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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25394/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 15853-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eALBERTO SOLARI, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 2686/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Grosseto, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concedeva il decreto ingiuntivo n. 357/2007 dell’importo di euro 54.884,06 a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.A./N.V. (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]), a titolo di saldo per una fornitura di caschi.

2. Con sentenza n. 1140/2011, il Tribunale di Grosseto dichiarava la nullità dell’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA], per nullità della procura alle liti dell'attrice-opponente, contestata in via preliminare dall’oppostaVemar [OSCURATO:SOCIETA] .

3. [OSCURATO:PERSONA] appellava la decisione avanti alla Corte di Appello di Firenze, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sul presupposto della piena validità della procura alle liti.

Si costituiva in giudizioVemar [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con sentenza n. 2686/2017, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata.

La Corte distrettuale riteneva nulla la procura alle liti, sul rilievo che la documentazione prodotta dall'appellante, pure ammissibile, nulla provava riguardo alle concrete modalità di rilascio e di autenticazione della procura in esame; affermava che per presumere il rispetto delle formalità necessarie per la validità dell'autenticazione prescritte dalla legge italiana le firme avrebbero dovuto essere due (una apposta al momento del rilascio della procura, l'altra al momento dell'autentica della Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -3- sottoscrizione, nella specie avvenuta in luogo e tempo diverso); riteneva inoltre che non poteva essere assegnato un termine per la sanatoria della procura ex art. 182 comma 2° c.c. perché questa norma, nella sua formulazione ratione temporis , prevedeva che la sanatoria potesse essere esercitata sino al momento in cui non si fossero verificate decadenze e che nel caso de quoera spirato il termine perentorio per l'opposizione.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

6. Ha r esist ito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , concludendo per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza del ricorso.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

8. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 2703 comma 2 c . c ., dell'art . 115 c.p.c.e dell'art. 12 L. 31 ma ggio 1995 , n . 218 , in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c . p .c. , nonché - ai sensi dell'art . 360 n . 5 c.p.c. – l’ omesso esame di un fatto decisivo .

Secondo la ricorrente la Corte territoriale non hatenuto conto che la procura era stata conferita in Belgio nel rispetto della lex lociitaliana, essendo desumibile dalla documentazione prodotta in grado d'appello che la sottoscrizione era stata apposta in presenza del delegato del Sindaco e che questi aveva accertato l'identità del sottoscrittore.

Da qui la violazione delle norme denunciate e –per ciò che attiene al mancato esame da parte Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -4- del giudice di seconda istanza – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che vizia in modo evidente l'impugnata sentenza. 2.-Con il secondo motivo, così rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2703 comma 2 c.c. e dell'art. 1, comma 1° lettera i) del D .

P .

R . n. 445 del 2000, in relazione all'a rt. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza laddove -dato per scontato che il rilascio della procura in Belgio da parte del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Sientes, mentre l'autentica sarebbe stata apposta il 05/10/2007 in Beersel -ha desunto dalla divergenza delle date e dei luoghi indicati nel testo la mancata prova della presenza del delegato comunale nel momento nel luogo in cui la procura era stata sottoscritta, ritenendo necessarie due sottoscrizioni, una al momento del rilascio della procura; l’altra al momento dell’autentica della sottoscrizione.

Tale affermazione non trova riscontro né nella disposizione dell'art. 2703 comma 2° c.c., né nel consolidato orientamento della giurisprudenza al riguardo. 3.-I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessionee anche per la loro parziale sovrapposizione.

I motivi sono entrambi infondati.

Costituisce principio consolidat o di questo Giudice, più volte ribadito anche dalle Sezioni Unite, che, “ Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -5- Occorre dunque “che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore” (Cass.

S.U. 3410/2008).

Per il rispetto del precetto della lex fori italiana, è pertanto necessario che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del soggetto autorizzato a tale attività e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore, anche se poi tale autenticazione non è redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, ma successivamente(Cass. n. 13228/2008).

Il giudice di appello, menzionando la sentenza appena ricordata (che ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata all'estero al rappresentante legale della parte che aveva conferito la procura “ad litem” per il ricorso risultava sottoscritta in un luogo diverso da quello in cui la sottoscrizione era stata autenticata; ma nello stesso senso anche Cass.

S.U.n. 3410/2008, che ha accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -6- Panama e autenticata in Lussemburgo da un notaio in data successiva), riscontra che dal testo della procura emerge che il rilascio della stessa era avvenuto il 03/08/2007 in Sientes, mentre l'autentica è stata apposta il 05/10/2007 in Beeresel.

Correttamente il giudice a quo ha esclu so , in assenza della prova che l'unica firma risultante sulla procura per diversità di date di luogo sia stata posta alla presenza del pubblico ufficiale, il ricorso allapresunzione che la sottoscrizione sia stata apposta da quest'ultimo dopo avere accertato l'identità della persona che sottoscriveva la procura.

Anche la documentazione prodotta dalla ricorrente , riportata in osservanza del principio della specificità in ricorso, non consente (come esattamente riscontrato dal giudice di seconde cure) di pervenire a conclusioni diverse, essendo solo specificativa delle formalità osservate in Belgio per l’autentica.

Nel caso di specie, siamo in presenza di quella che è stata definita un’“autentica minore”, che è stata ritenuta diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione richiesta dell’ordinamento italiano (Cass.

S.U. 16296/2007). 4.- Resta da esaminare il terzo motivo , proposto dalla ricorrente in subordine ai motivi che precedono, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n . 3 c.p.c. e la nullità del procedimento in relazione all'art.360 comma 1, n. 4 c.p.c.

A detta della ricorrente, la Corte territoriale - una volta ritenuta non regolare la procura alle liti -ha omesso di esercitare il potere di sanatoria previsto dall'art. 182 secondo comma c.p.c. in conformità all'indirizzo giurisprudenziale che afferma la sussistenza di un obbligo del giudice in tal senso, anche per le Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -7- controversie introdotte prima della riscrittura della norma avvenuta con legge n. 69/2009. 5.-Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte(n. 9217/2010), al quale intende dare continuità, secondo cui l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, come nel caso di specie), in forza del quale il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali ( tra le molte conformi: Cass. n. 22559/2015; n. 23556/2017).

Non può dubitarsi dell'applicabilità di tale principio anche al vizio inerente alla procura alle liti: questa Corte ha infatti affermato che “l'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009), trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa”(Cass. n. 22559/2015).

Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -8- Questo indirizzo interpretativo non è affatto sconosciuto al giudice a quo, che l’ha richiamato espressamente, escludendone tuttavia l’applicazione nel casodi specie, in cui si era verificata una decadenza, “come nel caso della perenzione dei termini di impugnazione e, nel nostro caso, del termine perentorio per proporre opposizione”.

La decisione è sul punto errata, poichè il giudice di appello non si è confrontato al riguardo con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte , nella sentenza sopra citata (n. 9217/2010), secondo le quali il limite delle decadenze già maturate, imposto dall’art. 182 comma 2 c.p.c., nel testo previgente, “renderebbela norma del tutto superflua, se fosse riferibile anche alle decadenze processuali, anziché solo a quelle sostanziali, perché non avrebbe ragione la concessione di un termine per il compimento di attività dalle quali la parte non sia ancora decaduta”.

Come sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello – contravvenendo a tale assunto - ha ritenuto operante una decadenza senza che, prima del decorso della stessa (il termine per proporre opposizione) fosse possibile per le parti richiedere materialmente –o per il giudice concedere - la sanatoria.

Diversamente da quanto dedotto nella memoria difensiva depositata dal controricorrente ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., il termine di sanatoria della procura deve essere concesso dal giudice purea fronte dell a proposizione di specifica eccezione ad opera della controparte di difetto onullità della procura: la parte destinataria di questa eccezione non è infatti “necessariamente tenuta - nel caso dell'emergenza di un mandato alla lite o alle liti soloipoteticamente viziato - a produrre immediatamente una procura che possa ritenersi valida, spettando il rilievo Ric. 2018 n. 15853 sez.

S2 -ud. 12-12-2022 -9- dell'effettività della sussistenza di un vizioinvalidante ai fini della conseguente necessità della sua ‘ regolarizzazione ’ sol o al giudice, cheha il compito, appunto, di rilevarlo e di assegnare alla parte, da ritenersi onerata, il relativo termine, come prescrive inequivocamente l'attuale art. 182, comma 2, del codice di rito” (Cass.n. 23958/2020, in motiv.). 6.- L'accoglimento del ricorso ne i termini testé precisati comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze , che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 15853-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eALBERTO SOLARI, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 2686/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Grosseto, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concedeva il decreto ingiuntivo n. 357/2007 dell’importo di euro 54.884,06 a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.A./N.V. (d’ora innanzi, [OSCURATO:PERSONA]), a titolo di saldo per una fornitura di caschi. 2. Con sentenza n. 1140/2011, il Tribunale di Grosseto dichiarava la nullità dell’opposizione promossa da [OSCURATO:PERSONA], per nullità della procura alle liti dell'attrice-opponente, contestata in via preliminare dall’oppostaVemar [OSCURATO:SOCIETA] . 3. [OSCURATO:PERSONA] appellava la decisione avanti alla Corte di Appello di Firenze, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sul presupposto della piena validità della procura alle liti. Si costituiva in giudizioVemar [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con sentenza n. 2686/2017, la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza impugnata. La Corte distrettuale riteneva nulla la procura alle liti, sul rilievo che la documentazione prodotta dall'appellante, pure ammissibile, nulla provava riguardo alle concrete modalità di rilascio e di autenticazione della procura in esame; affermava che per presumere il rispetto delle formalità necessarie per la validità dell'autenticazione prescritte dalla legge italiana le firme avrebbero dovuto essere due (una apposta al momento del rilascio della procura, l'altra al momento dell'autentica della Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -3- sottoscrizione, nella specie avvenuta in luogo e tempo diverso); riteneva inoltre che non poteva essere assegnato un termine per la sanatoria della procura ex art. 182 comma 2° c.c. perché questa norma, nella sua formulazione ratione temporis , prevedeva che la sanatoria potesse essere esercitata sino al momento in cui non si fossero verificate decadenze e che nel caso de quoera spirato il termine perentorio per l'opposizione. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 6. Ha r esist ito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , concludendo per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza del ricorso. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 2703 comma 2 c . c ., dell'art . 115 c.p.c.e dell'art. 12 L. 31 ma ggio 1995 , n . 218 , in relazione all'art 360 comma 1, n. 3 c . p .c. , nonché - ai sensi dell'art . 360 n . 5 c.p.c. – l’ omesso esame di un fatto decisivo . Secondo la ricorrente la Corte territoriale non hatenuto conto che la procura era stata conferita in Belgio nel rispetto della lex lociitaliana, essendo desumibile dalla documentazione prodotta in grado d'appello che la sottoscrizione era stata apposta in presenza del delegato del Sindaco e che questi aveva accertato l'identità del sottoscrittore. Da qui la violazione delle norme denunciate e –per ciò che attiene al mancato esame da parte Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -4- del giudice di seconda istanza – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che vizia in modo evidente l'impugnata sentenza. 2.-Con il secondo motivo, così rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.2703 comma 2 c.c. e dell'art. 1, comma 1° lettera i) del D . P . R . n. 445 del 2000, in relazione all'a rt. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza laddove -dato per scontato che il rilascio della procura in Belgio da parte del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Sientes, mentre l'autentica sarebbe stata apposta il 05/10/2007 in Beersel -ha desunto dalla divergenza delle date e dei luoghi indicati nel testo la mancata prova della presenza del delegato comunale nel momento nel luogo in cui la procura era stata sottoscritta, ritenendo necessarie due sottoscrizioni, una al momento del rilascio della procura; l’altra al momento dell’autentica della sottoscrizione. Tale affermazione non trova riscontro né nella disposizione dell'art. 2703 comma 2° c.c., né nel consolidato orientamento della giurisprudenza al riguardo. 3.-I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessionee anche per la loro parziale sovrapposizione. I motivi sono entrambi infondati. Costituisce principio consolidat o di questo Giudice, più volte ribadito anche dalle Sezioni Unite, che, “ Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -5- Occorre dunque “che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore” (Cass. S.U. 3410/2008). Per il rispetto del precetto della lex fori italiana, è pertanto necessario che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del soggetto autorizzato a tale attività e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore, anche se poi tale autenticazione non è redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, ma successivamente(Cass. n. 13228/2008). Il giudice di appello, menzionando la sentenza appena ricordata (che ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata all'estero al rappresentante legale della parte che aveva conferito la procura “ad litem” per il ricorso risultava sottoscritta in un luogo diverso da quello in cui la sottoscrizione era stata autenticata; ma nello stesso senso anche Cass. S.U.n. 3410/2008, che ha accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -6- Panama e autenticata in Lussemburgo da un notaio in data successiva), riscontra che dal testo della procura emerge che il rilascio della stessa era avvenuto il 03/08/2007 in Sientes, mentre l'autentica è stata apposta il 05/10/2007 in Beeresel. Correttamente il giudice a quo ha esclu so , in assenza della prova che l'unica firma risultante sulla procura per diversità di date di luogo sia stata posta alla presenza del pubblico ufficiale, il ricorso allapresunzione che la sottoscrizione sia stata apposta da quest'ultimo dopo avere accertato l'identità della persona che sottoscriveva la procura. Anche la documentazione prodotta dalla ricorrente , riportata in osservanza del principio della specificità in ricorso, non consente (come esattamente riscontrato dal giudice di seconde cure) di pervenire a conclusioni diverse, essendo solo specificativa delle formalità osservate in Belgio per l’autentica. Nel caso di specie, siamo in presenza di quella che è stata definita un’“autentica minore”, che è stata ritenuta diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione richiesta dell’ordinamento italiano (Cass. S.U. 16296/2007). 4.- Resta da esaminare il terzo motivo , proposto dalla ricorrente in subordine ai motivi che precedono, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n . 3 c.p.c. e la nullità del procedimento in relazione all'art.360 comma 1, n. 4 c.p.c. A detta della ricorrente, la Corte territoriale - una volta ritenuta non regolare la procura alle liti -ha omesso di esercitare il potere di sanatoria previsto dall'art. 182 secondo comma c.p.c. in conformità all'indirizzo giurisprudenziale che afferma la sussistenza di un obbligo del giudice in tal senso, anche per le Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -7- controversie introdotte prima della riscrittura della norma avvenuta con legge n. 69/2009. 5.-Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte(n. 9217/2010), al quale intende dare continuità, secondo cui l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, come nel caso di specie), in forza del quale il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali ( tra le molte conformi: Cass. n. 22559/2015; n. 23556/2017). Non può dubitarsi dell'applicabilità di tale principio anche al vizio inerente alla procura alle liti: questa Corte ha infatti affermato che “l'art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009), trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa”(Cass. n. 22559/2015). Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -8- Questo indirizzo interpretativo non è affatto sconosciuto al giudice a quo, che l’ha richiamato espressamente, escludendone tuttavia l’applicazione nel casodi specie, in cui si era verificata una decadenza, “come nel caso della perenzione dei termini di impugnazione e, nel nostro caso, del termine perentorio per proporre opposizione”. La decisione è sul punto errata, poichè il giudice di appello non si è confrontato al riguardo con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte , nella sentenza sopra citata (n. 9217/2010), secondo le quali il limite delle decadenze già maturate, imposto dall’art. 182 comma 2 c.p.c., nel testo previgente, “renderebbela norma del tutto superflua, se fosse riferibile anche alle decadenze processuali, anziché solo a quelle sostanziali, perché non avrebbe ragione la concessione di un termine per il compimento di attività dalle quali la parte non sia ancora decaduta”. Come sostenuto dal ricorrente, il giudice di appello – contravvenendo a tale assunto - ha ritenuto operante una decadenza senza che, prima del decorso della stessa (il termine per proporre opposizione) fosse possibile per le parti richiedere materialmente –o per il giudice concedere - la sanatoria. Diversamente da quanto dedotto nella memoria difensiva depositata dal controricorrente ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., il termine di sanatoria della procura deve essere concesso dal giudice purea fronte dell a proposizione di specifica eccezione ad opera della controparte di difetto onullità della procura: la parte destinataria di questa eccezione non è infatti “necessariamente tenuta - nel caso dell'emergenza di un mandato alla lite o alle liti soloipoteticamente viziato - a produrre immediatamente una procura che possa ritenersi valida, spettando il rilievo Ric. 2018 n. 15853 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -9- dell'effettività della sussistenza di un vizioinvalidante ai fini della conseguente necessità della sua ‘ regolarizzazione ’ sol o al giudice, cheha il compito, appunto, di rilevarlo e di assegnare alla parte, da ritenersi onerata, il relativo termine, come prescrive inequivocamente l'attuale art. 182, comma 2, del codice di rito” (Cass.n. 23958/2020, in motiv.). 6.- L'accoglimento del ricorso ne i termini testé precisati comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze , che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo,
Decreto Cassazione n. 25394/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris