CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024
Cassazione n. 05750/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GKKNU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso ineccepibilmente la ricorrenza della ipotesi attenuata sul rilievo della consistenza delle cessioni - relativa a interi panetti - a loro volta finalizzate a fornnire soggetti per l'ulteriore spaccio; Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche sul rilievo della mancanza di elementi favorevoli e, anzi, essendosi verificata la commissione di nuove analoghe condotte successive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.2024