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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2024

Cassazione n. 15867/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, quanto al reato di cui al capo B), per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, e quelle del difensore dell'imputato, che si è associato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 marzo 2023, la Corte di appello di Catania ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, I'l marzo 2018, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e di munizioni e ricettazione e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 400 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l'estinzione della contravvenzione ascrittagli al capo B) per prescrizione, intervenuta prima della decisione di secondo grado.

Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito hanno negato la sospensione condizionale della pena in ragione della presenza di un precedente ostativo che, però, attiene reato estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen..

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 29 dicembre 2023, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente, con atto del 4 gennaio 2024, ha condiviso le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. L'imputato risponde, tra l'altro, della contravvenzione sanzionata dall'art.697 cod. pen., la cui consumazione non si è protratta oltre il 12 dicembre 2017, data dell'eseguito sequestro, sicché il previsto termine quinquennale massimo si è integralmente consumato in data antecedente all'emissione della sentenza impugnata.

Il motivo di impugnazione articolato in proposito è senz'altro ammissibile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), ha precisato che «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.».

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla contravvenzione oggetto di addebito sub B), potendosi già in questa sede procedere all'eliminazione della pena irrogata per tale irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e fissata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in venti giorni di arresto e 33,33 euro di ammenda (pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione, un mese di arresto e 50 euro di ammenda, ridotta di un terzo per la scelta del rito).

3. Per quanto concerne la residua doglianza, va rilevato che i giudici di merito hanno concordemente escluso la sospensione condizionale della pena sul postulato che la sanzione applicata, cumulata a quella di nove mesi di reclusione e 206,58 euro, inflitta, con sentenza del 22 marzo 2003, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata truffa e pure condizionalmente sospesa, supera il previsto limite massimo biennale e preclude, dunque, in radice l'accesso al beneficio.

In tal modo determinandosi, hanno trascurato di considerare che, essendo stata la pena più risalente applicata su richiesta di parte, il decorso di cinque anni, a far data dall'irrevocabilità della sentenza (nel caso di specie intervenuta il 14 aprile 1993), ha determinato l'estinzione di quel reato, effetto che si è prodotto ipso iure ed a prescindere dall'adozione di apposito provvedimento (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02).

Si impone, pertanto, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto che, nondimeno, resta libero nell'esito, che dovrà tenere conto sia delle conseguenze prodotte dall'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. sulla ulteriore concedibilità della sospensione condizionale (in argomento, cfr. Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01) che, eventualmente, della concreta possibilità di formulare, anche alla luce del reato estinto (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01), una prognosi favorevole sul futuro comportamento di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo B) della rubrica, perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di arresto ed euro 33,33 di ammenda.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, quanto al reato di cui al capo B), per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, e quelle del difensore dell'imputato, che si è associato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 marzo 2023, la Corte di appello di Catania ha confermato quella con cui il Tribunale della stessa città, I'l marzo 2018, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e di munizioni e ricettazione e gli ha applicato la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 400 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l'estinzione della contravvenzione ascrittagli al capo B) per prescrizione, intervenuta prima della decisione di secondo grado. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che i giudici di merito hanno negato la sospensione condizionale della pena in ragione della presenza di un precedente ostativo che, però, attiene reato estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 29 dicembre 2023, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente, con atto del 4 gennaio 2024, ha condiviso le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. L'imputato risponde, tra l'altro, della contravvenzione sanzionata dall'art.697 cod. pen., la cui consumazione non si è protratta oltre il 12 dicembre 2017, data dell'eseguito sequestro, sicché il previsto termine quinquennale massimo si è integralmente consumato in data antecedente all'emissione della sentenza impugnata. Il motivo di impugnazione articolato in proposito è senz'altro ammissibile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01), ha precisato che «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.». La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alla contravvenzione oggetto di addebito sub B), potendosi già in questa sede procedere all'eliminazione della pena irrogata per tale irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e fissata dal Tribunale, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in venti giorni di arresto e 33,33 euro di ammenda (pena stabilita a titolo di aumento per la continuazione, un mese di arresto e 50 euro di ammenda, ridotta di un terzo per la scelta del rito). 3. Per quanto concerne la residua doglianza, va rilevato che i giudici di merito hanno concordemente escluso la sospensione condizionale della pena sul postulato che la sanzione applicata, cumulata a quella di nove mesi di reclusione e 206,58 euro, inflitta, con sentenza del 22 marzo 2003, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata truffa e pure condizionalmente sospesa, supera il previsto limite massimo biennale e preclude, dunque, in radice l'accesso al beneficio. In tal modo determinandosi, hanno trascurato di considerare che, essendo stata la pena più risalente applicata su richiesta di parte, il decorso di cinque anni, a far data dall'irrevocabilità della sentenza (nel caso di specie intervenuta il 14 aprile 1993), ha determinato l'estinzione di quel reato, effetto che si è prodotto ipso iure ed a prescindere dall'adozione di apposito provvedimento (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02). Si impone, pertanto, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio sul punto che, nondimeno, resta libero nell'esito, che dovrà tenere conto sia delle conseguenze prodotte dall'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. sulla ulteriore concedibilità della sospensione condizionale (in argomento, cfr. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, nonché, in tempi più recenti, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01) che, eventualmente, della concreta possibilità di formulare, anche alla luce del reato estinto (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01), una prognosi favorevole sul futuro comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo B) della rubrica, perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di arresto ed euro 33,33 di ammenda. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra se
Sentenza Cassazione n. 15867/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris