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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00698/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 08/04/2019, il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, lo condannava, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Investita dal gravame dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 27/11/2020, ha assolto Troiano dal reato sub a), perché il fatto non costituisce reato, ha rideterminato in melius la pena e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia l'erroneità della formula assolutoria, essendo corretta quella "perché il fatto non sussiste".

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto le circostanze attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti sulla recidiva, irritualmente contestata come reiterata in relazione alle precedenti condanne risultanti dal casellario.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha escluso il dolo di impossessamento dell'auto in capo a Troiano, argomentando sulla base del pregresso uso dell'autovettura consentitogli da Castelvetro, titolare dell'officina presso la quale la stessa era ricoverata, e sottolineando che lo stesso non avrebbe potuto utilizzare l'auto, non avendo avuto alcun benestare in tal senso della proprietaria.

Il ricorso deduce che Troiano era impegnato nella carrozzeria come coadiuvante (il che non risulta dalla sentenza impugnata, che al riguardo si limita ad adombrare un dubbio) e che il comportamento dell'imputato aveva ricevuto l'avallo del titolare dell'officina, laddove, come si è visto, la sentenza impugnata ha valorizzato il mancato consenso della proprietaria dell'auto.

Di conseguenza il motivo risulta, da una parte, versato in fatto, e, dall'altra, privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto la sussistenza della recidiva reiterata non ha formato oggetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado, sicché è devoluto per la prima volta al giudice di legittimità, laddove l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è preclusa dalla disciplina ex art. 69, quarto comma, cod. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/04/2019, il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto aggravato (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, lo condannava, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Investita dal gravame dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 27/11/2020, ha assolto Troiano dal reato sub a), perché il fatto non costituisce reato, ha rideterminato in melius la pena e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia l'erroneità della formula assolutoria, essendo corretta quella "perché il fatto non sussiste". Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto le circostanze attenuanti generiche dovevano essere ritenute prevalenti sulla recidiva, irritualmente contestata come reiterata in relazione alle precedenti condanne risultanti dal casellario. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso il dolo di impossessamento dell'auto in capo a Troiano, argomentando sulla base del pregresso uso dell'autovettura consentitogli da Castelvetro, titolare dell'officina presso la quale la stessa era ricoverata, e sottolineando che lo stesso non avrebbe potuto utilizzare l'auto, non avendo avuto alcun benestare in tal senso della proprietaria. Il ricorso deduce che Troiano era impegnato nella carrozzeria come coadiuvante (il che non risulta dalla sentenza impugnata, che al riguardo si limita ad adombrare un dubbio) e che il comportamento dell'imputato aveva ricevuto l'avallo del titolare dell'officina, laddove, come si è visto, la sentenza impugnata ha valorizzato il mancato consenso della proprietaria dell'auto. Di conseguenza il motivo risulta, da una parte, versato in fatto, e, dall'altra, privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto la sussistenza della recidiva reiterata non ha formato oggetto dell'appello avverso la sentenza di primo grado, sicché è devoluto per la prima volta al giudice di legittimità, laddove l'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è preclusa dalla disciplina ex art. 69, quarto comma, cod. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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