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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33444/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia ed il provvedimento impugnato.

Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con atto del 24 giugno 2025 per mezzo del difensore e procuratore speciale, ha espressamente rinunciato alla impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con atto del 24 giugno 2025 per mezzo del difensore e procuratore speciale, ha espressamente rinunciato alla impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 33444/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris