CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Salerno a seguito dell'impugnazione proposta nell'interesse delle parti civili Dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 113 e 589 cod. pen. loro ascritto, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. e 585 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione avverso detta pronuncia, tramite il suo difensore, la parte civile Dell'[OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c) in relazione agli artt. 544, 548 e 585 cod. proc. pen. rilevando che la sentenza di primo grado, la cui intestazione faceva riferimento al comma 1 dell'art. 544 cod. proc. pen., era stata tardivamente depositata e pertanto il relativo deposito andava comunicato. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 601, co. 4, cod. proc. pen. rilevando che la Corte d'appello, nel disporre la prosecuzione del giudizio solo con le altre parti civili, avrebbe violato l'art. 601 cod. proc. pen. che prevede la citazione della parte civile anche in caso di appello dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso. Il difensore degli imputati ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, errata è la premessa da cui parte il ricorrente ovvero che si possa parlare di sentenza con motivazione contestuale tardivamente depositata atteso che la sentenza penale può essere o con motivazione contestuale, ed in tal caso la stessa viene, pronunciata insieme al dispositivo, oppure con motivazione differita. Nella specie il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dato lettura del dispositivo della sentenza recante la dizione "sentenza con motivazione contestuale", senza indicare alcun termine per il deposito della motivazione, e la motivazione è stata poi depositata entro il termine di quindici giorni, ovvero il 3.10.2018. Orbene, a prescindere dalla oggettiva errata qualificazione della sentenza come contestuale, e dovendosi pertanto ritenere che in data 19.9.2018 sia stato pronunciato il solo dispositivo, la relativa motivazione è comunque intervenuta nel termine di quindici giorni fissato dall'art. 544 comma 2, cod. proc. pen. (in assenza di indicazione di un termine diverso). Ne deriva, pertanto, che correttamente l'appello proposto dalla parte civile Dell'[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato ritenuto dalla Corte d'appello inammissibile in quanto tardivo. Pronuncia che, a maggior ragione, sarebbe intervenuta nel caso in cui la sentenza impugnata fosse stata emessa con motivazione contestuale. 2. Del pari, manifestamente infondato è il secondo motivo. Oggetto della censura è l'ordinanza di stralcio della parte civile ricorrente ma al di là del mero dato testuale dell'art. 601 cod. proc. pen., che prevede che la citazione debba essere notificata oltre che all'imputato ed al pubblico ministero anche alla parte civile, la citazione di una parte processuale assume rilievo solo se la riforma della sentenza possa incidere sulla sua posizione anche indirettamente. A riguardo è principio acquisito in giurisprudenza che l'appello del pubblico ministero giova alle parti civili e che una volta citate le stesse in giudizio, il giudice, in caso di riforma della sentenza di assoluzione, debba anche condannare l'imputato al risarcimento dei danni nei loro confronti. Invece, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione avverso una sentenza di assoluzione proposto da una soltanto delle parti civili, il conseguente giudizio di rinvio non si estende alle domande delle altre parti civili non ricorrenti, in quanto la mancata impugnazione da parte di queste ultime determina acquiescenza rispetto al "decisum" assolutorio (Sez. 1, 28/5/2016 n. 50426, Linguanti, Rv. 269183). Si distingue quindi tra la parte civile acquiescente nel giudizio promosso con appello del pubblico ministero da quella nel giudizio di appello promosso solo dalle parti civili. In tale ultima ipotesi si ha una scissione della reigiudicanda penale tra le statuizioni penali contenute nella sentenza di primo grado definitiva quanto all'accertamento dell'insussistenza del fatto o del difetto dell'elemento soggettivo, e quella di appello che, invece, accerta incidentalmente, ai soli effetti civili, la responsabilità dell'imputato. In altre parole, la statuizione agli effetti penali di proscioglimento è intangibile ma, a fini civili, l'accertamento incidentale della commissione del fatto reato ex art. 576 cod. proc. pen. giova solo alla parte civile impugnante.Ne deriva che, nel caso di appello proposto solo da alcune delle parti civili, la sentenza ha efficacia di giudicato rispetto alle parti civili in termini opposti ovvero ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen. la sentenza di primo grado di assoluzione per quelle che non hanno impugnato e quella di appello, invece, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. per quelle, invece, che hanno proposto impugnazione con la precisazione che, come la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte di legittimità, costantemente afferma, essendo diversi tra penale e civile i criteri di accertamento del nesso causale e della colpa, non vi è un automatico riverberarsi dell'effetto assolutorio sulla domanda risarcitoria proposta in sede civile. Alla luce di tali principi, se l'accoglimento dell'appello delle parti civili non giova alla parte civile non appellante, risulta immune da censura la separazione della posizione processuale ove la stessa abbia proposto appello tardivo. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] non'liquida le spese al difensore degli imputati non essendo le stesse state specificate in quanto la dizione "condannare la stessa alle spese contenuta nelle conclusioni a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]" non è chiara nel riferirsi alle spese sostenute dal difensore e non a quelle processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il