CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 09843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6321/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 716/2020 depositata il23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già clienti di esso ricorrente, contro la sentenza del 23 dicembre 2020 con cui la Corte d’appello di Potenza ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Melfi che lo aveva condannato al pagamento, in favore del Pezzolla, della somma di € 5000,00 ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., oltre alla pubblicazione della sentenza nel quotidiano «[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno», con compensazione di spese, in ragione delle frasi seguenti contenute in due atti di opposizione a precetto redatti per i Murgante e Stringaro: «l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un comportamento deontologicamente scorretto e con intento meramente speculativo ha notificato la sentenza… l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto un comportamento deontologicamente scorretto e con intento meramente speculativo ha intimato fraudolentemente il pagamento di somme non dovute… dai suddetti calcoli emerge chiaramente l’intento speculativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]… da tanto si deduce ulteriore e inammissibile bassezza speculativa nei confronti dell’opponente… l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agisce nella consapevolezza di quanto sopra, e quindi certamente con colpa grave se non proprio con malafede». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoria, mentre gli altri intimati non spiegano difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’articolo 89 c.p.c. e relativa qualificazione delle «espressioni sconvenienti ed offensive». Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello di Potenza avrebbe errato nel ritenere che le menzionate espressioni non fossero collegate all’oggetto della causa e pertanto dovessero essere considerate «espressioni aventi un intento puramente dispregiativo e offensivo nei confronti della controparte», dovendosi viceversa ritenere che le stesse, se lette nel contesto dell’atto in cui erano inserite e delle circostanze di fatto concernenti la vicenda sostanziale, non erano tali, in quanto concernenti direttamente l’oggetto della controversia e funzionali a sostenere la tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. La vicenda da cui ha preso le mosse la controversia in esame è la seguente. [OSCURATO:PERSONA], ottenuta una sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 50 €, ha notificato sentenza e precetto di pagamento in data successiva a quella in cui il Murgante gli aveva rimesso a mezzo del servizio postale un assegno bancario del menzionato importo. In separato giudizio il Pezzolla ha agito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nonché di Murgante e Stringaro, al fine di ottenere il risarcimento del danno per le espressioni offensive di cui si è detto contenute negli atti di opposizione a precetto. La domanda è stata accolta,nei limiti indicati,in primo e secondo grado. Ciò detto, è sufficiente rammentare che la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione impiegata nel processo, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (Cass. 13 agosto 2015, n. 16786), ovviamente nei limiti in cui il controllo motivazionale è ammissibile nel quadro di applicazione del vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato come violazione di legge una censura integralmente volta a rimettere in discussione la motivata valutazione svolta dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto, alle pagine 9-11 della sentenza impugnata, che le espressioni utilizzate non fossero funzionali all’esposizione della tesi giuridica, né mezzo accettabile per incidere sul convincimento del giudice, ma fossero animate puramente da una volontà offensiva nei confronti della controparte, non bilanciata dal un profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa. Tale motivato accertamento di fatto ― peraltro condivisibile, considerando che l’attitudine persuasiva della tesi difensiva svolta nelle opposizioni a precetto non sarebbe rimasta in alcun modo indebolita senza l’impiego delle ricordate espressioni ― il ricorrente intenderebbe, per l’appunto inammissibilmente, ribaltare. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Pezzolla, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un