Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:363
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]87/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto di taluni progetti pubblici o privati
— Progetto “Lotto zero”»
Massime della sentenza
1.
[OSCURATO:PERSONA] membri — Obblighi — Esecuzione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione fondata sull’imputabilità dell’inadempimento
ad autorità locali — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
2.
Ricorso per inadempimento — Misure nazionali incompatibili con il diritto comunitario — Esistenza di rimedi giurisdizionali
nazionali — Irrilevanza riguardo alla presentazione di un ricorso per inadempimento
(Art. 226 CE)
3.
Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Assoggettamento a valutazione
dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II — Potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Portata e limiti
(Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, art. 4, n. 2)
1. La circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione di direttive non può avere alcuna influenza
sull’applicazione dell’art. 226 CE. Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno
per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie. Sebbene ogni Stato membro
sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art. 226 CE,
esso resta il solo responsabile, nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
(v. punto 38)
2. La proposizione di un ricorso, dinanzi ad un giudice nazionale, contro il provvedimento di un’autorità nazionale oggetto di
un ricorso per inadempimento e la decisione di tale giudice di non sospendere l’esecuzione del detto provvedimento non possono
avere rilevanza sulla ricevibilità del ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’esistenza di azioni
esperibili dinanzi ai giudici nazionali non può impedire l’esercizio del ricorso contemplato dall’art. 226 CE, dato che le
due azioni perseguono scopi ed hanno effetti diversi.
(v. punto 39)
3. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, menziona, a titolo indicativo, i metodi cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ricorrere per determinare quali dei
progetti appartenenti all’allegato II della direttiva debbano essere sottoposti ad una valutazione ai sensi della medesima.
Di conseguenza, la direttiva 85/337 conferisce in proposito agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità e non osta, quindi,
a che essi impieghino altri metodi per specificare i progetti che richiedono una valutazione d’impatto ambientale conformemente
alla direttiva. Pertanto, la direttiva non esclude affatto dal novero di tali metodi quello consistente nel dichiarare, sulla
base d’un esame caso per caso di ciascun progetto considerato oppure in forza d’un atto legislativo nazionale, che uno specifico
progetto, contemplato dall’allegato II della direttiva, non è soggetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.
Tuttavia, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di un margine di discrezionalità non è da solo sufficiente ad escludere
un determinato progetto dalla procedura di valutazione di cui alla direttiva. Diversamente, il margine di discrezionalità
che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbe da questi essere utilizzato per sottrarre
uno specifico progetto all’obbligo di valutazione anche quando esso potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione,
avere un impatto ambientale significativo.
Ne consegue che, qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno
una valutazione d’impatto ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un esame caso
per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga
alla valutazione d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della direttiva, a meno
che lo specifico progetto esonerato potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni
ambientali importanti.
A tal proposito, una decisione con la quale l’autorità competente consideri che le caratteristiche di un progetto non richiedano
che esso sia sottoposto ad una valutazione dell’impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi
che consentano di controllare che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo gli obblighi imposti
dalla direttiva 85/337.
(v. punti 41-44, 49)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 giugno 2004
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici o privati – Progetto “Lotto zero”»
Nella causa C-87/02,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. M. van Beek e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione [OSCURATO:PERSONA] verificato se il progetto di costruzione
di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova,
alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985,
85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag.
40), richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica
Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA], presidente di Sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. [OSCURATO:PERSONA] de
[OSCURATO:PERSONA] e dal sig. K. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione [OSCURATO:PERSONA] verificato
se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero
– Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»; in prosieguo: il progetto «Lotto zero»), rientrante tra quelli
enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale,
ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a
norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva 85/337 attiene alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici
e privati che possano presentare un impatto ambientale importante.
3
Conformemente al n. 2 dello stesso articolo si intende per «progetto»:
«–
la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
–
altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».
4
L’art. 2, n. 1, della direttiva così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali
si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino
oggetto di una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
5
L’art. 4 della direttiva 85/337 così dispone:
«1.
Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione
ai sensi degli articoli da 5 a 10.
2.
I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da
5 a 10 quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto
o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II
debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
6
L’allegato II della direttiva 85/337, relativa ai progetti di cui all’art. 4, n. 2, della stessa, menziona nel suo punto 10,
intitolato «Progetti d’infrastruttura», alla lett. d):
«Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall’allegato I)».
7
L’art. 5 della direttiva precisa, sostanzialmente, le informazioni minime che il committente deve fornire. L’art. 6 impone
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie affinché le autorità ed il pubblico interessato siano informati e possano
esprimere il proprio parere prima dell’avvio del progetto. L’art. 8 impone alle autorità competenti l’obbligo di tener conto
delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 5 e 6, e l’art. 9 istituisce l’obbligo per le autorità competenti di informare
il pubblico in merito alla decisione presa ed alle condizioni che eventualmente l’accompagnano.
8
La direttiva 85/337 prevede, al suo art. 12, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva
nel termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica. La direttiva è stata notificata agli [OSCURATO:PERSONA] membri il 3 luglio 1985.
9
Tale direttiva è stata modificata mediante la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), il cui art. 3,
n. 1, ne prevede la trasposizione entro il 14 marzo 1999. La direttiva 97/11 non era quindi applicabile all’epoca dei fatti
controversi nella presente causa.
10
L’art. 4, nn. 2 e segg., della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, così dispone:
«2.
Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano, mediante
a)
un esame del progetto caso per caso;
o
b)
soglie o criteri fissati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3.
Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di
selezione riportati nell’allegato III.
4.
[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione
del pubblico».
Normativa nazionale
11
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»
(GURI n. 210 del 7 settembre 1996, pag. 28; in prosieguo: il «decreto 12 aprile 1996»), così prevede al suo art. 1:
«1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che l’attuazione della procedura di valutazione di impatto
ambientale per i progetti indicati negli allegati A e B avvenga nel rispetto delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE
secondo gli indirizzi contenuti nel presente atto. (…)
(…)
4.
Sono assoggettati alla procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche
parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
(…)
6.
Per i progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, l’autorità competente verifica, secondo
le modalità di cui all’art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono
lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale».
12
L’art. 10, commi 1 e 2, del decreto 12 aprile 1996 dispone quanto segue:
«1.
Per i progetti di cui all’art. 1, comma 6, il committente, o l’autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo
comma. Le informazioni che il committente o l’autorità proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione
del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente.
2.
L’autorità competente si pronuncia entro i successivi sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all’allegato D, individuando
eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Trascorso il termine
suddetto, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano […] provvedono affinché l’elenco [dei progetti] per i quali sia stata chiesta la verifica
ed i relativi esiti siano resi pubblici».
13
L’allegato B di tale decreto 12 aprile 1996, relativo alle tipologie progettuali di cui all’art. 1, comma 4, di tale decreto,
menziona al punto 7, lett. g) e h):
«g)
strade extraurbane secondarie;
h)
costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in
area urbana, superiore a 1 500 metri».
14
L’allegato D del decreto 12 aprile 1996 enumera gli elementi di cui devono tener conto le autorità competenti nell’esaminare
le caratteristiche e l’ubicazione del progetto nell’ambito della verifica prevista all’art. 1, sesto comma, dello stesso decreto.
15
[OSCURATO:PERSONA] ha trasposto il decreto 12 aprile 1996 con legge regionale 23 settembre 1997, n. 112, intitolata «Norme
urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996».
Procedimento precontenzioso
16
Risulta dall’atto introduttivo del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] che l’11 maggio 1998 tale istituzione ha chiesto alle
autorità italiane di fornirle informazioni sul progetto Lotto zero. Secondo le informazioni di cui disponeva all’epoca la
[OSCURATO:PERSONA], tale progetto sarebbe stato autorizzato senza essere stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale e senza essere stato oggetto di una previa verifica diretta a stabilire la necessità di una valutazione di impatto
ambientale.
17
[OSCURATO:PERSONA] era stata informata, nell’ambito di una questione posta da un membro del Parlamento europeo, del fatto che
il progetto consisteva nella costruzione di una strada costituita da un tratto a scorrimento rapido, di 10,50 metri di larghezza,
comportante quattro viadotti e quattro gallerie. La strada, che avrebbe traversato una zona prossima all’abitato a pochi metri
dal centro storico del Comune di Teramo, in [OSCURATO:PERSONA], avrebbe interessato l’alveo del fiume [OSCURATO:PERSONA], oggetto di un progetto
di valorizzazione ambientale finanziato dalla Comunità, denominato «[OSCURATO:PERSONA] medio corso». Tale area sarebbe stata proposta
dalla Repubblica italiana quale sito di importanza comunitaria nell’ambito della procedura volta a costituire la rete ecologica
europea denominata «Natura 2000», ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
18
Con lettera 23 luglio 1998 la Repubblica italiana ha confermato alla [OSCURATO:PERSONA] che il progetto riguardava effettivamente
la costruzione di una strada a due corsie di un’ampiezza di 10,50 metri e di lunghezza non precisata, il cui tratto traversante
il territorio del Comune di Teramo interessava la destra idrografica del fiume [OSCURATO:PERSONA] e misurava 5 440 metri di lunghezza,
di cui 2 260 metri di viadotto e 930 metri di galleria.
19
Dallo scambio epistolare tra la [OSCURATO:PERSONA], il Ministero italiano dell’Ambiente e la Rappresentanza permanente risulta che,
il 12 marzo 1999, la Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato il proprio accordo per la realizzazione dell’opera e che il commissario
straordinario nominato per la detta opera aveva deciso di non sottoporre l’intervento né ad una valutazione d’impatto ambientale
né ad una previa verifica.
20
Con lettera 21 maggio 1999 il suddetto Ministero avrebbe ricordato i requisiti fissati dal decreto 12 aprile 1996 e avrebbe
invitato il commissario straordinario per la realizzazione del progetto e la Regione [OSCURATO:PERSONA] a motivare la decisione di non
sottoporre il detto progetto né ad una valutazione d’impatto ambientale né ad una previa verifica. Il commissario straordinario
avrebbe allora chiesto alla Regione [OSCURATO:PERSONA] di avviare le procedure regionali previste per la verifica della compatibilità
ambientale, ai sensi del decreto 12 aprile 1996.
21
Il progetto sarebbe stato sottoposto alla procedura destinata a verificare se dovesse formare oggetto di una valutazione di
impatto ambientale. [OSCURATO:PERSONA], considerando, in particolare, che l’area di cui trattasi non rientrasse tra le aree
protette ai sensi della legge n. 394/91 e della legge regionale n. 38/96 avrebbe deciso, con decreto regionale 15 novembre
1999, n. 25/99, prot. n. 3624, di emanare un parere favorevole riguardo alla verifica della compatibilità ambientale e quindi
di esonerare il progetto dalla valutazione di impatto ambientale.
22
Con lettera 30 maggio 2000, trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] con nota della Rappresentanza permanente in data 16 giugno 2000, il
Ministero italiano dell’Ambiente ha precisato che il decreto regionale n. 25/99 era stato adottato dietro parere favorevole
del Comitato di [OSCURATO:PERSONA] sulla Valutazione di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «comitato di coordinamento»)
datato 22 ottobre 1999, n. 3/76, che a sua volta rinviava ad un parere del Genio civile del quale non era fatta alcuna menzione
nel decreto regionale n. 25/99. Il decreto non avrebbe in alcun modo spiegato tale omissione e non fornirebbe alcun argomento
a sostegno della decisione presa dall’amministrazione regionale.
23
Il 24 ottobre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica italiana, nella quale enunciava che dagli
elementi in suo possesso non risultava che la Regione [OSCURATO:PERSONA] avesse sottoposto il progetto di cui trattasi, rientrante nell’allegato
II della direttiva 85/337, ad una verifica destinata a stabilire se le sue caratteristiche richiedessero una valutazione ai
sensi degli artt. 5-10 di tale direttiva.
24
Non avendo considerato soddisfacenti le diverse risposte fornite dalle autorità italiane a tale lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA],
con lettera 18 luglio 2001, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato che fissava un termine di due mesi per
adottare le misure necessarie a conformarvisi.
Procedimento dinanzi alla Corte
25
La Corte ha deciso di porre diversi quesiti alla Repubblica italiana e alla [OSCURATO:PERSONA] e di chiedere loro di produrre numerosi
documenti. In particolare, ha chiesto alla Repubblica italiana di produrre il parere del Genio civile menzionato nell’ambito
del procedimento precontenzioso. Dopo aver esaminato le risposte e i documenti, ai sensi dell’art. 44 bis del regolamento
di procedura, ha deciso di pronunciarsi senza udienza.
Nel merito
Argomenti delle parti
26
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337, i progetti appartenenti alle
classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri ritengono
che le loro caratteristiche lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 autorizza, in particolare,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri a fissare criteri o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato
II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10.
27
[OSCURATO:PERSONA] precisa che, come risulta dalla sentenza 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5613), in
mancanza di un atto legislativo che specifichi, a priori e globalmente, i progetti che vanno sottoposti ad una procedura di
valutazione dell’impatto ambientale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono dispensare un progetto determinato da tale procedura solo a
seguito di un esame in concreto dello stesso che spieghi, in base ad una valutazione complessiva, i motivi per i quali tale
progetto non è atto ad avere un impatto sull’ambiente.
28
Con il decreto 12 aprile 1996, la Repubblica italiana non avrebbe precisato, a priori e globalmente, a norma dell’art. 4,
n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, quali progetti dovevano essere sottoposti ad una valutazione d’impatto ambientale,
ma si sarebbe limitata a designare i progetti passibili di verifica destinata a determinare la necessità di effettuare una
valutazione d’impatto ambientale. Sarebbero tali i progetti di cui all’allegato B del decreto 12 aprile 1996, in particolare
al punto 7, lett. g) (strade secondarie extraurbane) o lett. h) (costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1 500 metri), corrispondenti ai progetti enumerati
all’allegato II della direttiva 85/337, in particolare al punto 10, lett. d) ed e) (costruzione di strade, porti, compresi
i porti di pesca, e aeroporti).
29
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché corrisponde ai progetti previsti da tali disposizioni, il progetto Lotto avrebbe dovuto essere
sottoposto ad una verifica e la decisione di non procedere ad una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337
avrebbe dovuto essere motivata in termini chiari e precisi. La decisione di non sottoporre tale progetto ad una valutazione
non menzionerebbe alcun criterio di valutazione determinato in precedenza e neppure chiarirebbe se sia stata effettuata la
verifica di cui all’art. 1, comma 6, del decreto 12 aprile 1996, né, per l’ipotesi in cui essa sia stata effettuata, ne preciserebbe
le modalità. La maniera in cui è motivato il decreto regionale n. 25/99 farebbe quindi ritenere che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non
abbia verificato se fosse necessario sottoporre il progetto ad una valutazione a norma degli artt. 5-10 della direttiva 85/337.
Nella sua memoria di replica, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il parere del comitato di coordinamento, cui fa riferimento il decreto
n. 25/99, non le è mai stato comunicato.
30
Essa sottolinea che, anche se il contenuto e il meccanismo della verifica di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337
sono stati elaborati solo dalla direttiva 97/11, che modifica la direttiva 85/337 ma non è applicabile nella fattispecie,
non è ammissibile che essi siano completamente ignorati e che la decisione non contenga alcuna motivazione.
31
Peraltro, la tesi secondo cui il rigetto, da parte dei giudici nazionali, di ricorsi presentati dalle associazioni per la
protezione dell’ambiente impedirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se uno Stato membro abbia onorato gli obblighi derivanti
dalla direttiva sarebbe priva di qualsiasi fondamento e contraria alla giurisprudenza della Corte. Risulterebbe, in effetti,
dalla citata sentenza WWF e a., che è compito del giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente
valutato la rilevanza dell’impatto di un progetto sull’ambiente. Ciò non escluderebbe tuttavia che la Corte possa pronunciarsi
sugli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 e che pertanto la [OSCURATO:PERSONA] abbia,
in base ai poteri conferitile dall’art. 226 CE, il dovere di intervenire per denunciare la violazione di una disposizione
del diritto comunitario.
32
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea infine che uno Stato membro deve rispondere non solo degli inadempimenti del suo governo centrale,
ma anche di quelli delle sue amministrazioni locali e decentrate.
33
La Repubblica italiana ricorda le circostanze relative all’adozione del decreto 15 novembre 1999, n. 25/99, da parte della
Regione [OSCURATO:PERSONA].
34
Riguardo alla motivazione di tale decisione, essa sostiene che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 consente di verificare
caso per caso se un progetto debba essere sottoposto a valutazione. Tale direttiva prevederebbe così l’adozione di una misura
esplicita prima di sottoporre un progetto a valutazione. Sarebbe pertanto giustificato consentire alle autorità competenti
di mantenere il silenzio laddove non sia necessaria una valutazione e imporre loro di provvedere formalmente solo laddove
un progetto debba essere sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale.
35
Tale sarebbe la modalità prevista dall’art. 10, secondo comma, del decreto 12 aprile 1996 secondo cui, nel caso in cui non
ritenga necessario procedere ad una valutazione, l’autorità competente può mantenere il silenzio, il che equivale ad una decisione
di conclusione della procedura di verifica.
36
La Repubblica italiana contesta in ogni caso l’inadempimento dedotto, poiché l’autorità nazionale competente ha adottato un
provvedimento espresso, vale a dire il decreto n. 25/99, motivato mediante un riferimento al parere del comitato di coordinamento.
37
Essa ricorda che, come risulta dalla citata sentenza WWF e a., è compito del giudice nazionale verificare se le autorità competenti
abbiano correttamente valutato la rilevanza dell’impatto di un progetto sull’ambiente. Nella fattispecie, il progetto Lotto
zero sarebbe stato sottoposto al sindacato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a seguito di un ricorso proposto
dall’[OSCURATO:PERSONA]Onlus e dall’[OSCURATO:PERSONA] Italiana per il [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 21 giugno 2000,
tale giudice avrebbe respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione delle decisioni impugnate relative al detto progetto.
Giudizio della Corte
38
In via preliminare, si deve ricordare che la circostanza che uno Stato membro abbia affidato alle proprie regioni l’attuazione
di direttive non può avere alcuna influenza sull’applicazione dell’art. 226 CE. Risulta infatti da una giurisprudenza costante
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono richiamarsi a situazioni del loro ordinamento interno per giustificare l’inosservanza degli
obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie. Sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede
opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell’art. 226 CE, esso resta il solo responsabile,
nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (sentenza 13 dicembre 1991, causa
C‑33/90, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5987, punto 24; in questo senso, v., del pari, ordinanza 1º ottobre 1997, causa
C‑180/97, Regione Toscana/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5245, punto 7). Non rileva pertanto, nella fattispecie, che l’inadempimento
risulti da una decisione della Regione [OSCURATO:PERSONA].
39
D’altro canto, la proposizione di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale contro il provvedimento di un’autorità nazionale
oggetto di un ricorso per inadempimento e la decisione di tale giudice di non sospendere l’esecuzione del detto provvedimento
non possono avere rilevanza sulla ricevibilità del ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’esistenza
di azioni esperibili dinanzi ai giudici nazionali non può impedire l’esercizio del ricorso contemplato dall’art. 226 CE, dato
che le due azioni perseguono scopi ed hanno effetti diversi (v. sentenze della Corte 17 febbraio 1970, causa 31/69, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 25, punto 9, e 18 marzo 1986, causa 85/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1149, punto 24).
40
Riguardo al ricorso in esame, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva 85/337, i progetti
appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli artt. 5-10 quando gli
[OSCURATO:PERSONA] membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L’art. 4, n. 2, secondo comma, della stessa direttiva dispone
che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto
o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II
debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
41
La Corte ha già statuito che l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337 menziona, a titolo indicativo, i metodi
cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ricorrere per determinare quali dei progetti appartenenti all’allegato II debbano essere sottoposti
ad una valutazione ai sensi della direttiva 85/337 (sentenza WWF e a., cit., punto 42).
42
Di conseguenza, la direttiva conferisce in proposito agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità e non osta, quindi, a
che essi impieghino altri metodi per specificare i progetti che richiedono una valutazione d’impatto ambientale conformemente
alla direttiva. Pertanto, la direttiva non esclude affatto dal novero di tali metodi quello consistente nel dichiarare, sulla
base d’un esame caso per caso di ciascun progetto considerato oppure in forza d’un atto legislativo nazionale, che uno specifico
progetto, contemplato dall’allegato II della direttiva, non è soggetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale
(sentenza WWF e a., cit., punto 43).
43
Tuttavia, il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano del margine di discrezionalità ricordato al punto precedente non è da solo
sufficiente ad escludere un determinato progetto dalla procedura di valutazione di cui alla direttiva. Diversamente, il margine
di discrezionalità che l’art. 4, n. 2, della direttiva riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbe da questi essere utilizzato per
sottrarre uno specifico progetto all’obbligo di valutazione anche quando esso potrebbe, per la sua natura, dimensione o ubicazione,
avere un impatto ambientale significativo (sentenza WWF e a., cit., punto 44).
44
Ne consegue che, qualunque sia il metodo adottato da uno Stato membro per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno
una valutazione d’impatto ambientale, vale a dire la sua individuazione per via legislativa o in seguito ad un esame caso
per caso, tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga
alla valutazione d’impatto nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente ai sensi della direttiva, a meno
che lo specifico progetto esonerato potesse essere ritenuto, in base ad una valutazione complessiva, inidoneo ad avere ripercussioni
ambientali importanti (sentenza WWF e a., cit., punto 45).
45
Nella fattispecie, l’inadempimento riguarda un progetto di costruzione di una strada che, ai sensi della normativa italiana
di trasposizione della direttiva 85/337 e ai sensi della direttiva stessa, avrebbe dovuto formare oggetto di una previa verifica
della necessità di sottoporlo ad una valutazione. [OSCURATO:PERSONA] imputa essenzialmente alla Repubblica italiana il fatto che,
nella decisione della Regione [OSCURATO:PERSONA] di non procedere a una valutazione d’impatto ambientale, non compare alcuna motivazione,
il che lascia supporre che la previa verifica non sia stata effettuata.
46
Dall’esame dei documenti prodotti risulta che il decreto n. 25/99, con il quale la Regione [OSCURATO:PERSONA] esprime un parere favorevole
sull’esito della procedura di previa verifica e decide di sottrarre il progetto alla procedura di valutazione, è motivato
solo per sommi capi e si limita a rinviare al parere favorevole del comitato di coordinamento. Quest’ultimo parere, che è
formato dal verbale manoscritto della riunione del detto comitato, tenutasi il 22 ottobre 1999, consiste in una frase che
esprime il parere favorevole e indica che, per la sua adozione, il comitato disponeva del parere del Genio civile 6 luglio
1999, n. 8634.
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Come rileva giustamente l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, tale parere del servizio del Genio civile
di Teramo, prodotto su domanda della Corte, non costituisce un parere sull’impatto ambientale del progetto, ma solo un’autorizzazione
ai «soli fini idraulici» ad attraversare il fiume [OSCURATO:PERSONA] e a realizzare alcuni lavori. Riguardo al documento allegato dalla
Repubblica italiana al suo controricorso e la cui pagina iniziale, contenente le necessarie precisazioni circa la natura del
documento, è stata prodotta su domanda della Corte, non risulta che esso sia previsto dalla legge nell’ambito della procedura
di previa verifica. La Corte non dispone peraltro di elementi che consentano di concludere che esso sia stato utilizzato dall’autorità
competente a fondamento della sua decisione.
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Risulta da questi elementi che la previa verifica della necessità di sottoporre il progetto Lotto zero ad uno studio sull’impatto
ambientale non è stata effettuata e che l’inadempimento come formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni è dimostrato.
49
Occorre tuttavia rilevare che, se tale parere del Genio civile non fosse stato prodotto, su domanda della Corte, sarebbe stato
impossibile controllare se la previa verifica fosse stata o meno effettuata. In proposito è importante sottolineare che una
decisione con la quale l’autorità competente consideri che le caratteristiche di un progetto non richiedano che esso sia sottoposto
ad una valutazione dell’impatto ambientale deve contenere o essere accompagnata da tutti gli elementi che consentano di controllare
che essa è fondata su una previa verifica adeguata, effettuata secondo i requisiti posti dalla direttiva 85/337.
50
In conclusione, occorre dichiarare che, non avendo la Regione [OSCURATO:PERSONA] verificato se il progetto di costruzione di una strada
extraurbana tangenziale a Teramo (progetto conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla
strada statale SS 80»), rientrante tra quelli enumerati all’allegato II della direttiva 85/337, richiedesse una valutazione
dell’impatto ambientale, ai sensi degli artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
che le incombono a norma dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non avendo la Regione [OSCURATO:PERSONA] verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale a Teramo (progetto
conosciuto con il nome di «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), rientrante tra quelli
enumerati all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale, ai sensi degli
artt. 5-10 della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 4,
n. 2, di tale direttiva.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Prima Sezione
R. Grass
P. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'italiano.