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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36467/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione e ha invocato la derubricazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato le plurime circostanze da cui emergeva la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa delle res furtive in suo possesso, e dunque il dolo di ricettazione, con conseguente insussistenza della fattispecie ex art. 712 cod. pen.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione e ha invocato la derubricazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art.712 cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha individuato le plurime circostanze da cui emergeva la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa delle res furtive in suo possesso, e dunque il dolo di ricettazione, con conseguente insussistenza della fattispecie ex art. 712 cod. pen.); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris