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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24912/2023

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso l'ordinanza del I marzo 2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari dichiarando inammissibile l'appello per violazione dell'art. 87-bis d.

Igs. n. 150 del 2022.

2. Avverso tale provvedimento, in data 3 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con atto depositato al Tribunale del riesame via PEC il 5 marzo 2023.

Il 7 marzo 2023, sempre dinnanzi al Tribunale del riesame, ha depositato successiva dichiarazione di rinuncia.

3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese stante la pressochè contestualità tra deposito del ricorso e sua rinuncia, entrambe avvenute dinnanzi al Tribunale del riesame che non era dunque tenuto ad inviare gli atti.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2023 La Consigliera estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso l'ordinanza del I marzo 2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari dichiarando inammissibile l'appello per violazione dell'art. 87-bis d. Igs. n. 150 del 2022. 2. Avverso tale provvedimento, in data 3 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, con atto depositato al Tribunale del riesame via PEC il 5 marzo 2023. Il 7 marzo 2023, sempre dinnanzi al Tribunale del riesame, ha depositato successiva dichiarazione di rinuncia. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese stante la pressochè contestualità tra deposito del ricorso e sua rinuncia, entrambe avvenute dinnanzi al Tribunale del riesame che non era dunque tenuto ad inviare gli atti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2023 La Consigliera estenso
Sentenza Cassazione n. 24912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris