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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31624/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOsefFt-it-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Spicciati, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione.

Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato la decisione di rigetto sulla base dell'inadeguatezza dell'attività di volontariato di Spicciati a causa della sua grave invalidità, senza tener conto della positiva evoluzione della sua personalità.

E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024).

L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723).

1.2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi di diritto appena esaminati e non incorre in alcun vizio motivazionale.

La struttura motivazionale dell'ordinanza, invero, fa leva sulle condizioni fisiche e di salute del condannato (pregresso ictus del 2017 con conseguente invalidità al 100%, amnesia transitoria e necessità di riabilitazione presso apposito centro), che di fatto lo rendono non in grado di svolgere in modo adeguato un efficace programma di messa alla prova in cui si sostanzia l'ampia misura dell'affidamento.

Osserva come: - proprio il blando programma di volontariato proposto dalla associazione "Bethel", non implicante un eccessivo impegno fisico, trattandosi di un impegno di sole otto ore a settimana, confermi che egli non è, di fatto, in grado di svolgere attività maggiormente impegnative; - pertanto, permanga la situazione ostativa già evidenziata con provvedimento del 20 ottobre 2020 di rigetto di opposizione ex art. 678 comma 1-ter proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che gli negava l'affidamento; - in definitiva la misura della detenzione domiciliare già in essere appaia adeguata in relazione alla condizione personale e sociale del condannato, nei cui confronti è divenuta, nelle more, esecutiva una nuova sentenza di condanna; - in ogni caso nulla osti allo svolgimento da parte del medesimo di attività di volontariato anche in costanza di detenzione domiciliare, previa autorizzazione del competente Magistrato di sorveglianza, al fine di consentirgli di incontrare persone e di sentirsi utile.

Tale essendo la trama argomentativa, certamente non carente né contraddittoria né manifestamente illogica, quanto piuttosto assolutamente logica e consequenziale, deve osservarsi che il ricorrente la contesta genericamente nei termini di cui sopra, sollecitando altresì una mera rivalutazione, non consentita in questa sede, di quanto già considerato dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso. il

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettOsefFt-it-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Spicciati, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione. Si duole la difesa che il Tribunale di sorveglianza avrebbe adottato la decisione di rigetto sulla base dell'inadeguatezza dell'attività di volontariato di Spicciati a causa della sua grave invalidità, senza tener conto della positiva evoluzione della sua personalità. E insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). L'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). 1.2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi di diritto appena esaminati e non incorre in alcun vizio motivazionale. La struttura motivazionale dell'ordinanza, invero, fa leva sulle condizioni fisiche e di salute del condannato (pregresso ictus del 2017 con conseguente invalidità al 100%, amnesia transitoria e necessità di riabilitazione presso apposito centro), che di fatto lo rendono non in grado di svolgere in modo adeguato un efficace programma di messa alla prova in cui si sostanzia l'ampia misura dell'affidamento. Osserva come: - proprio il blando programma di volontariato proposto dalla associazione "Bethel", non implicante un eccessivo impegno fisico, trattandosi di un impegno di sole otto ore a settimana, confermi che egli non è, di fatto, in grado di svolgere attività maggiormente impegnative; - pertanto, permanga la situazione ostativa già evidenziata con provvedimento del 20 ottobre 2020 di rigetto di opposizione ex art. 678 comma 1-ter proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che gli negava l'affidamento; - in definitiva la misura della detenzione domiciliare già in essere appaia adeguata in relazione alla condizione personale e sociale del condannato, nei cui confronti è divenuta, nelle more, esecutiva una nuova sentenza di condanna; - in ogni caso nulla osti allo svolgimento da parte del medesimo di attività di volontariato anche in costanza di detenzione domiciliare, previa autorizzazione del competente Magistrato di sorveglianza, al fine di consentirgli di incontrare persone e di sentirsi utile. Tale essendo la trama argomentativa, certamente non carente né contraddittoria né manifestamente illogica, quanto piuttosto assolutamente logica e consequenziale, deve osservarsi che il ricorrente la contesta genericamente nei termini di cui sopra, sollecitando altresì una mera rivalutazione, non consentita in questa sede, di quanto già considerato dal Tribunale di sorveglianza di Campobasso. il 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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