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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02082/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021VNDX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG E _ p.../2_ Gecut., i c,e..t.. ctQ. co..t.ecc4)›.0 im .e. ‘ 3 cco 7e, :~-, To cf-A ( Y n Cic~-0 ; ,Ce. 1---t- 12if ALUt,U.1-0X213 ePe n ›.'9 0141 ,A e • P. 2..) 2- 3 ) lut [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 28 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Torino ha emesso ordinanza di non convalida dell'arresto (facoltativo) eseguito il 26 gennaio 2023 dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998. 1.1 In estrema sintesi, in motivazione si osserva che: a) dagli atti disponibili al momento dell'arresto emergeva l'avvenuta sottoposizione del Sakjia (dopo il provvedimento di espulsione del febbraio 2018) alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (dal 2020 sino al 2022); b) tale aspetto rendeva insussistente il fumus del reato di reingresso abusivo, basato su l'esistenza di un visto di uscita sul passaporto risalente al dicembre 2022.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Il P.M. impugnante si sofferma sulla fisionomia legale del controllo 'di ragionevolezza' richiesto al giudice della convalida.

Si evidenzia, in particolare, che nel caso in esame la valutazione del GIP sarebbe stata ispirata ad un 'vaglio penetrante e nel merito', tale da determinare la dedotta violazione di legge.

In altre parole, le circostanze di fatto e il quadro documentale esistente al momento dell'arresto rendevano legittimo l'operato della polizia giudiziaria, in virtù della esistenza del provvedimento di espulsione, immediatamente esecutivo, del febbraio 2018.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che ad avviso del Collegio, il controllo sull'operato della polizia giudiziaria in caso di avvenuto arresto in flagranza, pur non potendo estendersi all'apprezzamento della gravità indiziaria a carico, non può essere meramente formale.

Il sacrificio, seppur temporaneo, del bene primario della libertà personale implica che la verifica sulla «legittimità» dell'arresto si caratterizzi per un vaglio concreto delle circostanze di fatto e di diritto che rendevano possibile la privazione di libertà.

Come si è ritenuto, tra le altre, da Sez.

VI n. 45883 del 20.10.2009, rv 245444, la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata. 3.2 Tale considerazione è di primaria importanza proprio nei casi in cui la configurazione del reato (come nel caso che ci occupa) non sia correlata esclusivamente alla 'presa d'atto' di un comportamento vietato posto in essere dal soggetto la cui libertà si intende limitare, ma comporti la valutazione e ricostruzione di alcuni antecedenti causali e di aspetti in diritto.

Il reato di reingresso successivo ad espulsione - senza autorizzazione - di cui all'art.13 comma 13bis del d.lgs. n.286 del 1998, in particolare, presuppone che : a) l'espulsione sia stata materialmente eseguita e b) che il destinatario abbia trasgredito il divieto di reingresso.

Ora, la presenza del soggetto sul territorio dello Stato e la esistenza di un far provvedimento di espulsione/ pregressoi non possono ritenersi elementi sufficienti alla configurazione 'in concreto' della flagranza di detta ipotesi di reato, posto che va verificata l'avvenuta 'materiale esecuzione' della espulsione. 3.3 Da ciò deriva che nel caso in esame non può muoversi rimprovero alcuno al GIP, che risulta aver esercitato in modo corretto e non esorbitante la funzione di controllo di cui all'art.391 cod.proc.pen. .

Ciò perché a fronte di un provvedimento di espulsione emesso nel 2018 la provvista documentale disponibile all'atto del controllo era caratterizzata da due dati di rilievo: a) l'avvenuta sottoposizione del Sakjia a misura alternativa nel 2020; b) l'esistenza di un visto di uscita (volontaria) sul passaporto del dicembre 2022. 3.4 Una, pur sommaria, ricognizione di tali dati avrebbe dovuto escludere - già ab initio - la configurabilità del reato, posto che : a) non vi era prova di una effettiva esecuzione dell'espulsione del 2018; b) la sottoposizione alla misura alternativa rappresenta, come è noto, titolo idoneo a legittimare la permanenza nel territorio dello Stato, aspetto che neutralizza gli effetti del pregresso provvedimento di espulsione; c) il visto di uscita era posteriore alla cessazione dell'affidamento in prova ed era ricollegabile a condotta volontaria, il che porta ad escludere che potesse trattarsi della 'esecuzione' del provvedimento di espulsione (risalente a più di quattro anni prima).

Si tratta di aspetti la cui immediata percezione da parte degli operanti poneva costoro in condizione di non procedere alla privazione di libertà, come si è ritenuto nella decisione impugnata.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 021VNDX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG E _ p.../2_ Gecut., i c,e..t.. ctQ. co..t.ecc4)›.0 im .e. ‘ 3 cco 7e, :~-, To cf-A ( Y n Cic~-0 ; ,Ce. 1---t- 12if ALUt,U.1-0X213 ePe n ›.'9 0141 ,A e • P. 2..) 2- 3 ) lut [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 28 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Torino ha emesso ordinanza di non convalida dell'arresto (facoltativo) eseguito il 26 gennaio 2023 dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998. 1.1 In estrema sintesi, in motivazione si osserva che: a) dagli atti disponibili al momento dell'arresto emergeva l'avvenuta sottoposizione del Sakjia (dopo il provvedimento di espulsione del febbraio 2018) alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (dal 2020 sino al 2022); b) tale aspetto rendeva insussistente il fumus del reato di reingresso abusivo, basato su l'esistenza di un visto di uscita sul passaporto risalente al dicembre 2022. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Il P.M. impugnante si sofferma sulla fisionomia legale del controllo 'di ragionevolezza' richiesto al giudice della convalida. Si evidenzia, in particolare, che nel caso in esame la valutazione del GIP sarebbe stata ispirata ad un 'vaglio penetrante e nel merito', tale da determinare la dedotta violazione di legge. In altre parole, le circostanze di fatto e il quadro documentale esistente al momento dell'arresto rendevano legittimo l'operato della polizia giudiziaria, in virtù della esistenza del provvedimento di espulsione, immediatamente esecutivo, del febbraio 2018. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che ad avviso del Collegio, il controllo sull'operato della polizia giudiziaria in caso di avvenuto arresto in flagranza, pur non potendo estendersi all'apprezzamento della gravità indiziaria a carico, non può essere meramente formale. Il sacrificio, seppur temporaneo, del bene primario della libertà personale implica che la verifica sulla «legittimità» dell'arresto si caratterizzi per un vaglio concreto delle circostanze di fatto e di diritto che rendevano possibile la privazione di libertà. Come si è ritenuto, tra le altre, da Sez. VI n. 45883 del 20.10.2009, rv 245444, la valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata. 3.2 Tale considerazione è di primaria importanza proprio nei casi in cui la configurazione del reato (come nel caso che ci occupa) non sia correlata esclusivamente alla 'presa d'atto' di un comportamento vietato posto in essere dal soggetto la cui libertà si intende limitare, ma comporti la valutazione e ricostruzione di alcuni antecedenti causali e di aspetti in diritto. Il reato di reingresso successivo ad espulsione - senza autorizzazione - di cui all'art.13 comma 13bis del d.lgs. n.286 del 1998, in particolare, presuppone che : a) l'espulsione sia stata materialmente eseguita e b) che il destinatario abbia trasgredito il divieto di reingresso. Ora, la presenza del soggetto sul territorio dello Stato e la esistenza di un far provvedimento di espulsione/ pregressoi non possono ritenersi elementi sufficienti alla configurazione 'in concreto' della flagranza di detta ipotesi di reato, posto che va verificata l'avvenuta 'materiale esecuzione' della espulsione. 3.3 Da ciò deriva che nel caso in esame non può muoversi rimprovero alcuno al GIP, che risulta aver esercitato in modo corretto e non esorbitante la funzione di controllo di cui all'art.391 cod.proc.pen. . Ciò perché a fronte di un provvedimento di espulsione emesso nel 2018 la provvista documentale disponibile all'atto del controllo era caratterizzata da due dati di rilievo: a) l'avvenuta sottoposizione del Sakjia a misura alternativa nel 2020; b) l'esistenza di un visto di uscita (volontaria) sul passaporto del dicembre 2022. 3.4 Una, pur sommaria, ricognizione di tali dati avrebbe dovuto escludere - già ab initio - la configurabilità del reato, posto che : a) non vi era prova di una effettiva esecuzione dell'espulsione del 2018; b) la sottoposizione alla misura alternativa rappresenta, come è noto, titolo idoneo a legittimare la permanenza nel territorio dello Stato, aspetto che neutralizza gli effetti del pregresso provvedimento di espulsione; c) il visto di uscita era posteriore alla cessazione dell'affidamento in prova ed era ricollegabile a condotta volontaria, il che porta ad escludere che potesse trattarsi della 'esecuzione' del provvedimento di espulsione (risalente a più di quattro anni prima). Si tratta di aspetti la cui immediata percezione da parte degli operanti poneva costoro in condizione di non procedere alla privazione di libertà, come si è ritenuto nella decisione impugnata. P.Q.M. Rige
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