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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 35478/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, oltre alla rideterminazione della pena accessoria prevista dall'art. 216, ult. co., L. fall., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla condanna per il reato di bancarotta di cui alla sentenza n. 3399/2019.

A ragione della decisione osserva che la pena complessiva inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione è pari ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa sicché è esclusa la possibilità di concedere l'invocato beneficio.

2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] - il condannato chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di un unico motivo per violazione di legge sostanziale e processuale Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia provveduto allo scioglimento del vincolo della continuazione al fine di concedere il beneficio della sospensione condizionale in relazione alla pena inflitta ad uno dei reati satellite.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti per procedere in tal senso, anche quello relativo alla formulazione di un giudizio positivo sull'astensione dalla futura reiterazione dei reati, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone censure manifestamente infondate.

3.1. L'art. 671 comma 3 cod. proc. pen. riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere - o estendere - il beneficio della sospensione condizionale della pena contestualmente all'applicazione in executivis della disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, "allorché le condizioni per la relativa spettanza insorgano o si manifestino proprio per effetto dell'applicazione di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione" (Sez. 1 n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986).

Il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, può concedere tl beneficio della sospensione condizionale, eventualmente non riconosciuto con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, solo se la pena complessiva rideterminata per il reato continuato non supera il limite di due anni di reclusione previsto dall'art. 163 cod. pen., per la concessione del beneficio in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844 - 01; Sez. 1, n. 11583 del 17/02/2006, Albanese, Rv. 233596 - 01).

3.2. Tanto posto, la Corte di appello di Genova, nel delibare l'istanza ex art.671 cod. proc. pen., risulta essersi correttamente attenutcuai delineati principi di diritto.

Ha, infatti, negato l'invocato beneficio della sospensione condizionale in correlazione alla misura della pena finale rideterminata in continuazione che è superiore ai due anni di reclusione.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000)r Q-QL)-kg r 2 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 marzo 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, oltre alla rideterminazione della pena accessoria prevista dall'art. 216, ult. co., L. fall., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con riferimento alla condanna per il reato di bancarotta di cui alla sentenza n. 3399/2019. A ragione della decisione osserva che la pena complessiva inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione è pari ad anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa sicché è esclusa la possibilità di concedere l'invocato beneficio. 2. Ricorre per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] - il condannato chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base di un unico motivo per violazione di legge sostanziale e processuale Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia provveduto allo scioglimento del vincolo della continuazione al fine di concedere il beneficio della sospensione condizionale in relazione alla pena inflitta ad uno dei reati satellite. Sussistono, infatti, tutti i presupposti per procedere in tal senso, anche quello relativo alla formulazione di un giudizio positivo sull'astensione dalla futura reiterazione dei reati, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone censure manifestamente infondate. 3.1. L'art. 671 comma 3 cod. proc. pen. riconosce al giudice dell'esecuzione il potere di concedere - o estendere - il beneficio della sospensione condizionale della pena contestualmente all'applicazione in executivis della disciplina del concorso formale o della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, "allorché le condizioni per la relativa spettanza insorgano o si manifestino proprio per effetto dell'applicazione di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso dal giudice della cognizione" (Sez. 1 n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986). Il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, può concedere tl beneficio della sospensione condizionale, eventualmente non riconosciuto con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, solo se la pena complessiva rideterminata per il reato continuato non supera il limite di due anni di reclusione previsto dall'art. 163 cod. pen., per la concessione del beneficio in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844 - 01; Sez. 1, n. 11583 del 17/02/2006, Albanese, Rv. 233596 - 01). 3.2. Tanto posto, la Corte di appello di Genova, nel delibare l'istanza ex art.671 cod. proc. pen., risulta essersi correttamente attenutcuai delineati principi di diritto. Ha, infatti, negato l'invocato beneficio della sospensione condizionale in correlazione alla misura della pena finale rideterminata in continuazione che è superiore ai due anni di reclusione. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000)r Q-QL)-kg r 2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 marzo 2023 Il C
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