CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro tremilacento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'omessa regolare tenuta dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il malfunzionamento dell'etilometro, è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcol- test costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento suc- cessivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essen- zialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. La sentenza impugnata si è logicamente allineata alla giurisprudenza più recente rre n te circa la sussistenza di un onere della difesa di • irregolare funzionamento dell'etilometro e ha dato atto dell'estrema genericità dei rilievi difensivi sulla regola- rità del funzionamento dell'etilometro. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di confer- mare il giudizio di equivalenza tra la circostanza aggravante e le attenuanti generiche, osservando che la pena era stata commisurata in misura prossima al minimo edittale e che non v'era spazio per ulteriori riduzioni alla luce del tasso alcolemico riscontrato, in misura sensibilmente superiore al limite di cui all'art. 186, lett. b), C.d.S.. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'apparato argomentativo sul punto è ampio ed esauriente, sicuramente idoneo a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza in materia. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co