CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17,/- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disposto la revoca della sospensione condizionale in esito a procedimento instaurato ex officio anziché, come previsto a pena di nullità, su istanza di parte; ritenuto che, se è vero, da un canto, che «Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barziné, Rv. 281396 - 01), non può trascurarsi, dall'altro, che l'iniziativa del P.M. di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo esercitabile senza formalità, può identificarsi, secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, dep. 2009, Favato, Rv. 242734 - 01) nelle conclusioni formulate dallo stesso in sede di udienza camerale, condizione che nel caso di specie risulta soddisfatta, come emerge già dalla premessa del provvedimento impugnato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec