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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 15033/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2927/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1138/2020 depositata il18/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. il Comune di Caponago ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA], in relazione ad un fabbricato accatastato in categoria D) dal 1976, con attribuzione di rendita avvenuta, a seguito di presentazione di un aggiornamento planimetrico, solo nel 2016, avesse correttamente calcolato e versato l’Imu per l’anno 2013 nella misura rapportata al valore contabile non trovando applicazione la rendita attribuita successivamente;

2. sostiene il Comune che la CTR ha violato o falsamente applicato l’art.74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dei quali la CTR avrebbe dovuto ritenere che la rendita attribuita all’edificio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] trovasse applicazione anche per le annualità precedenti al 2016 e così, in particolare, per l’annualità 2013, senza che alcun rilievo potesse annettersi alla presentazione di un mero aggiornamento planimetrico;

3. la società resiste con controricorso; considerato che:

1.2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 504/92 “3.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nelpenultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del d.l. 11 luglio 1992, 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 358 , applicando i seguenti coefficienti …”.

La legge 8 agosto 1992, n. 359 ha riguardo al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi previsti.

L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione aicomuni interessati”.

1.2. Questa Corte ha affermato che la specifica disciplina dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», contempla la determinazione della base imponibile, - «fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita» (id est fino a quando non venga presentata dal contribuente la dichiarazione, ora secondo la procedura cd.

Docfa, di iscrizione in catasto, con attribuzione di rendita provvisoria, «a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, in relazione alla quale può risultare tenuto a pagare una diversa somma rispetto a quella provvisoriamente determinata in base al metodo sopra indicato; sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.»( v.

Cass. Sez.

U., 9 febbraio 2011, n. 3160), - sulla base del valore contabilizzato dall'impresa e, dunque, del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, ed aumentato degli eventuali costi incrementativi (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 3; per le modalità di applicazione del criterio in questione v.

Cass., 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., 28 aprile 2010, n. 10134; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385).

Al riguardo, è opinione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sub iudice (v., tra altre, Cass. 11 giugno 2021, n. 16679; 29 settembre 2021, n. 26347);

1.3. La CTR non ha dunque errato nel ritenere illegittima la pretesa impositiva riferita all’anno 2013 a fronte della attribuzione di rendita avvenuta nel 2016 in assenza di una delle eccezioni di cui si è appena detto. 1.4 Si aggiunge per completezzache nessun rilievo può annettersi alla presentazione, in data 11 novembre 2016, di un “aggiornamento planimetrico ettifica della rendita, effettuata la decorrenza retroattiva della attribuzione della rendita, ai fini dell'adeguamento dell'imposta, avrebbe operato per i periodi successivi alla denuncia di variazione o di attribuzione della rendita e non quindi per il 2013; condanna il Comune di Caponago a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €3500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2927/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1138/2020 depositata il18/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. il Comune di Caponago ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA], in relazione ad un fabbricato accatastato in categoria D) dal 1976, con attribuzione di rendita avvenuta, a seguito di presentazione di un aggiornamento planimetrico, solo nel 2016, avesse correttamente calcolato e versato l’Imu per l’anno 2013 nella misura rapportata al valore contabile non trovando applicazione la rendita attribuita successivamente; 2. sostiene il Comune che la CTR ha violato o falsamente applicato l’art.74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dei quali la CTR avrebbe dovuto ritenere che la rendita attribuita all’edificio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] trovasse applicazione anche per le annualità precedenti al 2016 e così, in particolare, per l’annualità 2013, senza che alcun rilievo potesse annettersi alla presentazione di un mero aggiornamento planimetrico; 3. la società resiste con controricorso; considerato che: 1.2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. 504/92 “3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nelpenultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del d.l. 11 luglio 1992, 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 358 , applicando i seguenti coefficienti …”. La legge 8 agosto 1992, n. 359 ha riguardo al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti ivi previsti. L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione aicomuni interessati”. 1.2. Questa Corte ha affermato che la specifica disciplina dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», contempla la determinazione della base imponibile, - «fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita» (id est fino a quando non venga presentata dal contribuente la dichiarazione, ora secondo la procedura cd. Docfa, di iscrizione in catasto, con attribuzione di rendita provvisoria, «a seguito della quale il proprietario diviene titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, in relazione alla quale può risultare tenuto a pagare una diversa somma rispetto a quella provvisoriamente determinata in base al metodo sopra indicato; sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.»( v. Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160), - sulla base del valore contabilizzato dall'impresa e, dunque, del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, ed aumentato degli eventuali costi incrementativi (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 3; per le modalità di applicazione del criterio in questione v. Cass., 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., 28 aprile 2010, n. 10134; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385). Al riguardo, è opinione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sub iudice (v., tra altre, Cass. 11 giugno 2021, n. 16679; 29 settembre 2021, n. 26347); 1.3. La CTR non ha dunque errato nel ritenere illegittima la pretesa impositiva riferita all’anno 2013 a fronte della attribuzione di rendita avvenuta nel 2016 in assenza di una delle eccezioni di cui si è appena detto. 1.4 Si aggiunge per completezzache nessun rilievo può annettersi alla presentazione, in data 11 novembre 2016, di un “aggiornamento planimetrico ettifica della rendita, effettuata la decorrenza retroattiva della attribuzione della rendita, ai fini dell'adeguamento dell'imposta, avrebbe operato per i periodi successivi alla denuncia di variazione o di attribuzione della rendita e non quindi per il 2013; condanna il Comune di Caponago a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €3500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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