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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03041/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capi 65) e 66), ricettazione e illegale detenzione di una pistola Astra, considerata arma da guerra; - capo 68), illegale detenzione di tre fucili Garand, considerati armi da guerra; - capo 71), illegale detenzione e messa in vendita di arma da guerra ulteriore.

2. Le condotte ascritte all'indagato erano emerse nell'ambito delle investigazioni relative al sodalizio 'ndranghetista locale, stanziato nel territorio di Anzio e Nettuno, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle collegate organizzazioni di narcotraffico e alle relative attività criminose.

La provvista indiziaria era integrata da plurime intercettazioni di conversazioni.

Dal loro tenore, che il giudice del riesame reputava inequivoco, emergevano la disponibilità delle armi in capo a [OSCURATO:PERSONA], esperto del settore e addentro al relativo illegale commercio, nonché i suoi rapporti con i componenti delle menzionate associazioni per delinquere, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

In uno dei dialoghi Salvo, parlando con Lorenzo, descriveva la pistola Astra, di origine bellica, mentre la scarrellava (come da rumore di sottofondo), dicendo di averla provata la sera prima e di averla trovata perfetta.

In altro dialogo Lorenzo riferiva a tale [OSCURATO:PERSONA] di aver consegnato lui l'arma all'indagato, perché la riparasse.

Da successive interlocuzioni, intrattenute tra Lorenzo e terze persone, si evinceva che Salvo avesse la disponibilità dei fucili Garand, in uso per tutto il secolo scorso all'esercito di leva italiano, e di un'arma da guerra ulteriore, ceduta quest'ultima allo stesso Lorenzo.

A riscontro stava la circostanza, per cui le celle radiocellulari, attivate dai terminali telefonici intercettati, impegnavano la zona di [OSCURATO:PERSONA] (Aprilia), ove si trovava l'abitazione dell'indagato, vicino alla quale, stando al tenore dei dialoghi captati, esisteva il capannone nel quale Salvo assemblava gli armamenti.

3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Sostiene il ricorrente esservi un dubbio, non vinto, sull'esatta sua individuazione quale soggetto coinvolto dalle intercettazioni.

Queste ultime avrebbero, comunque, un contenuto poco intellegibile e inverosimile e andrebbero maneggiate con la cautela del caso.

La zona di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe assai ampia, e non certo coincidente con la sola sua abitazione.

L'esistenza del capannone di cui sopra sarebbe indimostrata.

Nessun ulteriore riscontro esisterebbe.

Le risultanze indiziarie sarebbero dunque scarne e inadeguate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), deve essere dichiarato inammissibile.

In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - basata essenzialmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, neppure in ordine all'esatta identificazione dei conversanti (e dei soggetti da questi ultimi chiamati in causa), o all'ubicazione dei luoghi - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01).

Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni generiche e reiterative, preventivamente confutate dai giudici del riesame, e comunque inidonee ad inficiare, in questa fase e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento da compiersi in giudizio, la solidità del ragionamento giudiziale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capi 65) e 66), ricettazione e illegale detenzione di una pistola Astra, considerata arma da guerra; - capo 68), illegale detenzione di tre fucili Garand, considerati armi da guerra; - capo 71), illegale detenzione e messa in vendita di arma da guerra ulteriore. 2. Le condotte ascritte all'indagato erano emerse nell'ambito delle investigazioni relative al sodalizio 'ndranghetista locale, stanziato nel territorio di Anzio e Nettuno, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle collegate organizzazioni di narcotraffico e alle relative attività criminose. La provvista indiziaria era integrata da plurime intercettazioni di conversazioni. Dal loro tenore, che il giudice del riesame reputava inequivoco, emergevano la disponibilità delle armi in capo a [OSCURATO:PERSONA], esperto del settore e addentro al relativo illegale commercio, nonché i suoi rapporti con i componenti delle menzionate associazioni per delinquere, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. In uno dei dialoghi Salvo, parlando con Lorenzo, descriveva la pistola Astra, di origine bellica, mentre la scarrellava (come da rumore di sottofondo), dicendo di averla provata la sera prima e di averla trovata perfetta. In altro dialogo Lorenzo riferiva a tale [OSCURATO:PERSONA] di aver consegnato lui l'arma all'indagato, perché la riparasse. Da successive interlocuzioni, intrattenute tra Lorenzo e terze persone, si evinceva che Salvo avesse la disponibilità dei fucili Garand, in uso per tutto il secolo scorso all'esercito di leva italiano, e di un'arma da guerra ulteriore, ceduta quest'ultima allo stesso Lorenzo. A riscontro stava la circostanza, per cui le celle radiocellulari, attivate dai terminali telefonici intercettati, impegnavano la zona di [OSCURATO:PERSONA] (Aprilia), ove si trovava l'abitazione dell'indagato, vicino alla quale, stando al tenore dei dialoghi captati, esisteva il capannone nel quale Salvo assemblava gli armamenti. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Sostiene il ricorrente esservi un dubbio, non vinto, sull'esatta sua individuazione quale soggetto coinvolto dalle intercettazioni. Queste ultime avrebbero, comunque, un contenuto poco intellegibile e inverosimile e andrebbero maneggiate con la cautela del caso. La zona di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe assai ampia, e non certo coincidente con la sola sua abitazione. L'esistenza del capannone di cui sopra sarebbe indimostrata. Nessun ulteriore riscontro esisterebbe. Le risultanze indiziarie sarebbero dunque scarne e inadeguate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), deve essere dichiarato inammissibile. In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria - basata essenzialmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, neppure in ordine all'esatta identificazione dei conversanti (e dei soggetti da questi ultimi chiamati in causa), o all'ubicazione dei luoghi - le deduzioni del ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni generiche e reiterative, preventivamente confutate dai giudici del riesame, e comunque inidonee ad inficiare, in questa fase e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento da compiersi in giudizio, la solidità del ragionamento giudiziale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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