CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 26880/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.428/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] I 10/D dom. dig., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 , presso l ’A vvocatura G enerale dello S tato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege. -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’ appello di Roma n. 3607/2023 depositata il 18/05/2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’08 ottobre2024. SANZIONI AMMINISTRATIVERilevato che: 1. con ricorso exart. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 401533/A, emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”), il 1°/06/2018, che gli irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 38.187, per avere omesso di segnalare tempestivamente all’U.I.F. della Banca d’Italia, in violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 (attuale art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 2017) sei operazioni sospette (compravendite immobiliari) per le quali il notaio aveva reso la propria prestazione professionale in violazione della normativa antiriciclaggio. Il Tribunale di Roma, nella resistenza del MEF, con sentenza n. 17851/2020, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la sanzione dal 10% al 5% dell’importo della violazione. La Corte d’appello di Roma ha respinto all’appello principale del notaio Federico e, in accoglimento dell’appello incidentale del MEF, ha riportato la sanzione all’importo iniziale di euro 38.187. Questo, in breve, il percorso argomentativo della Corte distrettuale: (i) la contestazione riguarda sei compravendite immobiliari, stipulate dal 20/12/2013 al 02/02/2015 ai rogiti del notaio Federico, “sospette” in ragione del fatto che, in base alle dichiarazioni dei contraenti, il prezzo sarebbe stato pagato (in tutto o in parte, a seconda dei diversi contratti) con modalità non meglio precisate prima del rogito e prima del 04/07/2006; (ii) il comma 22 dell’art 35 del d.l. n. 223 del 2006 (cd. decreto Bersani) testualmente recita: «all ’ atto della cessione dell ’ immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica della modalità di pagamento del corrispettivo», ma non è indiscussione che già prima dell ’ entrata in vigore del d.l. n. 223/2006 le modalità di pagamento del corrispettivo potevano ingenerare dubbi di “legittimità” rispetto alla normativa dettata in materia di lotta al riciclaggio con conseguente obbligo di segnalazione da parte del notaio, quale professionista in grado, per la funzione che esercita, di ricollegare passaggi di denaro rilevanti. Nella specie le compravendite sono avvenute tra gli anni 2013 e 2015 in pieno vigore del menzionato articolo 35 e degli obblighi di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo per cui il richiamo a modalità di pagamento non meglio precisate , (pagamento risalenti a) molto prima della data del rogito e prima del 4 luglio 2006, data di emissione del d.l. 223/06, era sicuro indice di sospetto della “non normalità” delle operazioni che richiedevano un approfondimento e la relativa segnalazione; (iii) quanto alla misura della sanzione, la gravità della condotta deriva dalla complessiva superficialità delle valutazioni compiute dal notaio, nonché dall’assenza di approfondimenti degli evidenziati elementi di criticità. Inoltre, si è in presenza di violazioni plurime in quanto l’omessa segnalazione di operazioni sospette riguardava sei compravendite immobiliari. Sicché non va accolta la richiesta della parte privata di ridurre la sanzione a euro 3.000, mentre è meritevole di accoglimento l’appello incidentale del MEF che ha chiesto di riportare la pena pecuniaria alla misura iniziale di euro 38.187 , trattandosi, come detto, di violazione qualificata ai sensi dell’art 58, comma 2, e dell’art. 69, comma 1,del vigente d.lgs. n. 231/2007; (iv) in punto di liquidazione delle spese del giudizio , è corretta l’applicazione da parte del Tribunale, dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c. alla luce dell’attuale quinto comma dell’art. 65 d.lgs. n. 231 del 2007, come novellato dal d.lgs. n. 90 del 2017;2. il notaio Federico ha proposto ricorso, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza impugnata. Il MEF ha resistito con controricorso. Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 (ora, art. 35) d.lgs. n. 231 del 2007, dell’art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, e dell’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007. Il ricorrente addebita alla CDA di Roma di avere“sbrigativamente” sussunto le sei compravendite in questione nell’alveo delle cd. operazioni sospette secondo la normativa antiriciclaggio, mediante una strumentale commistione con la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui al comma 22 dell’art. 35 d.l. n. 223 del 2006. Si argomenta che, in realtà, non è configurabile alcuna responsabilità del notaio in quanto dette compravendite non possiedono (cfr. pag. 11 del ricorso) « caratteristiche tali da ingenerare un giudizio di sospettosità ex art. 41 […] [cit.] né evidenziano alcun profilo di anomalia ricollegabile alla disciplina antiriciclaggio». Da una diversa angolazione, si deduce che né il decreto sanzionatorio né la decisione del giudice d’appello adombrano, sia pure in astratto, una qualche illiceità dell’operazione che il notaio avrebbe dovuto ipotizzare al momento della stipula dei contratti di compravendita e, ancora, che non è indicato alcun elemento che avrebbe dovuto indurre il sospetto circa la provenienza del prezzo dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. 1.1 il motivo è infondato; 1.2. il primo comma dell’art. 41 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 231 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonch é della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”) (cd. decreto antiriciclaggio), nella versione ratione temporisvigente, dispone che: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12[che, al primo comma, lett. c), menziona i notai, n.d.r.], 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell ’ attivit à svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico[…]». L’art. 35 (“Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale”), comma 22, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchéinterventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), in vigore dal 04/07/2006, prevede che: «All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo[…]»; 1.3. così delineate le norme di riferimento, rileva la Corte che la CDA di Roma, attenendosi al dato normativo, alla stregua di un apprezzamento discrezionale della fattispecie concreta, che sfugge al sindacato di legittimità demandato alla S.C., ha stabilito che le sei compravendite individuate dalla Guardia di Finanza, concluse tra la fine del 2013 e l’inizio del 2015, in piena vigenza del cd. decreto Bersani, con l’indicazione in ciascun rogito che il prezzo era stato pagato con modalità non meglio precisate e prima del 4 luglio 2006 (ossia tra i sei e i nove anni antecedenti l’atto traslativo), erano operazioni anomale e sospette che imponevano al notaio la segnalazione all’UIF. La valutazione del giudice di merito - fondata sulla macroscopica anomalia della mancata indicazione, nelle sei operazioni di compravendita, delle modalità di pagamento del prezzo e nella dichiarazione degli stipulanti che il prezzo era stato pagato fuori dell’atto e molti anni prima di esso - trova riscontro nelle L inee G uida in materia di adeguata verifica della clientela, approvate dal Consiglio Nazionale del Notariatonella seduta del 4 aprile 2014. Il deliberato del CNN -Sezione II (“Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [art. 20 del decreto antiriciclaggio]”) - con riferimento agli obblighi di adeguata verifica posti dal decreto antiriciclaggio a carico dei notai, evidenzia che la normativa antiriciclaggio «prevede che il professionista deve essere in grado di dimostrare che nello svolgimento della sua attività adotta misure adeguate all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. […] In caso di anomalie emerse in sede di adeguata verifica, in via cautelare, è opportuno che il notaio conservi traccia scritta dell’iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. Tale cautela, in caso di controllo ispettivo, anche a distanza di tempo, potrebbe agevolare la dimostrazione della diligenza osservata dal notaio nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica». [OSCURATO:PERSONA] (Sezione III. “I criteri generali di valutazione del rischio”) aggiungono che, nella valutazione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale, prodotto o transazione, il notaio tiene conto di determinati criteri soggettivi e oggettivi riscontrabili nell’esecuzione della prestazione, ivi compreso: «c) [il] [c] omportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale È rilevante la ritrosia del cliente a fornire informazioni ovvero l’indicazione di dati incompleti o erronei […] [relativi alle] modalità di pagamento utilizzate[…]»; 1.4. privo di fondamento è anche il rilievo del ricorrente secondo cui né in sede amministrativa né in giudizio sarebbero stati indicati gli elementi che avrebbero dovuto indurre il notaio a sospettare che il prezzo delle compravendite anomale provenisse da uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Le misure di cui al decreto antiriciclaggio (cfr. art. 3) si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i notai) delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Posto che questa è ratiodella normativa, entrando in medias res , è chiaro che l’obbligo di segnalazione a carico del notaio scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e che, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’obbligo di segnalazione non presuppone che il notaio abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza del prezzo della compravendita da delitti di riciclaggio. Considerazione, questa, in linea con la giurisprudenza sezionale (Cass. n. 1798/2024; in termini, Cass. n. 24396/2024) che, con riferimento all’analoga fattispecie degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette a carico dei funzionari degli istituti di credito, ha anche avuto modo di precisare che «la segnalazione dell’operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dei Cambi esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera f), D.L. n. 143 del 1991, con un’archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007)»; 2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 90 del 2017 (applicabile ex art. 69 del novellato d.lgs. n. 231 del 2007), nonché degli artt. 67 e 68 d.lgs. n. 231 del 2007. Il ricorrente lamenta che, nell’atto di appello, aveva messo in risalto che, mentre l’art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007 prevede l’applicazione di una sanzione dall’1 al 40% dell’importo delle operazioni non segnalate, l’art. 58 d.lgs. n. 90 del 2017 è più favorevole in quanto prevede una sanzione pecuniaria base di euro 3.000, per le omissioni non connotate da gravità. Ascrive, quindi , alla CDA di Roma di avere applicato la norma meno favorevole (art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231 del 2007) sul presupposto, inesistente, della gravità e pluralità delle violazioni; 2.1.il motivo è infondato; 2.2. l’art. 58(Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) d.lgs. n. 231 del 2007 , come modificato dall’art. 5 comma 2 d.lgs. n. 90 del 2017 , così dispone: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato». Il precedente regime sanzionatorio era previsto dall’art. 57 del decreto antiriciclaggio, il cui quarto comma così recita: « Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata[…]»; 2.3. la CDAdi Roma, senza escludere l’ipotetica applicazione dello ius superveniens, ancora una volta con una valutazione basata sulle circostanze del caso concreto,incensurabile in cassazione ( se non per il vizio strutturale della motivazione della decisione , nella specie non dedotto) non ha ravvisato i presupposti per l’applicazione della sanzione di euro 3.000 di cui al primo comma dell’articolo 58 novellato, invocata dal notaio Federico , trattandosi ( cfr. pag. 6 della sentenza) di violazioni“gravi” - per la “complessiva superficialità delle valutazioni compiute dal notaio” e per “l’assenza di approfondimento degli evidenti elementi di criticità” - e “ plurime ” , dato che le operazioni sospette, non segnalate, erano sei compravendite immobiliari, stipulate nel segmento temporale dal 20/12/2013 al 02/02/2015. Donde la rideterminazione, da parte della Corte distrettuale, in accoglimento del motivo di appello incidentale del MEF, della sanzione pecuniaria nella misura di euro 38.187, pari al 10% dell’importo complessivo (euro 381.869,76) delle sei operazioni sospette, come stabilito dal previgente articolo 57, sanzione che, per altro, s’inscrive entro la cornice edittale dell’art. 58 novellato che, come su accennato, al secondo comma, fissa la pena pecuniaria da un minimo di euro 30.000 aun massimo di euro 300.000 . D’altra parte, come ricorda Cass. n. 24396/2024, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge: non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 – 01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 -01); 2.4. nella memoria depositata in limin e, il ricorrente invoca l’applicazione della direttiva n. 2024/1640/UE del 31 maggio 2024 (“relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849”) che , secondo la sua prospettazione, avrebbe limitato l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria alle violazioni “sufficientemente gravi”, e si duole che il legislat ore italiano non abbia pienamente attuato la normativa unionalesia per l’ampiezza della forbice edittale prevista dal citato art. 58, sia perché resta affidato alla sola amministrazione finanziaria il potere (a suo giudizio eccessivo, se non arbitrario) di determinazione della sanzione. L’argomento collide con la normativa interna ed europea. Da una parte, l’ampio spettro della pena pecuniaria edittale di cui all’art. 58, consente alla pubblica amministrazione – e, in caso di opposizione, al giudice - di commisurare la sanzione all’effettiva gravità dell’illecito, nel rispetto del principio di proporzionalità e della normativa sovranazionale. Dall’altra, l’ art. 55 (“Sanzioni pecuniarie”) , par. 1, della direttiva 2024/1640 stabilisce che: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché ai soggetti obbligati siano imposte sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute o sistematiche, commesse intenzionalmente o per negligenza, degli obblighi di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 indicate di seguito» e, al par. 2 , aggiunge : « [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1 , primo comma, le sanzioni pecuniarie massime che possono essere imposte ammontino almeno all’importo più elevato tra il doppio dell’importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, e1.000.000 EUR»; 3. il terzo motivo denuncia, in primo luogo, che il giudice d’appello ha liquidato euro 4.000, oltre accessori, a titolo di spese a favore del MEF, là dove, se non fosse incorso in violazioni di legge, avrebbe dovuto accogliere l’appello della parte privata e condannare il ministero alle spese; in secondo luogo, che la CDA di Roma, disattendendo un motivo di appello principale, ha confermato la condanna del notaio Federico alle spese di primo grado, in applicazione dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., benché l’appellante avesse dedotto che al MEF, che in primo grado era stato assistito da un proprio funzionario delegato, non potevano essere attribuiti i compensi di avvocato. Da un altro punto di vista, si sottolinea che la condanna alle spese del giudizio non può essere basata sull’art. 152 bis citato (nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni, assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocato ridotto del venti per cento) poiché la disposizione si attaglia esclusivamente alle controversie (diverse, quanto a tipologia, dalla presente causa) di lavoro e previdenziali; 3.1.il motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato; 3.2. il primo rilievo critico è carente di autonomia poiché non si appunta contro l’erroneità della decisione della CDA di Roma in punto di spese e si limita ad auspicar n e la cassazione , quale effetto della ravvisata (ma insussistente) fondatezza dell’appello e (appunto) del ricorso per cassazione; 3.3. il secondo rilievo critico non si confronta con il chiaro tenore del secondo periodo del quinto comma dell’art. 65 d.lgs. n. 231/2007 (novellato), correttamente richiamato e applicato dalla CDA di Roma – che ha confermato la statuizione sulle spese del Tribunale che, a sua volta, aveva liquidato al MEF le spese del giudizio in euro 2.300, a titolo di compenso di avvocato- , in base al quale « [s] i applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 152-bis delle disposizioni per l’attuazione delcodice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell’amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente». L’art. 152 bis disp. att. c.p.c. prevede che, nel le liquidazioni delle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. , a favore delle pubbliche amministrazioni che siano assistite da propri dipendenti sia riconosciuto il compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento; 4. in conclusione, il ricorso va respinto; 5. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a lle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500 ,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della