CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pozzuoli avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 15 ottobre 2020 la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando come tentativo la condotta di falso ideologico di cui al capo B) - con l'esclusione dell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen. - e complessivamente rideterminando la pena, irrogata anche in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. (contestatogli nel capo D), nella misura di mesi nove di reclusione, con la conferma nel resto della sentenza impugnata. Con riferimento al reato di cui al capo B) l'imputato, che oltre alla professione di Avvocato rivestiva le funzioni di Giudice di pace in Udine e di coordinatore dei Giudici di pace del relativo circondario, è stato ritenuto responsabile per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Giudice di pace in servizio presso il correlativo ufficio di Pontebba (Udine), predisposto atti che falsamente attestavano, nell'ambito delle procedure di ricorso descritte nel capo A) - riguardanti la sospensiva immediata del fermo amministrativo di veicoli ex art. 46 della legge n. 298 del 1974 - lo svolgimento di determinate attività processuali alla presenza del Giudice. Con riferimento al reato di cui al capo D), inoltre, egli è stato ritenuto responsabile per avere usato, nel corso di una conversazione telefonica, frasi minacciose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - Giudice di pace in Pordenone - allo scopo di costringerlo ad astenersi dalla trattazione di ricorsi da presentare avverso l'adozione di provvedimenti di fermo amministrativo di veicoli da trasporto ai sensi dell'art. 46 legge cit. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con un primo motivo, la violazione della legge penale per il difetto di correlazione tra il fatto contestato e la sentenza di condanna in relazione al tentativo di falso ideologico di cui al capo B), atteso il richiamo, nel capo d'imputazione, a verbali riguardanti dei procedimenti (in tema di opposizioni a provvedimenti adottati dal Prefetto di Rovigo) diversi da quelli in relazione ai quali è intervenuta la condanna, pronunziata invece con riferimento a verbali relativi a procedimenti instaurati dinanzi al Giudice di pace di Pontebba (Udine). 2.1. Con un secondo motivo si lamentano violazioni della legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del tentativo di falso ideologico in atto pubblico, in presenza di documenti in realtà mai usciti dalla disponibilità del pubblico ufficiale e modificati nel contenuto prima della loro effettiva pubblicazione. Nel caso di specie, infatti, i verbali e i dispositivi di sentenza oggetto di giudizio sono stati rinvenuti dalla Polizia municipale all'interno del fascicolo processuale e prima ancora dell'inizio dell'udienza, dunque in un momento in cui erano privi di rilevanza giuridica e ancora liberamente modificabili dal Giudice di pace, come poi concretamente avvenuto: si trattava, in particolare, di mere bozze o modelli di verbali e di dispositivo redatti al solo scopo di velocizzare l'attività lavorativa del dott. [OSCURATO:PERSONA] nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione, come del resto confermato dal concreto svolgimento della vicenda. In ogni caso, assume il ricorrente, si tratterebbe di un reato impossibile ex art. 49 cod. pen., avendo l'ipotizzata condotta di falso riguardato bozze di verbali e dispositivi di sentenza privi di efficacia giuridica, rinvenuti dagli operanti fuori dell'udienza e in un momento assai precedente il suo inizio. 2.2. Con un terzo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 479 cod. pen., non essendo emersa alcuna prova riguardo al fatto che la grafia riportata nei verbali e nei dispositivi precompilati corrispondesse a quella dell'imputato. Né egli può essere ritenuto responsabile del reato di falso che altri, in ipotesi, avrebbe commesso (ossia il [OSCURATO:PERSONA]), in ragione dell'asserita conoscenza della supposta falsificazione, poiché l'imputato aveva anticipato al [OSCURATO:PERSONA], con una mail del 6 marzo 2013, la propria intenzione di rinunciare ai ricorsi proposti, così mostrando la sua volontà di non presenziare all'udienza e di rendersi estraneo a qualsiasi condotta posta in essere dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale, di contro, attestava nei verbali precompilati, in maniera del tutto autonoma e svincolata da un qualsiasi contributo morale e materiale del Volpe, la presenza di quest'ultimo, senza che alcuna prova sia emersa a sostegno della ipotizzata circostanza che il falso fosse stato necessariamente concordato. 2.3. Con un quarto motivo si eccepisce il difetto di correlazione tra l'accusa e il fatto accertato in relazione al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. (capo D), per avere la Corte d'appello confermato la prima decisione, erroneamente ritenendo determinante un elemento di fatto diverso da quello descritto nell'imputazione, ossia che il ricorso ai sensi dell'art. 46 della legge n. 298 del 1974 non fosse stato proposto dal Volpe, ma da un altro avvocato, e che fosse vergato nell'interesse non di un cliente del Volpe, ma di un cliente di altro avvocato, con la conseguente integrazione degli elementi costitutivi del reato de quo. Nel giudizio di primo grado, tuttavia, non erano emersi dubbi sul fatto che il ricorso era stato proposto dal Volpe, laddove la mancata attribuzione al medesimo del ruolo di difensore ricorrente emergeva per la prima volta dalla motivazione della sentenza di primo grado, senza che la difesa avesse potuto interloquire al riguardo. 2.4. Il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la conseguente violazione del diritto di difesa con riferimento all'erroneo diniego della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., dalla difesa formulata in ordine all'acquisizione di prove orali e documentali idonee a dimostrare la sussistenza, in capo al Volpe, del ruolo di difensore ricorrente e quello di mero sostituto di udienza in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: circostanze, queste, pacificamente emerse in primo grado, sebbene la prima decisione avesse, a sorpresa, erroneamente escluso che l'imputato potesse considerarsi parte del procedimento, attribuendo il ruolo di titolare del ricorso ad altro avvocato. 2.5. Con un sesto motivo, infine, si censurano violazioni di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo D), per avere la Corte distrettuale erroneamente qualificato come minacciosa una condotta invece consistente nella mera prospettazione dell'intenzione di avviare un'azione civile a rimedio della mancata concessione, da parte del Giudice di pace di Pordenone, della sospensiva rispetto al ricorso presentato. Nel caso di specie, infatti, l'imputato reagiva nella qualità di difensore, sottolineando l'ingiustizia della decisione e dichiarando la sua intenzione di tutelare legalmente gli interessi del proprio assistito ai sensi dell'art. 51 cod. pen. La contestata interlocuzione telefonica, peraltro, è avvenuta successivamente, senza che in alcun modo potesse ostacolare la libertà decisionale del Giudice, essendo la sua decisione già intervenuta con l'adozione di un formale provvedimento. 3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 aprile 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha sinteticamente richiamato il contenuto dei motivi già esposti nel ricorso, insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione delle relative ragioni di doglianza, atteso che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, secondo il pacifico insegnamento di questa Suprema Corte, è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva (v., ex multis, Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802; Sez. 6, n. 54457 del 17/11/2016, Marchiafava, Rv. 268957). Di tali principi, invero, ha fatto buon governo la sentenza impugnata, là dove ha coerentemente escluso il ricorrere di tali evenienze, ponendo in rilievo i dirimenti, e dal ricorrente non specificamente contestati, profili ricostruttivi qui di seguito indicati: a) la formulazione letterale del capo B) descrive puntualmente la condotta di falso ideologico in contestazione sia attraverso l'espresso richiamo al contenuto dell'imputazione sub A) - ove si fa riferimento alla predisposizione di atti all'interno delle procedure attivate per contestare gli illeciti amministrativi che avrebbero comportato il fermo dei veicoli utilizzati in violazione dell'art. 46 legge cit., sulla base di ricorsi per la correlata sospensiva presentati dal Volpe al Giudice di pace di Pontebba, che a sua volta, sistematicamente, ne disponeva la restituzione a distanza di poche ore dai sequestri, con provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo —, sia attraverso la indicazione delle modalità del falso nella verbalizzazione della relativa udienza; b) l'istruttoria dibattimentale si è svolta sulla base di un ampio approfondimento della vicenda storico-fattuale verificatasi il 6 marzo 2013 in occasione della trattazione di ricorsi presentati dall'imputato al predetto ufficio del Giudice di pace, sia attraverso l'acquisizione di otto verbali - rinvenuti dai difensori della controparte già compilati e firmati anteriormente all'inizio dell'udienza, unitamente al dispositivo —, sia attraverso l'assunzione delle relative deposizioni testimoniali; c) l'imputato ha esercitato appieno il contradditorio sul complesso di tali emergenze probatorie, puntualmente sviluppando le sue difese nel corso della relativa istruttoria; d) l'assenza di qualsiasi pregiudizio recato all'esercizio del diritto di difesa in ragione della chiara intellegibilità del contenuto del su indicato tema d'accusa, con la conseguente superfluità dell'indicazione dei numeri di ruolo dei procedimenti. Va altresì considerato, sotto tale profilo, che la formulazione dell'imputazione sub B) è costruita in modo da ricomprendere solo "in particolare", dunque a mero titolo esemplificativo ed in forma aperta, il formale richiamo a due numeri di procedimenti aventi ad oggetto atti di opposizione presentati da cittadini stranieri difesi dall'imputato, senza escludere affatto il più ampio riferimento alla contestazione di condotte di falso verificatesi nell'ambito di ulteriori, analoghi, procedimenti del tipo di quelli descritti nel capo sub A). Né, peraltro, è ravvisabile alcuna incertezza nell'imputazione quando il fatto — come giustappunto verificatosi nel caso in esame - sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 3, n. 4342 del 27/02/1991, Bracco, Rv. 186801). 2. Manifestamente infondati, inoltre, devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo di ricorso, avendo i Giudici di merito preso in esame e disatteso, con congrua ed esaustiva motivazione, le medesime ragioni di doglianza in questa Sede reiterate, là dove hanno segnatamente posto in rilievo: a) che all'interno dei fascicoli rinvenuti nella sede dell'ufficio del Giudice di pace di Pontebba erano presenti atti processuali (verbali completi in tutti i particolari, con dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell'avvocato, redatti dal difensore ricorrente e sottoscritti dal Giudice, contestualmente al dispositivo della sentenza di rigetto, anch'esso già sottoscritto dal Giudice di pace con la relativa data del 6 marzo 2013 e la determinazione della sanzione in misura corrispondente al deposito cauzionale); b) che la firma del Giudice risultava già apposta su tutti gli atti, né egli poteva avere elementi, non essendo ancora comparsa la parte ricorrente, per prevedere la sua rinuncia all'impugnazione e la mancata comparizione dell'altra parte; c) che la presenza di tali atti all'interno dei relativi fascicoli era pienamente idonea ad attestare il verificarsi delle attività processuali ivi descritte (ossia, la comparizione del ricorrente, l'assenza della controparte opposta, la rinuncia al ricorso e la decisione all'esito assunta dal Giudice) in maniera difforme dalla realtà; d) le ragioni giustificative della affermazione di responsabilità a titolo concorsuale in considerazione della strategia concordata con il coimputato sulla base del comune affidamento ingenerato dall'abituale contumacia della controparte e della anticipata e identica predisposizione di tutti i verbali e dei relativi provvedimenti da parte del Giudice di pace, avuto altresì riguardo alla valorizzazione della documentata, e decisiva, circostanza storico-fattuale secondo cui l'intenzione di rinunciare ai ricorsi venne dall'imputato comunicata per mai!, nel richiamato contesto processuale, in un orario solo successivo all'inopinato accesso agli atti da parte della difesa avversaria, con il logico corollario che egli aveva quanto meno anticipato l'intento di rinunziarvi ben prima di quella comunicazione, così assentendo alla falsa verbalizzazione in sua assenza in ragione dell'abituale assenza della controparte. 2.1. Corretta deve ritenersi, al riguardo, la qualificazione giuridica del fatto nell'alveo del tentativo, essendo stati i verbali di udienza sostituiti, con altri che recavano un contenuto conforme alla realtà, solo successivamente alla loro predisposizione ed anteriormente alla definizione dei procedimenti. La sentenza impugnata ha infatti spiegato, sotto tale profilo, che prima della chiusura dell'udienza, e solo a seguito del non previsto intervento dei rappresentanti della controparte, il Giudice di pace ebbe a convocare l'odierno ricorrente, annullando i provvedimenti adottati e decidendo in maniera differente con una declaratoria di incompetenza territoriale cui si associò lo stesso ricorrente, sicché l'immutatio veri, pur in presenza, come si è visto, di atti idonei ed univocamente diretti a realizzare tale scopo, non ha raggiunto lo stadio della sua piena consumazione per fatti indipendenti dalla volontà degli autori, dovendo il relativo reato di falso intendersi perfezionato solo con la chiusura dell'udienza e la pubblicazione della decisione finale.2.2. La formazione o l'alterazione di un documento, invero, possono svolgersi attraverso una pluralità di atti esecutivi, suscettibili di interruzione, sicché se il reato si consuma solo nel momento in cui la documentazione si chiude divenendo formalmente definitiva, esiste comunque un intervallo temporale in cui l'attività di tipo esecutivo, prima di « consolidarsi» nella consumazione, può essere verificata, come avvenuto nel caso in esame, alla luce dei requisiti di idoneità e di univocità rilevanti per la configurabilità del tentativo: soltanto il completamento del documento falso realizza la lesione del bene giuridico collettivo della pubblica fede, determinando l'evento del reato, ma l'arresto che si verifichi nella formazione dell'atto falso non elimina l'esplicazione già avvenuta di un'attività che abbia l'efficacia causale di produrre l'evento proprio del delitto di falso; e quell'attività, quale manifestazione intesa a conseguire quell'evento, è penalmente rilevante sotto il profilo del tentativo punibile (ex multis v. Sez. 5, n. 993 del 21/06/1967, Pagano, Rv. 105487). 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alle doglianze oggetto del quarto e del sesto motivo di ricorso, in quanto assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 3.1. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità in relazione alla su indicata fattispecie di reato di cui al capo D), ponendo in evidenza, segnatamente: a) che nel corso di una conversazione telefonica intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA]Andrea, Giudice di pace di Pordenone, l'imputato, dopo essersi qualificato, sia con il personale di cancelleria che con il D'Andrea, esplicitando il proprio ruolo di Giudice di pace in Udine, usò espressioni intimidatorie nei confronti del D'Andrea — che in occasione di un ricorso presentato da altro difensore avverso un provvedimento adottato ex art. 46 legge cit. aveva deciso in senso opposto a quello prospettato dal ricorrente, rigettando l'istanza di sospensione del provvedimento — intimandogli di astenersi dal decidere sui ricorsi che avrebbe presentato, poiché altrimenti gli avrebbe fatto causa; b) che il movente all'origine di tale condotta doveva rinvenirsi nell'attività svolta dall'imputato come legale specializzato nel patrocinare proprio le istanze di sospensiva in caso di fermo amministrativo dei veicoli; c) che l'imputato, come da lui stesso affermato nel corso della richiamata conversazione, e dal D'Andrea poi confermato nella sua deposizione testimoniale, era estraneo alla difesa del ricorrente nell'ambito del procedimento alla cui trattazione fece seguito la predetta telefonata; d) che il rimedio giudiziario minacciato, pertanto, non era concretamente azionabile dall'imputato in relazione al procedimento già definito dal suo collega, ma era, per il tenore letterale e i toni delle espressioni utilizzate, indebitamente finalizzato a coartarne la volontà per non avere quel Giudice aderito al tipo di impostazione giurisprudenziale da lui seguita, anche in vista degli analoghi ricorsi che in futuro il Volpe avrebbe presentato presso l'ufficio del Giudice di pace di Pordenone. Coerente con tale ricostruzione della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda deve pertanto ritenersi la conclusione al riguardo raggiunta dai Giudici di merito nell'evidenziare, in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte (arg. ex Sez. 6, n. 5300 del 12/01/2011, Moschella, Rv. 249475), come la minaccia di adire le vie legali, per le caratteristiche dei toni usati e gli effetti che l'iniziativa ebbe a determinare sul destinatario, sia stata nel caso di specie formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire dei risultati non conformi a giustizia, tanto che il D'Andrea ritenne di fare una segnalazione poi inoltrata dal Coordinatore dell'ufficio del Giudice di pace al Presidente della Corte d'appello. 3.2. Per le medesime ragioni testé indicate deve altresì ritenersi privo di fondamento il prospettato difetto di correlazione tra il fatto contestato ex art. 336 cod. pen. e quello ritenuto in sentenza, avendo la Corte d'appello puntualmente spiegato come, sulla base della formulazione letterale e del contenuto della relativa imputazione, la condotta ritenuta penalmente rilevante vi fosse chiaramente ed analiticamente riportata e descritta, finanche attraverso il richiamo alle testuali espressioni dall'imputato utilizzate nella su menzionata conversazione telefonica: aspetti, questi, sui quali l'imputato ha potuto ampiamente esercitare il suo diritto al contraddittorio nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Sotto altro, ma connesso profilo, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'oggetto della doglianza dall'imputato prospettata afferiva, di converso, all'ipotizzata omessa valutazione di un elemento di fatto che, in tesi, sarebbe stato erroneamente apprezzato in senso a lui sfavorevole (ossia la circostanza relativa al mandato conferito al legale che aveva proposto il ricorso il cui esito aveva poi determinato la minaccia finalizzata alla futura astensione del Giudice di pace di Pordenone): profilo, questo, sul quale la Corte d'appello ha congruamente argomentato in punto di fatto (pagg. 7-8) la ritenuta estraneità dell'imputato alla difesa esercitata nell'interesse del ricorrente nel caso ivi richiamato, con motivazione esente da vizi censurabili nel giudizio di legittimità. 3.3. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ocull percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico- argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Parimenti destituito di fondamento deve ritenersi il quinto motivo di ricorso, atteso che la prospettata integrazione probatoria costituisce l'oggetto di una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, non censurabile in questa Sede, a fronte di una puntuale motivazione posta a fondamento del relativo diniego (pagg. 6-7 della impugnata sentenza), coerentemente incentrato non solo sul necessario carattere documentale dell'eventuale prova contraria in merito all'esistenza di un mandato difensivo dalla parte interessata conferito al Volpe, ma anche sull'assenza di decisività della, peraltro solo genericamente enunciata, richiesta di integrazione probatoria, a fronte della richiamata completezza ed inequivocità del complesso delle ulteriori emergenze probatorie dai Giudici di merito conformemente apprezzate. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di eur