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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 05713/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

RG. 2334/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio nonché in qualità di legale rappresentante pro tempore, Liquidatore e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l in Liquidazione, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; INPS; Agenzia delle Entrate - intimati- [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso il decreto della Corte d'Appello di Torino n.296/2024 depositato il 06/12/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 2334/2025 Numero sezionale 122/2026 Numero di raccolta generale 5713/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2334/2025 Numero sezionale 122/2026 Numero di raccolta generale 5713/2026 Data pubblicazione 13/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG. 2334/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio nonché in qualità di legale rappresentante pro tempore, Liquidatore e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l in Liquidazione, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]; INPS; Agenzia delle Entrate - intimati- [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso il decreto della Corte d'Appello di Torino n.296/2024 depositato il 06/12/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 2334/2025 Numero sezionale 122/2026 Numero di raccolta generale 5713/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2334/2025 Numero sezionale 122/2026 Numero di raccolta generale 5713/2026 Data pubblicazione 13/03/2026
Decreto Cassazione n. 05713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris