CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 luglio 2021
Cassazione n. 04766/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2486/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 922/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO PALERMO il 30/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto il ricorso, quanto al motivo principale sul merito, è antecedente ai precedenti che hanno recentemente definito l’indirizzo di questa S.C.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Rom