Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11147/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10527-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10527 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la reiscrizione nello speciale elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno 2008 e l'illegittimità del recupero intentato dall'Istituto della prestazione di disoccupazione agricola erogata per lo stesso anno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inoppugnabile ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 il disconoscimento non opposto nei termini di rito e, quindi confermato il presupposto oggettivo e soggettivo del provvedimento restitutorio o negatorio dell'indennità percepita derivante dall'iscrizione cancellata nell'elenco dei braccianti agricoli per disconosciuto rapporto di lavoro bracciantile con la ditta [OSCURATO:PERSONA] come denunciato per 51 giornate nel 2008; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Russomando, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia sul motivo d'appello inteso a censurare la statuizione con cui la Corte territoriale accoglieva l'eccezione di decadenza ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 in mancanza di prova per difetto di data certa circa l'effettiva pubblicazione sul sito Internet dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'elenco di variazione 2016 da cui risultava la cancellazione della ricorrente; che, con il secondo motivo, formulato in subordine rispetto al precedente, la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione per essere questa fondata sul documento di cui con il primo motivo si contesta la valenza probatoria; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis r.d. n. 1949/1940 introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011 lamenta la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 38 sopra richiamato, relativa alla nuova modalità telematica di notificazione dei provvedimenti di cancellazione per essere il provvedimento in questione successivo all'entrata in vigore della predetta a prescindere dall'essere, al contrario, l'annualità di riferimento antecedente ad essa; che, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo all'applicabilità della modalità telematica di notifica per i provvedimenti di cancellazione relativi ad annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della norma introduttiva della predetta modalità, notifica rilevante ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 ai fini della decadenza dal diritto all'impugnazione del provvedimento medesimo, questo Collegio deve registrare la valenza nomofilattica della controversia in questione e l'opportunità di rimettere la stessa per la trattazione innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. la Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10527-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10527 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la reiscrizione nello speciale elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno 2008 e l'illegittimità del recupero intentato dall'Istituto della prestazione di disoccupazione agricola erogata per lo stesso anno; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inoppugnabile ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 il disconoscimento non opposto nei termini di rito e, quindi confermato il presupposto oggettivo e soggettivo del provvedimento restitutorio o negatorio dell'indennità percepita derivante dall'iscrizione cancellata nell'elenco dei braccianti agricoli per disconosciuto rapporto di lavoro bracciantile con la ditta [OSCURATO:PERSONA] come denunciato per 51 giornate nel 2008; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Russomando, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia sul motivo d'appello inteso a censurare la statuizione con cui la Corte territoriale accoglieva l'eccezione di decadenza ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 in mancanza di prova per difetto di data certa circa l'effettiva pubblicazione sul sito Internet dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'elenco di variazione 2016 da cui risultava la cancellazione della ricorrente; che, con il secondo motivo, formulato in subordine rispetto al precedente, la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione per essere questa fondata sul documento di cui con il primo motivo si contesta la valenza probatoria; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis r.d. n. 1949/1940 introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011 lamenta la non conformità a diritto della ritenuta applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 38 sopra richiamato, relativa alla nuova modalità telematica di notificazione dei provvedimenti di cancellazione per essere il provvedimento in questione successivo all'entrata in vigore della predetta a prescindere dall'essere, al contrario, l'annualità di riferimento antecedente ad essa; che, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte con riguardo all'applicabilità della modalità telematica di notifica per i provvedimenti di cancellazione relativi ad annualità antecedenti alla data di entrata in vigore della norma introduttiva della predetta modalità, notifica rilevante ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 conv. in I. n. 83/1970 ai fini della decadenza dal diritto all'impugnazione del provvedimento medesimo, questo Collegio deve registrare la valenza nomofilattica della controversia in questione e l'opportunità di rimettere la stessa per la trattazione innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. la Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette
Sentenza Cassazione n. 11147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris