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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08229/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 28489/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Pierluigi da Palestrina n. 63, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 453/21 della Corte d’Appello di Torino del 29/04/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 28489/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via Pierluigi da Palestrina n. 63, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 453/21 della Corte d’Appello di Torino del 29/04/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo
Decreto Cassazione n. 08229/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris