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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14128/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valutazione di congruità della pena, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze, afferendo ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria per la quale soltanto è proponibile il ricorso per cassazione; rilevato in ogni caso che il riferimento ad opera della Corte distrettuale alla tipologia di droga, rientrante fra quelle di natura pesante, configura motivazione del tutto adeguata a giustificare il lieve discostamento della pena fissata dal minimo edittale, tanto più che allorquando il trattamento sanzionatorio si assesta al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo la stessa contenuta quantificazione ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla valutazione di congruità della pena, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che le dispiegate doglianze, afferendo ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria per la quale soltanto è proponibile il ricorso per cassazione; rilevato in ogni caso che il riferimento ad opera della Corte distrettuale alla tipologia di droga, rientrante fra quelle di natura pesante, configura motivazione del tutto adeguata a giustificare il lieve discostamento della pena fissata dal minimo edittale, tanto più che allorquando il trattamento sanzionatorio si assesta al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo la stessa contenuta quantificazione ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris