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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50162/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con sentenza di patteggiamento per reato urbanistico passata in giudicato ed emessa nei confronti dei suoi genitori, dai quali ella aveva ereditato il bene, rispettivamente lamentando: l'omesso svolgimento di accertamenti per valutare i possibili esiti e tempi di conclusione del procedimento pendente a seguito di istanza di condono edilizio, peraltro erroneamente ritenuta non pertinente all'abuso oggetto della statuizione; l'omessa valutazione della situazione personale ed economica della ricorrente e del suo nucleo familiare, incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di esecuzione alla luce dei principi ricavabili dagli artt. 32 Cost. e 8 cedu; Considerato che i suddetti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle adeguate e non illogiche argomentazioni addotte nell'ordinanza impugnata, che: ha individuato l'assorbente ragione dell'impossibilità di condonare le opere ai sensi della

I. 326/200:3 perché trattasi di abuso non minore realizzato in zona vincolata (cfr. Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Armenante, Rv. 268079); ha adeguatamente escluso, in conformità agli orientamenti interpretativi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esecuzione della demolizione fosse sproporzionata rispetto alle condizioni di vita e salute della ricorrente, peraltro anche in questa sede genericamente rappresentate e, come rileva l'ordinanza, già oggetto di valutazione conclusasi negli stessi termini con provvedimento divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza n. 42142/2022 pronunciata da questa Corte in precedente giudizio di esecuzione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con due distinti motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito con sentenza di patteggiamento per reato urbanistico passata in giudicato ed emessa nei confronti dei suoi genitori, dai quali ella aveva ereditato il bene, rispettivamente lamentando: l'omesso svolgimento di accertamenti per valutare i possibili esiti e tempi di conclusione del procedimento pendente a seguito di istanza di condono edilizio, peraltro erroneamente ritenuta non pertinente all'abuso oggetto della statuizione; l'omessa valutazione della situazione personale ed economica della ricorrente e del suo nucleo familiare, incompatibili con l'esecuzione dell'ordine di esecuzione alla luce dei principi ricavabili dagli artt. 32 Cost. e 8 cedu; Considerato che i suddetti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle adeguate e non illogiche argomentazioni addotte nell'ordinanza impugnata, che: ha individuato l'assorbente ragione dell'impossibilità di condonare le opere ai sensi della I. 326/200:3 perché trattasi di abuso non minore realizzato in zona vincolata (cfr. Sez. 3, n. 40676 del 20/05/2016, Armenante, Rv. 268079); ha adeguatamente escluso, in conformità agli orientamenti interpretativi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che l'esecuzione della demolizione fosse sproporzionata rispetto alle condizioni di vita e salute della ricorrente, peraltro anche in questa sede genericamente rappresentate e, come rileva l'ordinanza, già oggetto di valutazione conclusasi negli stessi termini con provvedimento divenuto definitivo a seguito dell'ordinanza n. 42142/2022 pronunciata da questa Corte in precedente giudizio di esecuzione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17
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