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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04219/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata in materia; invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto in forza del quale la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività) Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 —01; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto prospetta un enunciato ermeneutico in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata in materia; invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto in forza del quale la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività) Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 —01; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04219/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris