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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 07343/2023

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seguente ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MANUEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 maggio 1995 Avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Catania il 26 maggio 2021 ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli rideterminando la pena inflitta.

Ricorre l'imputato, deducendo violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc.pen. per non avere motivato in ordine all'invocata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale in ragione del risarcimento del danno.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, poiché è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a P " vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame peraltro la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine all'assenza di cause che impongano l'assoluzione dell'imputato. la mancanza di motivazione in ordine all'attenuante non costituisce motivo che consenta di ricorrere per Cassazione avverso la sentenza ex articolo 599 bis cod. proc.pen. , stante l'accordo intervenuto tra le parti in ordine al trattamento sanzionatorio.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]niela Borsellino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MANUEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 maggio 1995 Avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Catania il 26 maggio 2021 ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli rideterminando la pena inflitta. Ricorre l'imputato, deducendo violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc.pen. per non avere motivato in ordine all'invocata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 codice penale in ragione del risarcimento del danno. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, poiché è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a P " vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame peraltro la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine all'assenza di cause che impongano l'assoluzione dell'imputato. la mancanza di motivazione in ordine all'attenuante non costituisce motivo che consenta di ricorrere per Cassazione avverso la sentenza ex articolo 599 bis cod. proc.pen. , stante l'accordo intervenuto tra le parti in ordine al trattamento sanzionatorio. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]niela Borsellino [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris