CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 38757/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto della mancata sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 20 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], escluso l'aumento di pena per la recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena, già ridotta per il rito, di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen, 291 bis e 291 ter commi 1 e 2 lett. c) del d.p.r. n. 43/1973, 648 e 474 comma 2 cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 689/1981, introdotto dall'art. 71 del d. Igs. n. 159/2022. 3. Assumeva, in particolare, la difesa che il giudice aveva errato nel rigettare la richiesta, avanzata in udienza personalmente dall'imputato, di accesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, motivando tale rigetto con la sussistenza di precedenti penali a carico dell'Orefice, considerato che ciò non costituiva una preclusione alla detta sostituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In argomento la Corte di Legittimità, a Sezioni Unite, così ha statuito: "In tema di patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo si ritiene, applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata considerando anche la riduzione "premiale") e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione". (Sez. U, Sentenza n. 295 del 12/10/1993, Scopel., Rv. 195618 - 01; Conf. Sez. Un., 12 ottobre 1993, nn. 8 e 9, non massimate; v. anche Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253587 - 01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e spetta al giudice il compito, ove la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione, di controllarne l'ammissibilità). Ciò premesso, osserva la Corte che la consultazione degli atti, e in particolare del verbale di udienza del 20 febbraio 2024, consente di apprezzare che il ricorrente aveva espresso un mero consenso all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ("Gli imputati ... acconsentono all'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità."), così che detta applicazione non è stata fatta rientrare dalle parti nel fuoco dell'accordo avente ad oggetto l'applicazione della pena. Peraltro nel caso in esame il giudice ha respinto correttamente la richiesta di sostituzione della pena, facendo espresso riferimento all'esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente (v., in proposito, Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853 - 01, secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni). 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 4. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr