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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29126/2024

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'annullamento della sentenza impugnata, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle condotte sub A), commesse il 24 giugno 2016 e il 4 ottobre 2016 e sub B), con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condotta sub A), commessa il 24 giugno 2016, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze; il rigetto nel resto dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 14/11/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in data 14/12/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti, li riconosceva responsabili di ulteriori condotte criminose.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 353 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Afferma che la Corte territoriale non avrebbe vagliato criticamente le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal ricorrente non attendibili; che correttamente il giudice di prime cure aveva escluso la penale rilevanza delle condotte tenute dal Dello Margio in data 21 maggio e 2 luglio 2015, stante l'assenza di connotati minatori; che, con riferimento ai fatti del 7 luglio 2015 verificatisi nello studio professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe tenuto conto né delle dichiarazioni rese dal teste Troiso, unico soggetto estraneo ai fatti per cui si procede, né di quelle rese dal notaio (che avrebbe riferito di "pressioni", ma non di "minacce"), che smentiscono la ricostruzione offerta dalla persona offesa; che, dunque, sul punto, la motivazione è carente, oltre che contraddittoria; che analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai fatti del 8 giugno 2016, in quanto la condotta dell'odierno ricorrente, lungi dall'essere stata intimidatoria, tendeva ad esprimere lo sconforto rispetto alla prospettiva della perdita dell'abitazione; che, in relazione ai fatti del 24 giugno 2016, la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui ha ritenuto superabile la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, specie se si tien conto che non spiega come il coniuge della persona offesa abbia potuto identificare l'interlocutore telefonico; che, anche con riferimento ai fatti del 4 ottobre 2016, i giudici di appello hanno erroneamente valutato gli elementi emersi dell'istruttoria dibattimentale, offrendo una motivazione carente in ordine al fondamento della responsabilità del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al furto contestato al capo b), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene che la penale responsabilità, che in primo grado era stata esclusa, sia stata fondata su valutazioni effettuate con riguardo ad altri capi di imputazione, relativi a condotte separate da quella in discorso, sul presupposto che padre e figlia si muovessero sempre di concerto, accomunati dal raggiungimento dell'obiettivo comune, senza dar conto degli elementi da cui si desumerebbe il concorso del ricorrente alla fase ideativa o preparatoria del reato.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.Evidenzia che, con riferimento al reato di cui al capo b), la Corte territoriale, prima di affermare la responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel rispetto del dettato dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. 2.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'estorsione contestata al capo d), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Rileva che, se il ricorrente avesse posto in essere l'estorsione che gli viene addebitata, una volta che la persona offesa era receduta dai propri propositi, avrebbe dovuto approfittarne; che, invece, il nucleo familiare del Dello Margio si era procurato un'altra abitazione, per cui l'imputato era del tutto disinteressato alle sorte di quella precedente, anche perché era ben consapevole che mai sarebbe potuto tornarne in possesso; che, dunque, mancherebbe sia l'ingiusto profitto che l'altrui danno, richiesti dall'art. 629 cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non tiene conto dell'umana sofferenza per la perdita dell'abitazione familiare e della comprensibile angoscia per il futuro e che la mancanza di condotte risarcitorie si giustifica per le documentate difficoltà economiche in cui versa l'odierno ricorrente.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 353 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Rileva l'assenza di un vaglio critico delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e più in generale muove doglianze analoghe a quelle proposte dal coimputato come sopra sintetizzate al punto 2, cui per brevità si rinvia.

3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al furto contestato al capo b), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che la responsabilità della ricorrente in ordine al furto dei cancelli, delle grondaie, degli infissi, delle finestre e degli altri beni mobili indicati nel capo di imputazione sarebbe stata ritenuta sulla base di due affermazioni della Dello Margio, proferite in diverso contesto ed in epoche risalenti rispetto alla sottrazione, pur in assenza di qualsivoglia elemento concreto a sostegno. 3.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'estorsione contestata 'al capo d), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La doglianza è del tutto sovrapponibile a quella proposta nel quarto motivo di ricorso presentato nell'interesse del coimputato e trattato al punto 2.3 che precede ed al quale si rinvia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

1.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono.

1.1.1. Non è consentito con riferimento alle condotte per le quali è intervenuta condanna in primo grado, rispetto alle quali il ricorrente reitera le stesse argomentazioni prospettate alla Corte territoriale e da questa respinte con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità.

Sul punto specifico, si osserva che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Orbene, la credibilità della persona offesa è stata scandagliata sia in primo che in secondo grado e di tanto si dà conto diffusamente nel provvedimento impugnato con una motivazione congrua ed immune da vizi logici.

Il ricorrente si limita a sollecitare una ricostruzione alternativa della vicenda, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione degli elementi acquisiti, che non è consentita in questa sede, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che il narrato della Kazachkova - costante, spontaneo, lineare e logico - è risultato scevro da intenti calunniatori o ritorsivi nei confronti dei ricorrenti, verso i quali non ha spiegato nemmeno azione civile risarcitoria, pur avendone pieno titolo ed ha indicato anche i plurimi riscontri presenti in atti (le dichiarazioni rese dalla madre e dal marito, oltre che i verbali redatti dall'incaricato dell'[OSCURATO:PERSONA]);inoltre, ha ben spiegato perché, con riferimento alla vicenda del 7 luglio 2015, ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal Troiso e dal notaio Romani; il primo, soggetto non titolato a presenziare alla vendita senza incanto disposta dal Tribunale di Lucca e presente solo per spalleggiare l'azione intimidatoria posta in essere dagli odierni ricorrenti, anche loro affatto legittimati a partecipare alla procedura di vendita; il secondo,autore di un comportamento illecito (avendo permesso che la vendita si svolgesse alla presenza di detti soggetti, portatori di un interesse in conflitto ed avendo redatto un verbale in cui dichiarava circostanze non corrispondenti al vero, dando atto della presenza della sola Kazachkova); infine, completa e conforme ai canoni della logicità risulta la motivazione in relazione alla irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui al capo a), dello scambio dei numeri di telefono tra le parti, rispetto al quale il ricorso propone una diversa ed alternativa lettura dell'occorso.

1.1.2. Il motivo non è consentito - perché aspecifico - nemmeno in relazione alle condotte del 21 maggio e 2 luglio 2015, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto provato per tabulas l'atteggiamento intimidatorio tenuto dall'odierno ricorrente nei confronti del delegato dell'[OSCURATO:PERSONA] e dei soggetti che intendevano visitare l'abitazione il 21 maggio ed il 2 luglio 2015, occasioni nelle quali proferiva anche frasi minacciose, tanto da costringere il custode giudiziario a chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica.

Con il tessuto motivazionale, il ricorso non si confronta, limitandosi ad aderire alla valutazione effettuata dal giudice di primo grado.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01).

1.1.3. Il primo motivo coglie, invece, nel segno con riferimento agli episodi del 24 giugno e del 4 ottobre 2016, rispetto ai quali la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado.

Sul punto, è stato più volte affermato che il giudice d'appello, in caso di riforma, della sentenza di assoluzione di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

In altri termini, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore; essa trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/6/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056 - 01).

Nel caso di specie, con riferimento alla telefonata del 24 giugno 2016, la sentenza impugnata non supera le argomentazioni del giudice di prime cure (si veda pagina 7 della sentenza di primo grado), che aveva evidenziato come non fosse chiaro in che modo il [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto la voce dei due odierni ricorrenti, tenuto conto che non era dato sapere se vi fosse stata una pregressa conoscenza, anche in considerazione della mancanza di dati relativi all'intestazione dell'utenza da cui era partita la telefonata; rispetto a tali perplessità, la Corte territoriale non ha spiegato adeguatamente come le stesse possano essere superate.

Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al messaggio di testo del 4 ottobre 2016: se da un lato il primo giudice non ha motivato in ordine alla specifica posizione del ricorrente, limitandosi ad evidenziare gli elementi che consentivano di identificare in [OSCURATO:PERSONA] l'autrice del massaggio di testo inviato alla persona offesa, i giudici di appello ne hanno attribuito la paternità anche ad [OSCURATO:PERSONA] - pare di comprendere - in considerazione del fine comune che ha guidato le condotte dei due odierni ricorrenti.

Dunque, anche con riferimento a detta vicenda 5la sentenza impugnata non spiega perché le prove raccolte assumono nel percorso motivazionale una valenza dimostrativa opposta a quella ritenuta dal primo giudice.

1.2. Per le stesse ragioni da ultimo esposte al punto 1.1.3 risulta fondato il secondo motivo, atteso che, anche con riferimento alla condanna per il furto di cui al capo b), non si rinviene la motivazione rafforzata.

Invero, il primo giudice (a pag. 8) aveva affermato che solo [OSCURATO:PERSONA] aveva reiteratamente minacciato di distruggere la casa, sussistendo per gli altri familiari conviventi solo un forte sospetto che avessero partecipato al depredamento dei beni mobili indicati in imputazione, ritenuto non sufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità.

La Corte territoriale, sul punto (pag. 26), si limita ad affermare che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe minacciato la distruzione dell'abitazione familiare sottoposta a procedura esecutiva; senza tuttavia specificare le circostanze di tempo e di luogo in cui tali minacce sarebbero state proferite.

1.3. Il terzo motivo è fondato, atteso che, mancando la motivazione rafforzata, andranno rivalutati i presupposti per riassumere la prova dichiarativa.

1.4. Il quarto motivo non è consentito perché aspecifico, in quanto non tiene conto del percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale per giungere alla affermazione di penale responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui al capo d), come contestato nella forma consumata; senza tacere che reitera le medesime doglianze avanzate nei motivi di appello, ritenute infondate con motivazione sintetica, ma completa ed esaustiva, dai giudici di secondo grado.

In particolare, non si confronta con la motivazione del provvedimento nella parte in cui individua «l'ingiusto profitto (ravvisabile non già come sostenuto dal difensore, per escluderlo, nell'ottenere indietro l'immobile espropriato quanto, piuttosto, nell'impedire alla vittima di conseguirne la materiale ed esclusiva disponibilità) con correlativo danno per la Kazachkova».

Rispetto a tale ricostruzione, il difensore glissa.

Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

1.5. Il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Ed invero, sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che, dalla trama motivazionale, si evince agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della reiterazione delle condotte criminose come descritte in sentenza, dei precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e dell'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).

Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

2.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono.

2.1.1. Non è consentito con riferimento alle condotte per le quali è intervenuta condanna in primo grado, rispetto alle quali la ricorrente ripropone pedissequamente le stesse argomentazioni prospettate ai giudici di appello, che sono state respinte con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

In proposito, vanno richiamate integralmente le considerazioni svolte al precedente punto 1.1.1.

2.1.2. Il motivo è, invece, fondato con riferimento alle condotte del 21 maggio e 2 luglio 2015, atteso che l'incaricato dell'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] ha riferito le frasi intimidatorie solo ed unicamente ad [OSCURATO:PERSONA], per cui non è chiaro a che titolo la Corte territoriale abbia posto a carico della odierna ricorrente a titolo di concorso tali fatti.

Il giudice del rinvio dovrà dunque valutare il contributo causale fornito dalla ricorrente alla realizzazione delle condotte del 21 maggio e del 2 luglio 2015, che formalmente in imputazione parrebbero attribuite solo a [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla telefonata ricevuta dalla persona offesa in data 24 giugno 2016, le ragioni dell'accoglimento del motivo di ricorso sono state già esplicitate al precedente punto 1.1.3., cui va fatto integrale rinvio, essendosi evidenziato come manchi in proposito la motivazione rafforzata.

2.2. Analoghi profili di inammissibilità si rinvengono con riferimento al secondo motivo, atteso che anche in questo caso il difensore reitera pedissequamente questioni già poste ad entrambi i giudici di merito e da essi risolte con motivazione congrua ed esente da profili di manifesta illogicità (sullo specifico punto, la sentenza impugnata costituisce una cosiddetta doppia conforme di condanna).

In particolare, il Giudice dell'udienza preliminare alla pagina 8 della sentenza aveva dato atto dei motivi per cui aveva ritenuto la ricorrente responsabile dell'illecita appropriazione dei beni mobili indicati nel capo b), individuati nelle reiterate minacce di distruggere la casa nel caso di aggiudicazione, non ultimo il messaggio di testo del 4 ottobre 2016 di cui si è detto e la Corte di appello ha evidenziato la aspecificità del motivo di impugnazione, che non ha fatto i conti con la trama motivazionale della sentenza impugnata.

Ebbene, il difensore, nel ricorso per cassazione t ha continuato ad insistere sulla non riferibilità della condotta appropriativa alla ricorrente, senza tuttavia confrontarsi con i rilievi dei giudici di merito.

In proposto, va, peraltro, ribadito che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

2.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico.

Le ragioni per le quali correttamente è stata ritenuta l'estorsione nella forma consumata sono state esplicitate con riferimento alla posizione del coimputato al precedente punto 1.4., cui integralmente si rinvia, essendo il motivo di ricorso sovrapponibile.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle condotte di cui al capo A) commesse il 24/6/2016 e il 4/10/2016 e di cui41 capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'annullamento della sentenza impugnata, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle condotte sub A), commesse il 24 giugno 2016 e il 4 ottobre 2016 e sub B), con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condotta sub A), commessa il 24 giugno 2016, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze; il rigetto nel resto dei ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 14/11/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in data 14/12/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti, li riconosceva responsabili di ulteriori condotte criminose. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 353 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Afferma che la Corte territoriale non avrebbe vagliato criticamente le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ritenute dal ricorrente non attendibili; che correttamente il giudice di prime cure aveva escluso la penale rilevanza delle condotte tenute dal Dello Margio in data 21 maggio e 2 luglio 2015, stante l'assenza di connotati minatori; che, con riferimento ai fatti del 7 luglio 2015 verificatisi nello studio professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe tenuto conto né delle dichiarazioni rese dal teste Troiso, unico soggetto estraneo ai fatti per cui si procede, né di quelle rese dal notaio (che avrebbe riferito di "pressioni", ma non di "minacce"), che smentiscono la ricostruzione offerta dalla persona offesa; che, dunque, sul punto, la motivazione è carente, oltre che contraddittoria; che analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai fatti del 8 giugno 2016, in quanto la condotta dell'odierno ricorrente, lungi dall'essere stata intimidatoria, tendeva ad esprimere lo sconforto rispetto alla prospettiva della perdita dell'abitazione; che, in relazione ai fatti del 24 giugno 2016, la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui ha ritenuto superabile la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, specie se si tien conto che non spiega come il coniuge della persona offesa abbia potuto identificare l'interlocutore telefonico; che, anche con riferimento ai fatti del 4 ottobre 2016, i giudici di appello hanno erroneamente valutato gli elementi emersi dell'istruttoria dibattimentale, offrendo una motivazione carente in ordine al fondamento della responsabilità del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al furto contestato al capo b), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che la penale responsabilità, che in primo grado era stata esclusa, sia stata fondata su valutazioni effettuate con riguardo ad altri capi di imputazione, relativi a condotte separate da quella in discorso, sul presupposto che padre e figlia si muovessero sempre di concerto, accomunati dal raggiungimento dell'obiettivo comune, senza dar conto degli elementi da cui si desumerebbe il concorso del ricorrente alla fase ideativa o preparatoria del reato. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen.Evidenzia che, con riferimento al reato di cui al capo b), la Corte territoriale, prima di affermare la responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel rispetto del dettato dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'estorsione contestata al capo d), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, se il ricorrente avesse posto in essere l'estorsione che gli viene addebitata, una volta che la persona offesa era receduta dai propri propositi, avrebbe dovuto approfittarne; che, invece, il nucleo familiare del Dello Margio si era procurato un'altra abitazione, per cui l'imputato era del tutto disinteressato alle sorte di quella precedente, anche perché era ben consapevole che mai sarebbe potuto tornarne in possesso; che, dunque, mancherebbe sia l'ingiusto profitto che l'altrui danno, richiesti dall'art. 629 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non tiene conto dell'umana sofferenza per la perdita dell'abitazione familiare e della comprensibile angoscia per il futuro e che la mancanza di condotte risarcitorie si giustifica per le documentate difficoltà economiche in cui versa l'odierno ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 353 cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva l'assenza di un vaglio critico delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e più in generale muove doglianze analoghe a quelle proposte dal coimputato come sopra sintetizzate al punto 2, cui per brevità si rinvia. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione al furto contestato al capo b), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la responsabilità della ricorrente in ordine al furto dei cancelli, delle grondaie, degli infissi, delle finestre e degli altri beni mobili indicati nel capo di imputazione sarebbe stata ritenuta sulla base di due affermazioni della Dello Margio, proferite in diverso contesto ed in epoche risalenti rispetto alla sottrazione, pur in assenza di qualsivoglia elemento concreto a sostegno. 3.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'estorsione contestata 'al capo d), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La doglianza è del tutto sovrapponibile a quella proposta nel quarto motivo di ricorso presentato nell'interesse del coimputato e trattato al punto 2.3 che precede ed al quale si rinvia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono. 1.1.1. Non è consentito con riferimento alle condotte per le quali è intervenuta condanna in primo grado, rispetto alle quali il ricorrente reitera le stesse argomentazioni prospettate alla Corte territoriale e da questa respinte con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità. Sul punto specifico, si osserva che la sentenza impugnata costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Orbene, la credibilità della persona offesa è stata scandagliata sia in primo che in secondo grado e di tanto si dà conto diffusamente nel provvedimento impugnato con una motivazione congrua ed immune da vizi logici. Il ricorrente si limita a sollecitare una ricostruzione alternativa della vicenda, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione degli elementi acquisiti, che non è consentita in questa sede, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che il narrato della Kazachkova - costante, spontaneo, lineare e logico - è risultato scevro da intenti calunniatori o ritorsivi nei confronti dei ricorrenti, verso i quali non ha spiegato nemmeno azione civile risarcitoria, pur avendone pieno titolo ed ha indicato anche i plurimi riscontri presenti in atti (le dichiarazioni rese dalla madre e dal marito, oltre che i verbali redatti dall'incaricato dell'[OSCURATO:PERSONA]);inoltre, ha ben spiegato perché, con riferimento alla vicenda del 7 luglio 2015, ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal Troiso e dal notaio Romani; il primo, soggetto non titolato a presenziare alla vendita senza incanto disposta dal Tribunale di Lucca e presente solo per spalleggiare l'azione intimidatoria posta in essere dagli odierni ricorrenti, anche loro affatto legittimati a partecipare alla procedura di vendita; il secondo,autore di un comportamento illecito (avendo permesso che la vendita si svolgesse alla presenza di detti soggetti, portatori di un interesse in conflitto ed avendo redatto un verbale in cui dichiarava circostanze non corrispondenti al vero, dando atto della presenza della sola Kazachkova); infine, completa e conforme ai canoni della logicità risulta la motivazione in relazione alla irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui al capo a), dello scambio dei numeri di telefono tra le parti, rispetto al quale il ricorso propone una diversa ed alternativa lettura dell'occorso. 1.1.2. Il motivo non è consentito - perché aspecifico - nemmeno in relazione alle condotte del 21 maggio e 2 luglio 2015, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto provato per tabulas l'atteggiamento intimidatorio tenuto dall'odierno ricorrente nei confronti del delegato dell'[OSCURATO:PERSONA] e dei soggetti che intendevano visitare l'abitazione il 21 maggio ed il 2 luglio 2015, occasioni nelle quali proferiva anche frasi minacciose, tanto da costringere il custode giudiziario a chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione ad avvalersi della forza pubblica. Con il tessuto motivazionale, il ricorso non si confronta, limitandosi ad aderire alla valutazione effettuata dal giudice di primo grado. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.1.3. Il primo motivo coglie, invece, nel segno con riferimento agli episodi del 24 giugno e del 4 ottobre 2016, rispetto ai quali la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado. Sul punto, è stato più volte affermato che il giudice d'appello, in caso di riforma, della sentenza di assoluzione di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. In altri termini, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore; essa trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/6/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056 - 01). Nel caso di specie, con riferimento alla telefonata del 24 giugno 2016, la sentenza impugnata non supera le argomentazioni del giudice di prime cure (si veda pagina 7 della sentenza di primo grado), che aveva evidenziato come non fosse chiaro in che modo il [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto la voce dei due odierni ricorrenti, tenuto conto che non era dato sapere se vi fosse stata una pregressa conoscenza, anche in considerazione della mancanza di dati relativi all'intestazione dell'utenza da cui era partita la telefonata; rispetto a tali perplessità, la Corte territoriale non ha spiegato adeguatamente come le stesse possano essere superate. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al messaggio di testo del 4 ottobre 2016: se da un lato il primo giudice non ha motivato in ordine alla specifica posizione del ricorrente, limitandosi ad evidenziare gli elementi che consentivano di identificare in [OSCURATO:PERSONA] l'autrice del massaggio di testo inviato alla persona offesa, i giudici di appello ne hanno attribuito la paternità anche ad [OSCURATO:PERSONA] - pare di comprendere - in considerazione del fine comune che ha guidato le condotte dei due odierni ricorrenti. Dunque, anche con riferimento a detta vicenda 5la sentenza impugnata non spiega perché le prove raccolte assumono nel percorso motivazionale una valenza dimostrativa opposta a quella ritenuta dal primo giudice. 1.2. Per le stesse ragioni da ultimo esposte al punto 1.1.3 risulta fondato il secondo motivo, atteso che, anche con riferimento alla condanna per il furto di cui al capo b), non si rinviene la motivazione rafforzata. Invero, il primo giudice (a pag. 8) aveva affermato che solo [OSCURATO:PERSONA] aveva reiteratamente minacciato di distruggere la casa, sussistendo per gli altri familiari conviventi solo un forte sospetto che avessero partecipato al depredamento dei beni mobili indicati in imputazione, ritenuto non sufficiente a fondare il giudizio di penale responsabilità. La Corte territoriale, sul punto (pag. 26), si limita ad affermare che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe minacciato la distruzione dell'abitazione familiare sottoposta a procedura esecutiva; senza tuttavia specificare le circostanze di tempo e di luogo in cui tali minacce sarebbero state proferite. 1.3. Il terzo motivo è fondato, atteso che, mancando la motivazione rafforzata, andranno rivalutati i presupposti per riassumere la prova dichiarativa. 1.4. Il quarto motivo non è consentito perché aspecifico, in quanto non tiene conto del percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale per giungere alla affermazione di penale responsabilità di entrambi i ricorrenti per il reato di cui al capo d), come contestato nella forma consumata; senza tacere che reitera le medesime doglianze avanzate nei motivi di appello, ritenute infondate con motivazione sintetica, ma completa ed esaustiva, dai giudici di secondo grado. In particolare, non si confronta con la motivazione del provvedimento nella parte in cui individua «l'ingiusto profitto (ravvisabile non già come sostenuto dal difensore, per escluderlo, nell'ottenere indietro l'immobile espropriato quanto, piuttosto, nell'impedire alla vittima di conseguirne la materiale ed esclusiva disponibilità) con correlativo danno per la Kazachkova». Rispetto a tale ricostruzione, il difensore glissa. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.5. Il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Ed invero, sul punto, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - atteso che, dalla trama motivazionale, si evince agevolmente che la Corte territoriale ha confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della reiterazione delle condotte criminose come descritte in sentenza, dei precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e dell'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 2.1. Il primo motivo è fondato nei limiti che seguono. 2.1.1. Non è consentito con riferimento alle condotte per le quali è intervenuta condanna in primo grado, rispetto alle quali la ricorrente ripropone pedissequamente le stesse argomentazioni prospettate ai giudici di appello, che sono state respinte con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. In proposito, vanno richiamate integralmente le considerazioni svolte al precedente punto 1.1.1. 2.1.2. Il motivo è, invece, fondato con riferimento alle condotte del 21 maggio e 2 luglio 2015, atteso che l'incaricato dell'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] ha riferito le frasi intimidatorie solo ed unicamente ad [OSCURATO:PERSONA], per cui non è chiaro a che titolo la Corte territoriale abbia posto a carico della odierna ricorrente a titolo di concorso tali fatti. Il giudice del rinvio dovrà dunque valutare il contributo causale fornito dalla ricorrente alla realizzazione delle condotte del 21 maggio e del 2 luglio 2015, che formalmente in imputazione parrebbero attribuite solo a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla telefonata ricevuta dalla persona offesa in data 24 giugno 2016, le ragioni dell'accoglimento del motivo di ricorso sono state già esplicitate al precedente punto 1.1.3., cui va fatto integrale rinvio, essendosi evidenziato come manchi in proposito la motivazione rafforzata. 2.2. Analoghi profili di inammissibilità si rinvengono con riferimento al secondo motivo, atteso che anche in questo caso il difensore reitera pedissequamente questioni già poste ad entrambi i giudici di merito e da essi risolte con motivazione congrua ed esente da profili di manifesta illogicità (sullo specifico punto, la sentenza impugnata costituisce una cosiddetta doppia conforme di condanna). In particolare, il Giudice dell'udienza preliminare alla pagina 8 della sentenza aveva dato atto dei motivi per cui aveva ritenuto la ricorrente responsabile dell'illecita appropriazione dei beni mobili indicati nel capo b), individuati nelle reiterate minacce di distruggere la casa nel caso di aggiudicazione, non ultimo il messaggio di testo del 4 ottobre 2016 di cui si è detto e la Corte di appello ha evidenziato la aspecificità del motivo di impugnazione, che non ha fatto i conti con la trama motivazionale della sentenza impugnata. Ebbene, il difensore, nel ricorso per cassazione t ha continuato ad insistere sulla non riferibilità della condotta appropriativa alla ricorrente, senza tuttavia confrontarsi con i rilievi dei giudici di merito. In proposto, va, peraltro, ribadito che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 2.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico. Le ragioni per le quali correttamente è stata ritenuta l'estorsione nella forma consumata sono state esplicitate con riferimento alla posizione del coimputato al precedente punto 1.4., cui integralmente si rinvia, essendo il motivo di ricorso sovrapponibile. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle condotte di cui al capo A) commesse il 24/6/2016 e il 4/10/2016 e di cui41 capo B), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatame
Sentenza Cassazione n. 29126/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris