CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 49353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., non può essere devoluto per la prima volta in questa Sede, non essendo stato oggetto dei motivi di appello, nè di motivi nuovi (mai proposti), ne essendo stato dedotto con le conclusioni scritte. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a m rn en de. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]