CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 05453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25982/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - -Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1963/2020 depositata il 03/08/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 25982/2020 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 5453/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 25982/2020 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 5453/2026 Data pubblicazione 11/03/2026