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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 34302/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3160-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro INPS - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AIDISIO; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 05870001004; - intimata - avverso la sentenza n. 2768/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 03160 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2768 del primo luglio 2021, la Corte d'appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in riforma della gravata sentenza, ha riget4l'opposizione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito n. 347 2017 0003171 24 000 ritenendo dovuta l'iscrizione della appellata nella Gestione separata per l'anno 2010; -la Corte in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato ove a) esercitino abitualmente l'attività professionale per cui sono iscritti all'albo; b) esercitino quell'attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), nel caso di specie, tuttavia, non potesse ritenersi lo svolgimento di attività abituale da parte della ricorrente e il reddito inferiore a curo 5000,00 dovesse reputarsi indice rilevante al fine di escludere l'abitualità la bassa soglia reddituale raggiunta; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste con controricorso l'INPS. [OSCURATO:PERSONA]: -con l'unico motivo di censura, [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 cc. 25 e 26 della L. 335/95 e dell'art. 44, co. 2, D.L. N. 269/2003, CONV.

IN L. N. 326/2004; - va rilevato che, l'esame del ricorso comporta anche la verifica della questio iuris relativa alle sanzioni, in ordine alla quale sussiste ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite (SU n. 26035 del 2022); - ritiene, quindi, il Collegio opportuno rimettere il procedimento per la trattazione alla Sezione Quarta.

PQM La Corte ritenuta la sussistenza dei presupposti rimette il ricorso per la trattazione alla Sezione Quarta.

Così deciso nell'adunanza camerale del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3160-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro INPS - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'AIDISIO; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 05870001004; - intimata - avverso la sentenza n. 2768/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 03160 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 2768 del primo luglio 2021, la Corte d'appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in riforma della gravata sentenza, ha riget4l'opposizione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito n. 347 2017 0003171 24 000 ritenendo dovuta l'iscrizione della appellata nella Gestione separata per l'anno 2010; -la Corte in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato ove a) esercitino abitualmente l'attività professionale per cui sono iscritti all'albo; b) esercitino quell'attività occasionalmente, producendo un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), nel caso di specie, tuttavia, non potesse ritenersi lo svolgimento di attività abituale da parte della ricorrente e il reddito inferiore a curo 5000,00 dovesse reputarsi indice rilevante al fine di escludere l'abitualità la bassa soglia reddituale raggiunta; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste con controricorso l'INPS. [OSCURATO:PERSONA]: -con l'unico motivo di censura, [OSCURATO:PERSONA] denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 cc. 25 e 26 della L. 335/95 e dell'art. 44, co. 2, D.L. N. 269/2003, CONV. IN L. N. 326/2004; - va rilevato che, l'esame del ricorso comporta anche la verifica della questio iuris relativa alle sanzioni, in ordine alla quale sussiste ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite (SU n. 26035 del 2022); - ritiene, quindi, il Collegio opportuno rimettere il procedimento per la trattazione alla Sezione Quarta. PQM La Corte ritenuta la sussistenza dei presupposti rimette il ricorso per la trattazione alla Sezione Quarta. Così deciso nell'adunanza camerale del 1
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