in suo possesso. Peraltro, va osservato che l'accertamento di responsabilità non è stato basato sulla prova dichiarativa, ma su quella documentale costituita dalle indagini della Guardia di finanza confluite nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e tutto ruota attorno all'inesistenza dell'operazione descritta in fattura. Sotto questo profilo, è monca la seconda censura in merito alla fattura, perché l'imputato ha contestato il giudizio di falsità della fattura senza contestare il ruolo di cartiera della società emittente. Sta di fatto che la M&[OSCURATO:SOCIETA]., che aveva emesso la fattura, non aveva mai assunto lavoratori subordinati, non aveva mai posseduto beni strumentali, ciò nondimeno aveva registrato un volume d'affari di circa 4 milioni di euro. Di qui il suo ruolo di cartiera e l'inferenza logica in merito all'oggettiva inesistenza della pretesa descritta in fattura. E' onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). In questo contesto, anche l'audizione del teste ammesso e poi revocato è irrilevante né con il terzo motivo di ricorso per cassazione l'imputato ha chiarito la decisività della sua deposizione. E' fondato invece il quarto motivo di ricorso perché il ricorrente aveva chiesto nell'atto di appello il beneficio della pena sospesa e ribadito la richiesta nella .memoria conclusiva. Sebbene ricorrano in astratto i relativi presupposti la Corte territoriale ha omesso di rispondere anche implicitamente. La sentenza impugnata va quindi annullata al solo fine di verificare se l'imputato meriti o meno il beneficio della pena sospesa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condiziónale 'della pena' con iinvio'per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso, il 7 n