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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24259/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] alla luce della condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava un numero elevatissimo di precedenti penali, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, che ne rendevano evidente la "spiccata pervicacia criminale", anche alla luce delle indicazioni negative contenute nella relazione di sintesi del 16 settembre 2024.

Ritenuto che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie; inidoneità rispetto alla quale la condizione di soggetto ultrasettantenne, non comportando la concessione automatica del beneficio penitenziario invocato, deve ritenersi recessiva (tra le altre, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20102 Giaccio, Rv. 252921 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da censurare, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] alla luce della condizione di soggetto ultrasettantenne del ricorrente. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato vantava un numero elevatissimo di precedenti penali, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, che ne rendevano evidente la "spiccata pervicacia criminale", anche alla luce delle indicazioni negative contenute nella relazione di sintesi del 16 settembre 2024. Ritenuto che tali, convergenti, elementi negativi imponevano di ritenere la detenzione domiciliare richiesta da [OSCURATO:PERSONA] inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie; inidoneità rispetto alla quale la condizione di soggetto ultrasettantenne, non comportando la concessione automatica del beneficio penitenziario invocato, deve ritenersi recessiva (tra le altre, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20102 Giaccio, Rv. 252921 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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