CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 28896/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7713/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili: [OSCURATO:PERSONA] (prossimi [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (rappresentata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] (prossimi [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ''fondazione Pol.i.s. [OSCURATO:PERSONA]'' avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'assise d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2024, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata dalla Corte di assise della medesima città il 16 marzo 2023, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, relativamente al reato di omicidio aggravato ex art. 577, primo comma n. 4, in relazione all’art. 61 n.1 cod. pen., consumato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28896/2025 Roma, lì, 05/08/2025 Ercolano il 29 ottobre 2021. Con concorde valutazione i giudici di merito hanno così ricostruito i fatti: la notte del 29 ottobre 2021, l’imputato, svegliatosi di soprassalto avendo udito il rumore di una macchina che transitava lungo la strada che porta alla sua abitazione, temendo, in ragione di un furto precedentemente subìto, che si trattasse di ladri, si recava, armato di una pistola Beretta cal. 40 su un terrazzino ed esplodeva più colpi d’arma da fuoco (tra i sette e gli undici) in direzione di un veicolo, una [OSCURATO:PERSONA], attingendo mortalmente i due giovani che erano all’interno, [OSCURATO:PERSONA], conducente, e [OSCURATO:PERSONA], passeggero. Dopo circa mezz’ora chiamava i Carabinieri, che, intervenuti sul posto, constatavano il decesso dei giovani. Gli accertamenti effettuati consentivano di acclarare che la notte dei fatti nessuna effrazione era stata compiuta a casa del l ’ imputato, e che nessuno si era illecitamenteintrodotto nella sua proprietà; il veicolo [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato una semplice manovra nello spazio antistante la casa e, al momento degli spari, si stava allontanando da essa; nell’auto, infine, non furono rinvenuti arnesi atti allo scasso o altri strumenti o vestiario per il camuffamento, e nulla che facesse pensare ad un intento predatorio. La Corte d’assise d’appello respingeva l’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato riproposta dalla difesa in atto di gravame e disattendeva le istanze di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.; nel merito, esclusa l’applicabilità dell’art. 55, secondo comma, o, in subordine, primo comma, cod. pen., condivideva la disamina effettuata dai primi Giudici in punto di riconoscimento dell’aggravante dell’aver agito per futili motivi e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, pervenendo infine alla piena conferma delle statuizioni disposte in primo grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. violazione degli artt. 453, 178, 179 e 185 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha emesso il decreto di giudizio immediato c.d. custodiale nonostante sul capo di imputazione formulato dal P.M. non si fosse formato il giudicato cautelare, dal momento che solo con la richiesta di giudizio immediato veniva contestata l’aggravante dell’aver agito per futili motivi: ciò ha comportato un grave vulnus alle prerogative difensive, atteso che l’imputato non ha potuto beneficiare del vaglio dell’udienza preliminare; inoltre, l’ingresso a sorpresa dell’aggravante dei motivi futili ha precluso all’imputato l’accesso al rito abbreviato. Il decreto di giudizio immediato emesso dal GIP, e tutti gli atti conseguenti, sono pertanto affetti da nullità. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 61 n. 1 cod. pen. Secondo i Giudici di merito [OSCURATO:PERSONA] ha agito mosso dal desiderio di vendicarsi del furto subito il precedente 4 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’iter argomentativo dell’impugnata sentenza sotto un duplice profilo: da un lato, evidenzia come non vi sia prova certa che l’uomo abbia agito per vendetta; dall’altro, sottolinea che tale movente non integrerebbe comunque un futile motivo. I Giudici hanno omesso di considerare il contesto, le circostanze e l'occasione nel quale è stato consumato il reato, nonché le condizioni di profonda frustrazione, prostrazione e paura in cui si trovava il ricorrente al momento dei fatti. Ed ancora, la Corte ha omesso di considerare una serie di circostanze che, se valutate, avrebbero consentito di escludere l’aggravante in argomento: [OSCURATO:PERSONA] abita in una zona isolata, buia, non di passaggio; le pp.oo. conoscevano bene la zona (come testimoniato dai loro amici); il GPS della [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che i giovani si sono fermati per circa quattro minuti all’altezza della sbarra posta alla fine della via Cook, cercando di forzarla (come riferito dal teste Iacomino), e poi si sono fermati una ventina di minuti fuori di casa del [OSCURATO:PERSONA], senza motivo. La vettura delle pp.oo. rappresentava quindi un ragionevole elemento di pericolo; [OSCURATO:PERSONA] ha prima sparato un colpo a scopo intimidatorio, e solo dopo le manovre repentine poste in essere dal conducente del veicolo, ha colpito la macchina. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine alla scansione bifasica del giudizio sulla futilità dei motivi, osserva il ricorrente come non si possa far dipendere dalla gravità dei fatti, in modo automatico, l’inevitabile sproporzione rispetto alla ragione soggettiva che ha mosso l’agente: ciò che, tuttavia, è mancata nell’analisi di entrambi i Giudici di merito è proprio l’analisi soggettiva. Rileva infine la [OSCURATO:PERSONA] come non vi sia alcuna prova certa che a muovere l’azione del [OSCURATO:PERSONA] sia stata la vendetta; e, permanendo un dubbio sulle ragioni dell’agire, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è applicabile l’aggravante in parola. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 bis cod. pen. Lo stato di estrema prostrazione, al momento dei fatti, dell’imputato, impaurito e provato psicologicamente dal furto precedentemente subito, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena, individualizzandola, alla fattispecie concreta. Né possono essere valorizzati, in senso contrario, il ritardo nel chiamare i soccorsi, dovuto allo stato di shock in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava, o la circostanza che l’imputato ebbe a modificare le proprie dichiarazioni nei vari interrogatori ed esami subiti, essendo in realtà il [OSCURATO:PERSONA] sempre stato collaborativo, ed essendosi limitato a rispondere alle domande via via che gli venivano fatte. I Giudici hanno poi omesso di considerare plurimi positivi elementi, quali il corretto comportamento processuale (attraverso il consenso all’acquisizione della gran parte del materiale probatorio), la sincera resipiscenza mostrata nel corso del suo esame, l’assenza di pregiudizi di giustizia, il pieno inserimento nel contesto sociale ove ha sempre svolto un regolare lavoro, provvedendo ai bisogni ed al mantenimento della propria famiglia. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva, con allegati, ed una integrazione a detta memoria, in seno alle quali ulteriormente argomenta in ordine alla non configurabilità, nel caso di specie, dell’aggravante dei futili motivi. 4. All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata. 5.[OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato e dev’essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianza correttamente vagliata e decisa dalla Corte di merito, con argomentazioni in diritto con le quali il ricorrente omette di confrontarsi. L’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato c.d. custodiale emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari a norma dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., è infatti stata correttamente respinta dai Giudici di merito, che hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale nel giudizio immediato "custodiale" la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase incidentale cautelare non è causa di nullità del decreto, non realizzandosi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio(Sez. 5, n. 37463 del 22/09/2021, Crimi, Rv. 281876 – 01). Nel caso in esame, peraltro, il fatto originariamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] in sede di ordinanza cautelare non è stato mutato nella descrizione formulata dal P.M. con la richiesta di giudizio immediato, essendosi limitato l’inquirente ad esplicitare la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1), cod. pen.: non vi è stata quindi alcuna trasformazione di fattispecie incriminatrice idonea a destabilizzare ai danni della difesa il complessivo quadro fattuale oggetto di giudizio e già emergente in fase cautelare. 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata, per avere ritenuto sussistente l’aggravante dei futili motivi, è infondato. 3.1. Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1) cod. pen. è necessario che la condotta attiva od omissiva integrante il reato sia stata determinata da una causa psichica assolutamente sproporzionata e del tutto ingiustificata. Per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo non può adottarsi né una prospettiva di tipo individualistico, che valorizzi in via esclusiva l'atteggiamento personale dell'agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, né una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell'impulso che ha determinato l'azione o l'omissione. Nel primo caso dovrebbe infatti sempre concludersi sempre per la non futilità del motivo, atteso che, dal punto di vista dell'autore del reato, il motivo finisce con l'essere tendenzialmente sempre plausibile, giustificato, mai pretestuoso. Nella seconda ipotesi si concluderebbe sempre per la futilità del motivo, essendo oltremodo difficile non considerare sproporzionata rispetto ad un reato, specie se efferato, una causa psichica comunque disapprovata dall'ordinamento. Per ancorare la nozione dell'aggravante a parametri di comparazione più certi e meno arbitrari, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri generali sulla scorta dei quali formulare il giudizio di sproporzione. Secondo l'indirizzo tradizionale, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686 – 01 e Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, Dolce, Rv. 215806 - 01, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva"; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Calisti, Rv. 240001 – 01; Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, Iaria, Rv. 240905 - 01, che fanno riferimento alla "generalità delle persone"; di recente, Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 - 01, nella quale il riferimento è al "comune modo di sentire"). Secondo un più recente orientamento, è preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti attraverso, però, un accertamento da realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che lo ha determinato, deve successivamente esplicarsi un ulteriore giudizio, volto a stabilire se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato, giustificando un giudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità nei suoi confronti (v., di recente, Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 - 01). Dunque, accanto al dato, oggettivo, della sproporzione tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato concretamente realizzato, occorre valorizzare anche un dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, che si connota come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non sia la mera commissione del reato (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02). 3.2. Nel caso di specie, la Corte d’assise d’appello napoletana ha adeguatamente motivato circa la configurabilità dell’aggravante in questione, sottolineando come, a margine di un intento reattivo dovuto ad un furto in abitazione precedentemente subito dall’imputato, la determinazione alla commissione del crimine fosse stata generata da un lieve e banale stimolo, costituito dall’avvenuto passaggio in auto sotto casa del [OSCURATO:PERSONA] da parte dei giovani attinti dai colpi d’arma da fuoco. Del tutto condivisibilmente il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (pag. 45) aveva evidenziato come «la particolare iniquità e spregevolezza del comportamento nel caso ben si palesa nell'assoluta sproporzione dell'azione rispetto ad uno stimolo di minima rilevanza, rappresentato dal passaggio sotto casa di una vettura il cui assetto non segnalava alcun indice di pericolo, e nella preordinazione di un'azione marcatamente di sapore punitivo nei confronti degli ignari occupanti dei quali, senza alcuna ragionevole motivazione, si è sospettato un intento predatorio. Nella levità e banalità dello stimolo esterno e nell'assoluta inutilità e platealità dell'azione, nella pretestuosità del movente ricondotto ad un atteggiamento delle vittime interpretato superficialmente malevolmente come foriero di pericolo, nella inutile protrazione dell'azione di sparo nei confronti del bersaglio che inutilmente tentava di sottrarsi ai proiettili (…)si rinviene il requisito della futilità che è alla base dell'operatività dell'aggravante». A sua volta la Corte d’assise d’appello (pag. 37) ha ritenuto che l’azione fosse stata innescata «da uno stimolo del tutto banale ed evanescente consistente nel mero passaggio di un’auto sotto l’abitazione» dell’imputato, con conseguente integrazione della contestata aggravante. Non coglie quindi nel segno la censura difensiva che, nel sottolineare l’assenza di un’analisi dell’elemento soggettivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in argomento, in realtà cerca surrettiziamente di reintrodurre circostanze fattuali volte ad avvalorare la tesi (invero esclusa dai Giudici di merito, con motivazione congrua ed ancorata alle risultanze probatorie, e pertanto insindacabile i questa sede) che il passaggio dell’auto condotta dalle parti offese la notte del fatto costituisse un ragionevole elemento di pericolo per l’imputato. Non risponde poi al vero quanto denunciato in ricorso circa la mancata analisi da parte dei Giudici delle condizioni di profonda frustrazione, prostrazione e paura in cui versava l’imputato, proprio in ragione del tentato furto in abitazione subìto da poco; i Giudici hanno infatti indagato adeguatamente la dimensione interiore che ha mosso l’imputato all’azione, anche attraverso ampi riferimenti alla consulenza tecnica di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] (pag. 44, sentenza di primo grado), giungendo motivatamente a ritenere integrata la contestata aggravante atteso che «la determinazione alla commissione del crimine è stata generata da uno stimolo talmente lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, tanto da apparire – alla luce del sentire comune - più che una causa, un mero pretesto» (pagg. 37, 38, sentenza impugnata). 4. Il terzo motivo è inammissibile. La valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l’avvenuto scrutinio circa l’adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591-01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Orbene, nel caso in esame, la Corte d’assise d’appello ha valorizzato l’efferatezza e brutalità del fatto, nonché la «pluralità di incongruenze ed i continui tentativi dell’imputato di adattare le proprie dichiarazioni alle emergenze processuali, via via affiorate, nonché la lunga attesa (di circa 25 minuti) prima di allertare le FF.OO ed i soccorsi». Il motivo di ricorso non riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi – sul punto specifico – alla mera critica confutativa. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili, secondo quanto specificamente indicato in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida, quanto al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 3.900,00, oltre accessori di legge, e quanto alle parti civili assistite dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 14/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]