CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20673/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato, essendosi egli reso responsabile del reato di evasione, la misura alternativa della detenzione domiciliare accordata, con provvedimento del medesimo Tribunale di sorveglianza del 31/01/2023, a [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena di anni uno, mesi tre e giorni venti di reclusione e mesi otto di arresto, come da provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara del 12/05/2023. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cessazione, deducendo due motivi; con il primo si lamenta vizio della motivazione, in punto di valutazione dei comportamenti contrari alla legge serbati dal condannato, mentre con il secondo ci si duole della sussistenza di una inosservanza o erronea applicazione del disposto dell'art. 27 della Costituzione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come le ripetute assenze da casa del soggetto, ad onta delle diffide e delle ampie autorizzazioni di cui godeva, siano violative delle prescrizioni che accompagnano la misura e appaiano inconciliabili con la prosecuzione della stessa. La motivazione del provvedimento impugnato è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom