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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48725/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di un anno di reclusione (ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, e che il ricorso per cassazione deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di contenimento della pena; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, neppure sorrette da effettivo interesse all'impugnazione, atteso che - come osservato dalla pronuncia gravata - la pena applicata è contenuta nel minimo edittale e che il giudizio di prevalenza delle attenuanti è precluso dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen. in presenza della recidiva; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere es,nsore Il P/ siden e V 3 /G orgio Pol enzo ani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che la sentenza in epigrafe ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di un anno di reclusione (ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, e che il ricorso per cassazione deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di contenimento della pena; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, neppure sorrette da effettivo interesse all'impugnazione, atteso che - come osservato dalla pronuncia gravata - la pena applicata è contenuta nel minimo edittale e che il giudizio di prevalenza delle attenuanti è precluso dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen. in presenza della recidiva; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere es,nsore Il P/ siden e V 3 /G orgio Pol enzo ani
Sentenza Cassazione n. 48725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris