CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne digitale come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Domitilla [OSCURATO:PERSONA] con domiciliazione digitale come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2839/2024depositata il 23 aprile 2024;Numero registro generale 22079/2024Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 23364/2026Data pubblicazione 16/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] subì il sequestro, in data 1/6/2013 delle somme esistentisu un conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA]. e cointestatoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo illegittimo ilcomportamento della suddetta banca, in quanto il sequestro avrebberiguardato il solo Staniscia, e considerato che nonostantel’intervenuto dissequestro le somme le erano state riaccreditatesoltanto diversi mesi dopo, convenne in giudizio, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e previo espletamento del procedimento di mediazione, BNLS.p.A., al fine di ottenerne la condanna per il ritardato riaccreditodelle somme, adducendo che, se avesse avuto la disponibilità deldenaro, l’avrebbe vantaggiosamente investito.2. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio e resistette alla domanda.3. Il Tribunale di Roma, espletata la prova testimoniale e disattese leulteriori richieste istruttorie, con la sentenza n. 517 del 9/1/2019rigettò la domanda.4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resistette.5. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2839 del 23/4/2024, harigettato l’appello.6. Propone ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].7. Risponde con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che ha pure depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione, ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c. nonchédell’art. 2697 c.c. Le censure si incentrano incentra sul mancatoriconoscimento del danno subito dalla Tralicci e sulla mancatacorresponsione degli interessi, pure riconosciuti già da [OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 22079/2024ad. 26/05/2026; estensore: C. ValleNumero registro generale 22079/2024Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 23364/2026Data pubblicazione 16/07/20262. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.: è dedotta la nullità dellasentenza d’appello per motivazione apparente, in quanto motivata conmero richiamo alla sentenza del Tribunale.3. Il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 240 e 241 c.p.c., per averela Corte territoriale negato immotivatamente l’ammissione delle proverelative al mancato guadagno che sarebbe stato causato dalla mancatadisponibilità delle somme tardivamente riaccreditate.4. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la questione del preteso danno da illecitocommesso nella esecuzione di sequestro preventivo del conto correnteeffettuato dalla banca stessa, e del connesso o conseguenziale diritto allacorresponsione degli interessi, è di particolare rilevanza in diritto, ritienenecessario rimettere la causa alla pubblica udienza, con conseguenterinvio a nuovo ruolo. P.Q.Mrimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, in data 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. n. 22079/2024ad. 26/05/2026; estensore: C. Valle