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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 15075/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1749-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 129/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 17/4/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Bolzano, con sentenza del 2/7/2018, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarato in data 21/10/2013, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 favore dell’attore la somma di €. 220.927,00, oltre interessi e spese.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era intercorso un accordo per effetto del quale la prima, quale controllante, si era impegnata apagare in favore della seconda, quale controllata, la somma di €. 220.927,00, in ragione del vantaggio fiscale che la stessaaveva conseguito per effetto del consolidamento nel proprio bilancio della perdita registrata nell’esercizio 2012 dalla società poi fallita.

1.3. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta aveva chiesto la ripetizione di quanto versato, escludendo , tra l’altro, che: - la convenuta avevaprovato in giudizio l’adempimento del predetto accordoche la stessa aveva eccepito ; - l’accordo la esonera va dall’obbligo remunerativo per il caso in cui la controllata, come di fatto era poi avvenuto, non avesse più potuto iscrivere a bilancio redditi su cui scomputare la perdita dell’esercizio 2012 o comunque si fosse interrotto il regime del consolidato fiscale.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

1.6. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello e, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.

1.7. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che : - l’art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 netti; - ogni società che formula l’opzione per il consolidato apporta il proprio reddito, sia esso in positivo o in perdita; -l’art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917 cit., tuttavia, per tener conto degli apporti delle singole società del gruppo, nel caso in cui abbiano rappresentato vantaggi fiscali per le singole società ma uno svantaggio per le singole società, che avrebbero potuto utilizzare diversamente il saldo in perdita presente nel proprio bilancio, ad esempio utilizzandolo in compensazione con i maggiori utili degli anni successivi, ha escluso dalla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società “in contropartita dei vantaggi fiscali o attribuiti”; - la società che ha apportato le sue perdite al bilancio consolidato, infatti, rinuncia a far valere tali perdite per le annualità successive nel caso in cui avesse avuto utili in tali anni e, quindi, alla chancedi futura deducibilità delle stesse; - la norma non fa riferimento agli accordi tra le parti per concordare la spettanza del corrispettivo spettante a ciascuna società per avere apportato vantaggi fiscali al gruppo; - tali accordi, tuttavia, in forza del principio dell’autonomia negoziale, possono essere stipulati tra le diverse società con la previsione non solo dei casi in cui le singole società hanno diritto ai corrispettivi compensativi ma anche delle modalità e dell’entità degli stessi; - i n caso di opzione per il consolidamento fiscale, in definitiva, la rinuncia alla chancedi futura deducibilità delle perdite impone, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, in presenza di un accordo di consolidamento tra le parti, il pagamento di un corrispettivo compensativo in favore della società rinunciante; ha ritenuto che, nel caso in esame, “è fuori discussione che la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno concordemente optato per il cd. consolidato fiscale nazionale, ossia per la tassazione di gruppo”, Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 e che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, “è proprio la legge, in caso di opzione per la tassazione di gruppo, a riconoscere alla società che abbia conferito nel bilancio consolidato una perdita d’esercizio il diritto ad un corrispettivo per la rinuncia alla chance di dedurla in futuro”.

1.8. Si tratta, dunque, ha osservato la corte, dell’adempimento di una precisa obbligazione, “la cui dimostrazione, nel caso di specie, si ricava non già da labili indizi, ma d(a)ll’aperta ammissione della stessa appellante … avendo essa a p. 37 del suo atto di citazione … impugnato la reiezione della propria domanda riconvenzionale affermando, testualmente, che essa era tesa ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto di consolidamento ”.

1.9. Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che il consolidamento fiscale del gruppo si sia interrotto a norma dell’art. 124, comma 4, TUIR, perché, se è fuor di dubbio che, in tal caso, la capogruppo trattiene il conseguito vantaggio fiscale, ciò, però, nonla esonera dall’obbligo di compensare la società che, aderendo al consolidamento fiscale di gruppo, ha rinunciato in favore delle altre ad una chance di futura deducibilità delle proprie perdite.

1.10. La corte, escluso che l’appellante avesse fornito la prova dei pagamenti dalla stessa dedotti, trattandosi di versamenti eseguiti “a titolo di finanziamento e non già di esecuzione del contratto di consolidamento” e non corrispondenti all’ammontare della “remunerazione promessa” alla società poi fallita, ha, quindi,rigettato l’appello.

1.11. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 15/1/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del la sentenza della corte d’appello, notificata, come da relazione depositata in giudizio insieme al ricorso, in data 19/11/2020.Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4

1.12. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

1.13. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l a violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 118, comma 4, e 124, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, e degli artt. 1321 s. e 2497 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c. , ha censurato la sentenza impugnat a nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, in caso di opzione per il consolidamento fiscale, la rinuncia alla chance di futura deducibilità delle perdite impone, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, il pagamento di un corrispettivo compensativo in favore della società rinunciante, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il diritto al ristoro del vantaggio compensativo non deriva dalla norma di legge ma solo dallo specifico accordo di consolidamento stipulato dalle parti del quale, tuttavia, ha omesso il doveroso accertamento.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata, ha dedotto che la corte d’appello non si è pronunciata sul primo m otivo dell’atto d’appello con il quale la società appellante aveva lamentato l’errata ricostruzione da parte del tribunale di un accordo tra le due società per effetto del quale la capogruppo aveva l’obbligo di remunerare la controllata poi fallita del vantaggio fiscale nella misura delrisparmio d’imposta ottenuto .

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 l’obbligazione era stata riconosciuta dall’appellante nell’atto di citazione con il quale aveva impugnato la reiezione della propria domanda riconvenzionale sul rilievo che la stessa era volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto di consolidamento, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l’atto giudiziale non è per sua natura idoneo ad produrre gli effetti sostanziali di un riconoscimento del debito e che, in ogni caso, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell’obbligazione ove la stessa, in mancanza dell’accordo compensativo, non è, in realtà, mai sorta.

2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.5. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, malgrado le asserite emergenze delle stesse, hanno accertato che la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano stipulato un “ contratto di consolidamento ”, determinando, evidentemente, la misura del versamento compensativo spettante alla controllata, poi fallita, che aveva apportato al gruppo la perdita e, quindi, consentito alla controllante convenuta, attraverso il consolidamento della stessa, di conseguire il divisato vantaggio fiscale.

2.6. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

2.7. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

2.8. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).

2.9. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

2.10. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla società appellante,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti (costitutivi) rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalFallimento (e cioè la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo compensativo pattuito con la controllata poi fallita) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e, precisamente, l’espressa ammissione dell’intervenuta stipulazione di tale accordo da parte della convenuta poi appellante) in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che il Fallimento aveva fornito in giudizio la prova dell’accordo dedotto e della misura dell’obbligo, ivi previsto, di pagamento del corrispettivo compensativo spettante alla controllata apportante.

2.11. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da escludere l’ipotesi normativa invocata dal Fallimento : Cass.

SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che il Fallimento aveva dimostrato la stipulazione dell’accordo di consolidamento e la misura del corrispettivo compensativo ivi convenuto, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta, in quanto volta, appunto, alla condanna della convenuta stipulante del corrispettivo compensativo pattuitocon la controllata poi fallita.

2.12. Questa Corte, invero, ha espressamente affermato che, nell'ambito delle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, le parti, nella loro autonomia negoziale, possono pattuire, mediante i cd. accordi di consolidamento, il versamento alla società apportante i vantaggi fiscali al gruppo del corrispettivo “compensativo”, che non può superare l'importo dell'imposta risparmiata dal gruppo societario attraverso il bilancio consolidato (Cass. n. 29302 del 2018; conf., Cass. 17743 del 2021, in motiv.).

3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, quindi, respinto.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La condanna al relativo pagamento, tuttavia, a fronte dell’ammissione del Fallimento controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, dev’essere Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 pronunciata, a norma dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., in favore dello Stato: “i

5. La Corte dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allo Stato le spese di giudizio, che liquida in €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 / 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussisten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1749-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 129/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 17/4/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Bolzano, con sentenza del 2/7/2018, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarato in data 21/10/2013, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 favore dell’attore la somma di €. 220.927,00, oltre interessi e spese. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era intercorso un accordo per effetto del quale la prima, quale controllante, si era impegnata apagare in favore della seconda, quale controllata, la somma di €. 220.927,00, in ragione del vantaggio fiscale che la stessaaveva conseguito per effetto del consolidamento nel proprio bilancio della perdita registrata nell’esercizio 2012 dalla società poi fallita. 1.3. Il tribunale, invece, ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale la convenuta aveva chiesto la ripetizione di quanto versato, escludendo , tra l’altro, che: - la convenuta avevaprovato in giudizio l’adempimento del predetto accordoche la stessa aveva eccepito ; - l’accordo la esonera va dall’obbligo remunerativo per il caso in cui la controllata, come di fatto era poi avvenuto, non avesse più potuto iscrivere a bilancio redditi su cui scomputare la perdita dell’esercizio 2012 o comunque si fosse interrotto il regime del consolidato fiscale. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 1.6. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello e, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata. 1.7. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che : - l’art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 netti; - ogni società che formula l’opzione per il consolidato apporta il proprio reddito, sia esso in positivo o in perdita; -l’art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917 cit., tuttavia, per tener conto degli apporti delle singole società del gruppo, nel caso in cui abbiano rappresentato vantaggi fiscali per le singole società ma uno svantaggio per le singole società, che avrebbero potuto utilizzare diversamente il saldo in perdita presente nel proprio bilancio, ad esempio utilizzandolo in compensazione con i maggiori utili degli anni successivi, ha escluso dalla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società “in contropartita dei vantaggi fiscali o attribuiti”; - la società che ha apportato le sue perdite al bilancio consolidato, infatti, rinuncia a far valere tali perdite per le annualità successive nel caso in cui avesse avuto utili in tali anni e, quindi, alla chancedi futura deducibilità delle stesse; - la norma non fa riferimento agli accordi tra le parti per concordare la spettanza del corrispettivo spettante a ciascuna società per avere apportato vantaggi fiscali al gruppo; - tali accordi, tuttavia, in forza del principio dell’autonomia negoziale, possono essere stipulati tra le diverse società con la previsione non solo dei casi in cui le singole società hanno diritto ai corrispettivi compensativi ma anche delle modalità e dell’entità degli stessi; - i n caso di opzione per il consolidamento fiscale, in definitiva, la rinuncia alla chancedi futura deducibilità delle perdite impone, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, in presenza di un accordo di consolidamento tra le parti, il pagamento di un corrispettivo compensativo in favore della società rinunciante; ha ritenuto che, nel caso in esame, “è fuori discussione che la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno concordemente optato per il cd. consolidato fiscale nazionale, ossia per la tassazione di gruppo”, Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 e che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, “è proprio la legge, in caso di opzione per la tassazione di gruppo, a riconoscere alla società che abbia conferito nel bilancio consolidato una perdita d’esercizio il diritto ad un corrispettivo per la rinuncia alla chance di dedurla in futuro”. 1.8. Si tratta, dunque, ha osservato la corte, dell’adempimento di una precisa obbligazione, “la cui dimostrazione, nel caso di specie, si ricava non già da labili indizi, ma d(a)ll’aperta ammissione della stessa appellante … avendo essa a p. 37 del suo atto di citazione … impugnato la reiezione della propria domanda riconvenzionale affermando, testualmente, che essa era tesa ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto di consolidamento ”. 1.9. Né, ha aggiunto la corte, rileva il fatto che il consolidamento fiscale del gruppo si sia interrotto a norma dell’art. 124, comma 4, TUIR, perché, se è fuor di dubbio che, in tal caso, la capogruppo trattiene il conseguito vantaggio fiscale, ciò, però, nonla esonera dall’obbligo di compensare la società che, aderendo al consolidamento fiscale di gruppo, ha rinunciato in favore delle altre ad una chance di futura deducibilità delle proprie perdite. 1.10. La corte, escluso che l’appellante avesse fornito la prova dei pagamenti dalla stessa dedotti, trattandosi di versamenti eseguiti “a titolo di finanziamento e non già di esecuzione del contratto di consolidamento” e non corrispondenti all’ammontare della “remunerazione promessa” alla società poi fallita, ha, quindi,rigettato l’appello. 1.11. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 15/1/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del la sentenza della corte d’appello, notificata, come da relazione depositata in giudizio insieme al ricorso, in data 19/11/2020.Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 1.12. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 1.13. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l a violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 118, comma 4, e 124, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, e degli artt. 1321 s. e 2497 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c .p.c. , ha censurato la sentenza impugnat a nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, in caso di opzione per il consolidamento fiscale, la rinuncia alla chance di futura deducibilità delle perdite impone, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, il pagamento di un corrispettivo compensativo in favore della società rinunciante, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il diritto al ristoro del vantaggio compensativo non deriva dalla norma di legge ma solo dallo specifico accordo di consolidamento stipulato dalle parti del quale, tuttavia, ha omesso il doveroso accertamento. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata, ha dedotto che la corte d’appello non si è pronunciata sul primo m otivo dell’atto d’appello con il quale la società appellante aveva lamentato l’errata ricostruzione da parte del tribunale di un accordo tra le due società per effetto del quale la capogruppo aveva l’obbligo di remunerare la controllata poi fallita del vantaggio fiscale nella misura delrisparmio d’imposta ottenuto . 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 l’obbligazione era stata riconosciuta dall’appellante nell’atto di citazione con il quale aveva impugnato la reiezione della propria domanda riconvenzionale sul rilievo che la stessa era volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto di consolidamento, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l’atto giudiziale non è per sua natura idoneo ad produrre gli effetti sostanziali di un riconoscimento del debito e che, in ogni caso, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell’obbligazione ove la stessa, in mancanza dell’accordo compensativo, non è, in realtà, mai sorta. 2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.5. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, malgrado le asserite emergenze delle stesse, hanno accertato che la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. e la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano stipulato un “ contratto di consolidamento ”, determinando, evidentemente, la misura del versamento compensativo spettante alla controllata, poi fallita, che aveva apportato al gruppo la perdita e, quindi, consentito alla controllante convenuta, attraverso il consolidamento della stessa, di conseguire il divisato vantaggio fiscale. 2.6. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 2.7. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, come fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 2.8. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere ilproprio convincimento da quelle che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n.42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). 2.9. Il compito diquesta Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n.Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 2.10. La corte d’appello, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla società appellante,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti (costitutivi) rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalFallimento (e cioè la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo compensativo pattuito con la controllata poi fallita) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi (e, precisamente, l’espressa ammissione dell’intervenuta stipulazione di tale accordo da parte della convenuta poi appellante) in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che il Fallimento aveva fornito in giudizio la prova dell’accordo dedotto e della misura dell’obbligo, ivi previsto, di pagamento del corrispettivo compensativo spettante alla controllata apportante. 2.11. Ed una volta affermato, come la corte d’appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 fatti storici controversi, principali o secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo (nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in termini tali da escludere l’ipotesi normativa invocata dal Fallimento : Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.), che il Fallimento aveva dimostrato la stipulazione dell’accordo di consolidamento e la misura del corrispettivo compensativo ivi convenuto, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta, in quanto volta, appunto, alla condanna della convenuta stipulante del corrispettivo compensativo pattuitocon la controllata poi fallita. 2.12. Questa Corte, invero, ha espressamente affermato che, nell'ambito delle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, le parti, nella loro autonomia negoziale, possono pattuire, mediante i cd. accordi di consolidamento, il versamento alla società apportante i vantaggi fiscali al gruppo del corrispettivo “compensativo”, che non può superare l'importo dell'imposta risparmiata dal gruppo societario attraverso il bilancio consolidato (Cass. n. 29302 del 2018; conf., Cass. 17743 del 2021, in motiv.). 3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, quindi, respinto. 4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La condanna al relativo pagamento, tuttavia, a fronte dell’ammissione del Fallimento controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, dev’essere Ric. 2021n. 1749 - Sez. 1 - CC del 1 7 aprile 2 02 4 pronunciata, a norma dell’art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., in favore dello Stato: “i 5. La Corte dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allo Stato le spese di giudizio, che liquida in €. 7.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 / 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussisten
Sentenza Cassazione n. 15075/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris