CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 09454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30050-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi n ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, pec: stefanodercole©ordineavvocatiroma.org nicolapalombi©ordìneavvocatiroma.orq - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, Pec: avviucaperrone©milano.pecavvocati.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata convenne davanti al Tribunale di Brindisi la società [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare il proprio diritto al pagamento della somma di C 215.000,00 relativa a fatture cedutele da [OSCURATO:PERSONA] srl e non pagate. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì in giudizio deducendo di aver saldato le fatture in favore di Aereonavali in liquidazione a mezzo bonifico bancario tanto che il liquidatore aveva attestato di non aver altro a pretendere e che la banca era stata informata della incedibilità dei crediti. 2. Il Tribunale adito accolse la domanda e condannò [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata della somma di C 215.000, oltre interessi e spese. Il giudice ritenne provato che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse avuto piena contezza del fatto che Aeronavali, sua creditrice ed emittente delle fatture contestate, aveva ceduto i propri diritti alla [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, ha ritenuto che la banca non fosse al corrente del divieto di cessione pattuito tra [OSCURATO:SOCIETA] e Aeronavali perché lo stesso non era stato validamente portato a conoscenza dell'istituto di credito e che in ogni caso l'indeterminatezza dell'accordo lo aveva reso inidoneo ad inficiare le avvenute cessioni dei crediti portati dalla fatture; ha pertanto ritenuto che il pagamento effettuato da [OSCURATO:SOCIETA] nelle mani di Aeronavali, oltre a non essere pienamente provato, non avesse comunque effetto liberatorio e ha dunque condannato il convenuto a pagare la somma citata in favore della banca. 3. La Corte d'Appello di Lecce, adita da Fincatieri in appello, con sentenza del 21/2/2020, ha rigettato il gravame confermando, per quanto ancora qui di interesse, l'inequivoca volontà di Aeronavali (creditore cedente) di informare [OSCURATO:SOCIETA] (debitore ceduto) dell'avvenuta cessione dei crediti e dei conseguenti ordini di pagamento da eseguire nei confronti della banca creditrice (creditore cessionario). Quanto al preteso divieto di cessione stipulato tra Aereonavali e [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello ha confermato che la missiva con cui si informava del divieto non era stata indirizzata alla sede legale della Banca né alla filiale di Brindisi ma alla sede di Altamura, luogo che non aveva alcuna relazione con i fatti di causa e che in ogni caso il patto sul divieto di cessione recava una data posteriore a quello delle missive intercorse tra le parti. 4. Avverso la sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo - violazione e falsa applicazione dell'art. 1264, co. 1 c.c. anche in relazione agli artt. 1362, 1363, 1703, 1723, co. 2 e 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, co. 1 3 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il tenore letterale delle comunicazioni intervenute tra le parti non lasciasse adito a dubbi circa la inequivoca volontà di Areonavali di informare [OSCURATO:SOCIETA] dell'avvenuta cessione dei crediti. La sentenza avrebbe violato le disposizioni sull'ermeneutica contrattuale omettendo di considerare che volontà delle parti fosse non quella di adempiere in favore della banca ma "per il tramite" della banca. Così la Corte d'Appello avrebbe violato l'art. 1264, co. 1 c.c. , gli artt. 1703 e 1723 c.c. qualificando la fattispecie come un'ipotesi di cessione dei crediti quando si era, in verità, in ipotesi di mandato all'incasso. 1.1 II motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., 1, ord. n. 9461/2021; Cass., 3, n. 28319/2017; Cass., 3 n. 15798/2005). Il ricorrente non censura un vizio logico della sentenza ma si limita a dedurre l'errata interpretazione e valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio con particolare riferimento al significato delle parole utilizzate nelle comunicazioni di cessione del credito inviate da Aeronavali alla Banca. Ma si è fuori sia dall'ambito di violazione dell'art. 2697 c.c. sia da quello degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché né si contesta che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata né si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, co. 2 e 46 c.c. 145 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il divieto di cessione -stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA] e Aeronavali- non potesse avere efficacia nei confronti della banca perché non portato a conoscenza della medesima con mezzi idonei. La sentenza avrebbe omesso di considerare che il patto -in quanto portato a conoscenza della banca presso la sede effettiva della medesima cioè presso il luogo nel quale avevano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente- avrebbe dovuto essere considerato efficace anche nei confronti dei terzi. 2.1 Il motivo è inammissibile perché resta non impugnata una delle rationes decidendi dell'impugnata sentenza secondo la quale «l'estrema genericità dei contenuti [della missiva, n.d.r.] (in una con la incompleta produzione documentale degli allegati, espressamente contestata dalla Banca) non consente di ritenerla idonea ad inficiare la cessione di credito oggetto di causa» (cfr. Cass., 3, sent. n. 13880/2020; Cass., 3, sent. n. 14740/2005). In presenza di tale ratio decidendi, non impugnata, appare irrilevante la questione del se il patto contenente il divieto di cessione fosse stato o meno portato a conoscenza della banca con mezzi idonei. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate in C 6500 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta -Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]