Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15792/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] "Iià concluso chiedendo' I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 novembre 2021 il Tribunale di Venezia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per particolare tenuità del fatto, dal reato loro in concorso ascritto ai sensi degli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo univoco ad impossessarsi, a fini di profitto, di beni alimentari del valore di euro 10,02 prelevandoli dagli scaffali di un supermercato, non riuscendo nel loro intento a causa dell'intervento del personale dipendente, con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose, consistita nella rottura delle confezioni, nonché con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla disposta non punibilità degli imputati ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Deduce, in particolare, il ricorrente l'intervenuta erronea applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerato che esso potrebbe trovare applicazione solo per reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, calcolata tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, e che, nel caso di specie, il suddetto limite sarebbe stato superato, per il fatto di procedersi per tentato furto aggravato con contestazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati — reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e reiterata per [OSCURATO:PERSONA] -.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso.

4. Il difensore degli imputati ha depositato successiva memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.2.

Il Procuratore generale, infatti, ha formulato un motivo di ricorso aspecifico e generico, in cui ha omesso di affrontare adeguatamente quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

Il ricorrente, in particolare, si è limitato a una considerazione strettamente formale della situazione obiettiva, rilevando come nella specie - trattandosi di un'ipotesi di tentato furto commesso su beni posti in vendita all'interno di un supermercato, con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., per essere stata usata violenza sulle cose, e della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati - fossero risultati insussistenti i limiti di pena necessari per l'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., potendo esso essere configurato nei soli casi di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ed invece essendo punito il delitto per cui è giudizio con la sanzione della reclusione fino a sei anni.

Dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, sembra emergere come la Corte di merito abbia implicitamente ritenuto di escludere la configurazione della recidiva, laddove ha affermato che la condotta perpetrata dagli imputati non sia stata indice di una loro particolare pericolosità, perfino affermando, in modo espresso, di essere nella specie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

«poiché l'annoverare precedenti penali specifici, purché lontani nel tempo rispetto all'ultima condotta contestata, non pregiudica il riconoscimento della tenuità del fatto».

Si tratta di aspetto di decisivo rilievo, determinante ai fini della individuazione dei limiti di pena applicabili nel caso in esame, e dunque in ordine alla configurabilità, rispetto ad esso, della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invero del tutto non considerato dal ricorrente nel proprio atto di impugnazione, omettendone ogni valutazione al riguardo.

3. La carenza di considerazione dell'indicata questione rende, pertanto, il proposto ricorso generico e aspecifico, imponendo al Collegio la pronuncia del conseguente provvedimento di rigetto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 1° febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] "Iià concluso chiedendo' I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 novembre 2021 il Tribunale di Venezia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per particolare tenuità del fatto, dal reato loro in concorso ascritto ai sensi degli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo univoco ad impossessarsi, a fini di profitto, di beni alimentari del valore di euro 10,02 prelevandoli dagli scaffali di un supermercato, non riuscendo nel loro intento a causa dell'intervento del personale dipendente, con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose, consistita nella rottura delle confezioni, nonché con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e la recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla disposta non punibilità degli imputati ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Deduce, in particolare, il ricorrente l'intervenuta erronea applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, considerato che esso potrebbe trovare applicazione solo per reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, calcolata tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, e che, nel caso di specie, il suddetto limite sarebbe stato superato, per il fatto di procedersi per tentato furto aggravato con contestazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati — reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e reiterata per [OSCURATO:PERSONA] -. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. 4. Il difensore degli imputati ha depositato successiva memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.2. Il Procuratore generale, infatti, ha formulato un motivo di ricorso aspecifico e generico, in cui ha omesso di affrontare adeguatamente quanto ritenuto nella sentenza impugnata. Il ricorrente, in particolare, si è limitato a una considerazione strettamente formale della situazione obiettiva, rilevando come nella specie - trattandosi di un'ipotesi di tentato furto commesso su beni posti in vendita all'interno di un supermercato, con contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., per essere stata usata violenza sulle cose, e della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati - fossero risultati insussistenti i limiti di pena necessari per l'applicazione dell'istituto della esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., potendo esso essere configurato nei soli casi di reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ed invece essendo punito il delitto per cui è giudizio con la sanzione della reclusione fino a sei anni. Dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, sembra emergere come la Corte di merito abbia implicitamente ritenuto di escludere la configurazione della recidiva, laddove ha affermato che la condotta perpetrata dagli imputati non sia stata indice di una loro particolare pericolosità, perfino affermando, in modo espresso, di essere nella specie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. «poiché l'annoverare precedenti penali specifici, purché lontani nel tempo rispetto all'ultima condotta contestata, non pregiudica il riconoscimento della tenuità del fatto». Si tratta di aspetto di decisivo rilievo, determinante ai fini della individuazione dei limiti di pena applicabili nel caso in esame, e dunque in ordine alla configurabilità, rispetto ad esso, della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invero del tutto non considerato dal ricorrente nel proprio atto di impugnazione, omettendone ogni valutazione al riguardo. 3. La carenza di considerazione dell'indicata questione rende, pertanto, il proposto ricorso generico e aspecifico, imponendo al Collegio la pronuncia del conseguente provvedimento di rigetto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 1° febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 15792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris