CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23448/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I CORNAREDO rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 1596/2022 depositata il 20/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel dicembre 2020 il Comune di Cornaredo (MI) notificò alla società Areas.r.l. un avviso d’accertamento TARI 2015-2019 in relazione alloNumero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026stabilimento in cui la stessa svolge la propria attività di produzione ecommercializzazione di cementi. A seguito d’un controllo era contestata lafedeltà delle dichiarazioni e conseguente parziale versamento della tassa.La società ricorse alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano,sostenendo in particolare che l’area relativa non dovesse essereassoggettata alla tassa in quanto produttiva di rifiuti speciali nonassimilati, evidenziando altresì com’essa dovesse ritenersi pertinenzialeallo stabilimento produttivo. Il primo giudice, con sentenza n. 3180/2021,accolse parzialmente il ricorso.Su appello del Comune di Cornaredo, che contestava sia il riconoscimentoriguardante l’area scoperta sia la rideterminazione dell’importo per quellacoperta, e sull’appello incidentale della società contribuente riguardante ilcapannone identificato al fg. 12, part. 880, sub. 701 e per analoghi motivi,la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con la sentenzaindicata in epigrafe, ha accolto il gravame dell’ente locale respingendol’appello incidentale della società.Secondo il giudice d’appello:- quanto all’area scoperta, spettava alla contribuente provare, ai sensidell’art. 62 d.lgs. 507/93, l’esclusiva produzione di rifiuti speciali e ladelimitazione delle relative aree. Essendo pacifico come l’area scopertafosse destinata allo stoccaggio di prodotti finiti, la stessa dovrebberitenersi soggetta all’imposizione, anche nel caso si tratti di semilavorati;- quanto ai capannoni, non era giustificata la riduzione operata dal primogiudice non avendo la parte provato che gli stessi fossero idonei allaproduzione in via prevalente di rifiuti speciali. Le fatture relativeall’autonomo smaltimento rifiuti non sarebbero sufficienti a individuarequale parte delle aree siano produttive di rifiuti speciali e quali di rifiutiordinari o assimilati. Inoltre, poiché dalla lettura degli atti emergerebbe ladestinazione a deposito merci, gli stessi magazzini dovrebbero comunqueritenersi assoggettati all’imposta (Cass. 8089/2020);Numero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026- la mancata prova d’un diverso utilizzo del secondo capannone, oggettodell’appello incidentale, determina la reiezione dell’impugnazioneincidentale medesima.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di quattro motivi,integrati da successiva memoria.Resiste il Comune con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 649, legge 147/13, in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. Censura che la Corte di merito abbiaritenuto non sussistesse la prova dei presupposti per l’esenzione sull’areapertinenziale scoperta. Sostiene che l’area in questione, pacificamentedestinata allo stoccaggio di prodotti finiti, produce perciò “mercimerceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali nonassimilabili”. Afferma di avere provato che si tratti di aree ove si formanoin via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati autosmaltiti,tali essendo i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegatiall’esercizio dell’attività produttiva. Sostiene di svolgere, sull’interasuperficie coperta e scoperta, la propria attività produttiva d’esclusivirifiuti speciali e d’avere delimitato l’area pertinenziale esterna distoccaggio di merci, tanto che lo stesso Comune avrebbe detassato lasuperficie utilizzata per la movimentazione e circolazione dei mezzi.Rimarca d’avere provato l’esclusivo collegamento funzionale tra laproduzione e l’area ad essa pertinenziale identificata al fg. 12, part 437-1191-1214 e fg. 14, part. 303.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 La censura si duole in sostanza che la Corte di merito non abbiaritenuto provate le circostanze affermate dalla contribuente, sicché ilmotivo suindicato costituisce in fatto una sollecitazione alla rivalutazioneNumero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026del materiale probatorio. Il giudice d’appello ha invece motivatocongruamente sulle ragioni per le quali la documentazione inerente allosmaltimento dei rifiuti non sia ritenuta sufficiente a dimostrare lecircostanze succitate, non contestandosi che la società contribuenteproduca rifiuti speciali bensì che la stessa abbia quantificato “taleproduzione in rapporto alle superfici dell’immobile”, ritenendo che lefatture prodotte non abbiano valore decisivo e spiegandone le ragioni. LaCorte territoriale ha inoltre evidenziato come i magazzini destinati allostoccaggio di semilavorati o prodotti finiti connessi a lavorazioni che sianoproduttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, deimagazzini relativi alla logistica, di deposito merci o mezzi di terzi sianoassoggettati, essendo esclusi solo quelli per cui sia provato trattarsi disuperfici occupate da materie prime o merci rientranti nella categoria dirifiuti speciali, situazione ritenuta non dimostrata nel caso specifico.1.3 A ciò si aggiunga, come evidenziato nel controricorso, che non risultala contribuente abbia mai provveduto alla dichiarazione tesa a ottenere leesenzioni in relazione alle aree produttive di rifiuti speciali che, ai sensi delmedesimo art. 62, comma 2, d.lgs. 507/93, è condizione per l’esenzione.2. Con il secondo motivo la contribuente evidenzia la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 5 c.p.c. Prospetta che la Corte territoriale abbia omesso dichiarire il percorso logico posto alla base della propria statuizione in ordineall’assolvimento o meno dell’onere probatorio al fine del beneficiodell’esenzione in merito alla stessa area scoperta. La Corte di meritoavrebbe statuito correttamente nell’attribuire alla contribuente l’onereprobatorio succitato, ma avrebbe invece errato nulla deducendo in ordineall’assolvimento o meno di tale onere da parte della società, limitandosi adosservare come l’area sarebbe utilizzata come magazzino di prodotti finiti,Numero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026senza valutare come i magazzini siano funzionalmente ed esclusivamentecollegati all’attività produttiva.2.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.2.2 Con riferimento alla proposta censura ex art. 360, comma primo, n. 5c.p.c. non viene infatti individuato un fatto storico, dibattuto tra le parti edecisivo per la causa, sul quale la Corte di merito avrebbe omesso didecidere (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831 - 01). Ilpercorso logico seguito dal giudice d’appello non è per nulla oscuro,avendo correttamente ripartito l’onere probatorio ritenendo poi che lacontribuente non vi avesse adempiuto. Tale ultima valutazione è estraneaal sindacato di questa Corte in quanto involve apprezzamenti in fatto aesso sottratte ove, come si è detto, le argomentazioni seguite dal giudicedi merito non palesino evidenti errori logici o giuridici.2.3 Quanto alla richiesta di riqualificazione della censura ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4 c.p.c., come operata nella memoria illustrativa, lastessa è senz’altro ammissibile anche nel giudizio di legittimità, atteso chenel motivo si prospetta altresì la nullità della sentenza. Tuttavia, il motivorimane comunque infondato atteso che, secondo l’insegnamento dellesuccitate Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., commaprimo, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimocostituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunqueNumero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (tra letante, Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 - 01, inmotivazione; Cassazione civile sez. un., 22/09/2014, n.19881, nonmassimata).Nel caso specifico e come più volte già richiamato supra, la Corteterritoriale ha motivato sulle ragioni per cui non ha ritenuto raggiunta laprova delle circostanze giustificatrici dell’esenzione, chiarendo comel’avviamento al recupero/smaltimento di rifiuti speciali non sia prova dellaloro produzione in via prevalente o esclusiva, non consentendo la provaofferta di “quantificare tale produzione in rapporto alle superficidell’immobile”. La motivazione, come risulta dal testo impugnato, nonappare pertanto censurabile nella fase di legittimità, non rientrando nelleipotesi patologiche indicate di assenza, apparenza, contrasto irriducibile diaffermazioni inconciliabili, perplessa o incomprensibile, essendo esclusa inquesta sede la facoltà di riesaminare il materiale probatorio.3. Con il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 649, legge 147/13 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. Censura che la Corte di merito abbia ritenuto non sussistesse laprova dei presupposti per l’esenzione in relazione al capannoneidentificato al fg. 12, particella 880, sub 701 per le annualità TARI 2015-2019. Ribadisce che il fabbricato è pacificamente un mero magazzino,come riconosciuto anche dal Comune e che sarebbe funzionalmentecollegato al processo produttivo.3.1 Anche questo motivo è inammissibile.3.2 Lo stesso, che ripropone le questioni già evidenziate con il primomotivo, ancora una volta cade in una petizione di principio, dando perprovato ciò che ha l’onere di provare. La mera affermazione dell’utilizzodel fabbricato quale magazzino non è sufficiente a provare la produzionein via prevalente e continuativa di rifiuti speciali autosmaltiti o il suocollegamento funzionale alla produzione, caratteristica che in viaNumero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026meramente astratta potrebbe riconoscersi praticamente a ogni area dellostabilimento. Anche in questo caso la valutazione d’insufficienzaprobatoria più volte richiamata non appare sindacabile in questa sede.4. Con il quarto motivo di ricorso censura la nullità della sentenza e delprocedimento, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulsecondo motivo d’appello incidentale. Con esso la contribuente avevaprospettato l’erroneità della sentenza di primo grado ove avevaassoggettato a TARI una superficie di 75 mq per l’abitazione censita inA/3. Aveva in particolare censurato che il primo giudice non avessevalutato come nell’avviso impugnato non vi fosse menzione di taleabitazione, né la stessa fu identificata nella sentenza di primo grado nonprocedendo neppure alla quantificazione dell’imposta per essa dovuta.Doveva pertanto ritenersi censurato un vizio d’ultrapetizione atteso chel’avviso impugnato riguardava esclusivamente l’area scopertaasseritamente pertinenziale e il capannone magazzino succitato.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 La Corte di merito ha infatti ritenuto assorbita la questione avendoconfermato l’avviso d’accertamento impugnato che, come evidenziatodalla ricorrente, nessuna menzione faceva di tale abitazione. Ne derivache l’affermazione del giudice di primo grado non ha alcuna rilevanzanell’economia della decisione qui impugnata.5. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 22815/2022Numero sezionale 5564/2026Numero di raccolta generale 23448/2026Data pubblicazione 17/07/2026 P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]