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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 16317/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29871/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' MOIRA, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socia e nella qualità di legale rappresentante della Leon S..r.l., rappresentante e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l e rappresenta e difende , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro AGENZIA DELL ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.

TRIB.

REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA,n. 1356/2018 depositata i l 26/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO Che nelle more del giudizio le parti contribuent i ha nno dichiarato di aver definito la lite, beneficiando della procedura in forma agevolata, allegando altresì documentazione a suffragio del pagamento del residuo dovuto; Che la stessa parte pubblica ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018; Chein ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420); P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.

Spese a carico delle parti chele hanno anti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29871/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' MOIRA, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale socia e nella qualità di legale rappresentante della Leon S..r.l., rappresentante e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l e rappresenta e difende , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro AGENZIA DELL ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM. TRIB. REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA,n. 1356/2018 depositata i l 26/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO Che nelle more del giudizio le parti contribuent i ha nno dichiarato di aver definito la lite, beneficiando della procedura in forma agevolata, allegando altresì documentazione a suffragio del pagamento del residuo dovuto; Che la stessa parte pubblica ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018; Chein ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420); P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Spese a carico delle parti chele hanno anti
Sentenza Cassazione n. 16317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris