CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto si sviluppa su motivi costituitsi da doglianze in riproduttive di profili di censure concernenti la qualificazione del fatto ai sensi del reato di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazione congrua e esente da vizi logici dal giudice di merito. Il ricorrente censura la motivazione della Corte d'Appello nella parte in cui, confermando quanto affermato dal Giudice di prime cure, ha ritenuto che l'utilizzazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo configuri la fattispecie in contestazione, essendo la norma volta a assicurare la conservazione e l'identità della cosa. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come sia stata constatata sia la rimozione dei sigilli apposti sull'autoveicolo sia l'utilizzo dello stesso da parte del ricorrente, nominato custode. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi coerente con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di violazione di sigilli, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma che si ritiene equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]