CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] • L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato quella emessa in data 9/6/2015 dal locale Tribunale, appellata dallo stesso imputato,riconosciuto colpevole in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e art. 648 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione dell'art. 192 c.p. p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 non risultando idoneo il solo indizio della chiusura del portellone della vettura, in cui fu rinvenuto lo stupefacente, da parte del ricorrente e non essendosi considerate le censure sulla identificazione dello stesso ricorrente. - Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e travisamento del fatto in relazione alla mancata derubricazione del reato, fondata su elementi non riscontrati in atti. Il ricorso è inammissibile in quanto entram6 motivò costituiscono generica reiterazione dei rispettivi motivi di appello ai quali la Corte ha puntualmente e correttamente risposto con motivazione (v. pg. 2 e sg. della sentenza) rispetto alla quale il ricorrente non si confronta in alcun modo. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore ni Presi te [OSCURATO:PERSONA] D EPO S [OSCURATO:PERSONA].!A 3 1