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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 17518/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], targato [OSCURATO:TARGA], confiscato nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta a circoscrivere il provvedimento ablatorio alla quota di proprietà dell'imputato.

Ha, a tal fine, rilevato che la richiesta avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione, attraverso gli appositi strumenti di impugnazione, anziché con l'incidente di esecuzione, ed aggiunto che la disposta confisca ha natura amministrativa e non penale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che il soggetto, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che, dopo la sua definizione, intenda far valere un proprio diritto, asseritamente leso dal provvedimento conclusivo di un procedimento svoltosi senza la sua partecipazione, può e deve avvalersi proprio dello strumento dell'incidente di esecuzione, a tal fine restando priva di rilievo la natura amministrativa della confisca, in quanto disposta quale sanzione accessoria all'esito dell'accertamento penale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

2. È pacifico che il procedimento penale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza si è concluso con sentenza di applicazione concordata della pena e la confisca, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, del veicolo con il quale è stato commesso il reato, così come che [OSCURATO:PERSONA], padre di Francesco, è rimasto estraneo a detto giudizio.

Erra, dunque, il Tribunale di Lecco nell'assumere che [OSCURATO:PERSONA], quale terzo che lamenta di avere patito un pregiudizio dalla decisione resa nei confronti di altro soggetto, avrebbe dovuto intervenire in quel contesto, proponendo impugnazione avverso la sentenza che ha disposto la confisca.

Il giudice dell'esecuzione mutua, infatti, un'impostazione contrastante con il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, secondo cui «L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, S.I.E.M., Rv. 275459; Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415), al fine di dimostrare — in ossequio alla previsione di legge, che esclude la confisca nel solo caso in cui il bene appartenga a persona estranea al reato — la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.

Né, va aggiunto, la proponibilità dell'incidente di esecuzione trova ostacolo nella natura amministrativa della confisca del veicolo quale sanzione accessoria conseguente alla commissione del reato di guida in stato di ebbrezza (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Gansi, Rv. 275127; Sez. 4, n. 18121 del 18/03/2015, Orlando, Rv. 263440; Sez. 4, n. 10920 del 18/12/2013, dep. 2014, Babbo, Rv. 258782), dovendosi avere preminente riguardo all'accessorietà della sanzione rispetto a quella principale e, dunque, al luogo, il giudizio penale, della sua applicazione, la cui legittimità deve essere, pertanto, sindacata nelle forme e con gli strumenti processuali.

3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco.

Così deciso il 22/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale contitolare dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA], targato [OSCURATO:TARGA], confiscato nel procedimento penale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta a circoscrivere il provvedimento ablatorio alla quota di proprietà dell'imputato. Ha, a tal fine, rilevato che la richiesta avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di cognizione, attraverso gli appositi strumenti di impugnazione, anziché con l'incidente di esecuzione, ed aggiunto che la disposta confisca ha natura amministrativa e non penale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che il soggetto, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, che, dopo la sua definizione, intenda far valere un proprio diritto, asseritamente leso dal provvedimento conclusivo di un procedimento svoltosi senza la sua partecipazione, può e deve avvalersi proprio dello strumento dell'incidente di esecuzione, a tal fine restando priva di rilievo la natura amministrativa della confisca, in quanto disposta quale sanzione accessoria all'esito dell'accertamento penale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. È pacifico che il procedimento penale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza si è concluso con sentenza di applicazione concordata della pena e la confisca, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, del veicolo con il quale è stato commesso il reato, così come che [OSCURATO:PERSONA], padre di Francesco, è rimasto estraneo a detto giudizio. Erra, dunque, il Tribunale di Lecco nell'assumere che [OSCURATO:PERSONA], quale terzo che lamenta di avere patito un pregiudizio dalla decisione resa nei confronti di altro soggetto, avrebbe dovuto intervenire in quel contesto, proponendo impugnazione avverso la sentenza che ha disposto la confisca. Il giudice dell'esecuzione mutua, infatti, un'impostazione contrastante con il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende attenersi, secondo cui «L'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione» (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, S.I.E.M., Rv. 275459; Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011, Lazzoi, Rv. 251415), al fine di dimostrare — in ossequio alla previsione di legge, che esclude la confisca nel solo caso in cui il bene appartenga a persona estranea al reato — la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza. Né, va aggiunto, la proponibilità dell'incidente di esecuzione trova ostacolo nella natura amministrativa della confisca del veicolo quale sanzione accessoria conseguente alla commissione del reato di guida in stato di ebbrezza (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Gansi, Rv. 275127; Sez. 4, n. 18121 del 18/03/2015, Orlando, Rv. 263440; Sez. 4, n. 10920 del 18/12/2013, dep. 2014, Babbo, Rv. 258782), dovendosi avere preminente riguardo all'accessorietà della sanzione rispetto a quella principale e, dunque, al luogo, il giudizio penale, della sua applicazione, la cui legittimità deve essere, pertanto, sindacata nelle forme e con gli strumenti processuali. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Lecco per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco. Così deciso il 22/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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