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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40698/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 19 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta a Partipilo efine• i:. in mesi quattro di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. ed altro.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e all'entità eccessiva della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Il ricorrente si limita a denunziare la sussistenza dei vizi motivazionali suindicati, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre

2.021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 19 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha determinato la pena, già condizionalmente sospesa, inflitta a Partipilo efine• i:. in mesi quattro di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. ed altro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e all'entità eccessiva della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a denunziare la sussistenza dei vizi motivazionali suindicati, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2.021. [OSCURATO:PERSONA]
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