CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 32133/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correntecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;intimato con atto di costituzioneavverso il decreto n. cronol. 15170/2024 pubblicato e comunicato il19/12/2024 dal Tribunale di Lecce;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/09/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA].B. , cittadina nigeriana, ha proposto ricorsodavanti al Tribunale di Torino contro il provvedimento dellaCommissione Territoriale per il riconoscimento della protezioneinternazionale, che ha rigettato la richiesta di protezione internazionaleOscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025e ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso disoggiorno per protezione speciale.Il Tribunale, con il provvedimento in questa sede impugnato, harespinto il ricorso, dopo aver fissato l’udienza di comparizione(mancando la videoregistrazione dell’audizione espletata dallaCommissione Territoriale), senza procedere alla nuova audizione dellaricorrente, richiesta da quest’ultima, ritenendo non necessarichiarimenti sulla documentazione depositata e sugli elementi giàacquisiti.In particolare, il Tribunale ha rilevato che, sentita dallaCommissione Territoriale, la cittadina straniera ha riferito: di esserenata e cresciuta nel villaggio di Lg_1 di essersi poi trasferita nellacapitale Luogo_2 , dove aveva vissuto dai 15 anni in avanti, al nettodi lunghi periodi trascorsi a Luogo_3 e al villaggio di origine; diessere di etnia makeke e di religione cristiana; di parlare makeke ededo; di aver studiato fino a concludere le scuole medie inferiori; di averlavorato come sarta e collaboratrice domestica; di avere una famigliadi origine composta da i genitori (di cui il padre sarebbe deceduto circatre anni fa) e tre fratelli, e che i familiari attualmente risiedevano aLg_1 di non essere sposata ma di avere un figlio di circa 17 anni.Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, ilTribunale ha precisato che, sempre in sede di audizione davanti allaCommissione Territoriale, la donna ha dichiarato: di aver lasciato ilproprio Paese nei giorni intorno a capodanno 2022/2023; che all’età dicirca quindici anni si era trasferita da sola a vivere nella città di Lg_2[.. ; che, dopo avere terminato un apprendistato come sarta, avevachiesto aiuto ad un’amica per avere un prestito per avviare una propriauna donna disponibile a prestare del denaro, offrendosi come garantedel prestito; che, una volta ricevuto il finanziamento, aveva avviato lasua attività, ma nei mesi successivi non era riuscita a restituire ilOscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025capitale secondo gli accordi inizialmente presi; che la sua insolvenzaaveva scatenato una reazione violenta da parte delle persone da cuiaveva ricevuto il denaro, le quali avevano ucciso la sua amica, cheaveva fatto da garante, e avevano minacciato i suoi familiari nelvillaggio di origine; di essere stata rapita e violentata dai creditori; che,per sfuggire a ritorsioni, si era trasferita i primi due anni di vita delbambino; di essere successivamente tornata a Luogo_2 insieme alfiglio, dove aveva trovato lavoro come domestica a casa di una donnadi nome A.A. la quale viveva facendo la spola tra la Nigeria ela Germania e, dopo circa otto/nove anni di vita in casa di questasignora, quest’ultima le aveva proposto di viaggiare insieme a lei, peremigrare in Germania, e aveva curato tutte le procedure preparatorieal viaggio; che, una volta giunta in Germania, era stata informata dallasignora A.A che doveva prostituirsi, per restituire il debito maturatodi € 20.000; di aver discusso animatamente con questa donna, tantoche le loro grida sarebbero state sentite da una vicina di casa,anch’essa nigeriana, che le aveva suggerito di raggiungere l’Italia; diessere partita dopo circa una settimana e, arrivata in Italia, avevachiesto aiuto presso una chiesa nigeriana locale, trovando ospitalitàpresso una connazionale e vivendo con l’aiuto del pastore della chiesa;di avere timore, per il caso di rientro nel proprio Paese di origine, deisuoi creditori e della madame.Esaminate tali dichiarazioni, il Tribunale ha ritenuto credibili glielementi acquisiti circa la nazionalità e la provenienza della donna, manon credibile la narrazione degli eventi che avevano determinatol’espatrio e i timori espressi in caso di rientro nel Paese d’origine, peravere la ricorrente fornito dichiarazioni generiche e nonadeguatamente circostanziate, da cui non era possibile desumere ilreale vissuto della donna, rilevando che quest’ultima aveva fornitoelementi piuttosto generici in merito al prestito contratto per avviarela propria attività di sarta e alle pressioni subite dall’amica che le avevaOscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025fatto da garante, anche a seguito di espressa richiesta di maggioriinformazioni. Il medesimo Tribunale ha evidenziato che, una voltachiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] se i creditori l’avessero piùavvicinata in qualche modo, la ricorrente aveva genericamente riferitoche si presentavano sempre e che per questo viveva con quella signoracon la quale era poi venuta in Europa. Altrettanto scarne sono stateritenute dal Tribunale le informazioni relative alla signora presso cui laricorrente aveva lavorato e vissuto a Luogo_2 e che in seguito,secondo il racconto della donna, l’aveva portata in Italia, come pure glielementi relativi alla proposta di andare a lavorare in Germania, oltreche alla lite insorta quando è arrivata lì. Per lo stesso Tribunale, era,inoltre, confuso il ruolo ricoperto dalla vicina di casa in Germania e lemodalità del trasferimento in Italia, aggiungendo che si presentavacontraddittorio il fatto che il figlio della ricorrente vivesse a casadell’asserita madame e che non avesse avuto alcun problema in seguitoalla fuga della madre dalla Germania. Infine, il menzionato Tribunaleha dato rilievo al fatto che agli atti vi era una relazione di Idea DonnaOnlus, nelle cui conclusioni si leggeva che non erano stati rilevatiindicatori di rischio.Alla luce della ritenuta non credibilità del narrato, il Tribunale nonha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello statusdi rifugiato, in assenza di un rischio, in caso di rientro nel Paese diorigine, di subire episodi qualificabili come atti di reale persecuzione,fisica o psichica, secondo la definizione dell’art. 7 d.lgs. n. 251 del2007.Parimenti, lo stesso Tribunale non ha ritenuto presenti gli elementiper accogliere la domanda di protezione sussidiaria, non essendoravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio,secondo quanto sancito all’art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 251 del2007, ed ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 14, lett.c), d.lgs. cit.Oscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025Il Tribunale ha escluso anche la ricorrenza delle condizioni per ilriconoscimento della protezione speciale, in quanto, vista la noncredibilità del narrato, non emergeva il rischio per la ricorrente, in casodi rimpatrio, di tortura o trattamenti inumani o degradanti e ladocumentazione prodotta non era sufficiente a valutare con positivitàil percorso di integrazione della donna.Avverso tale statuizione, la cittadina straniera ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a due motivi di censura.Il Ministero non si è difeso con controricorso, ma ha depositato unpubblica di discussione.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 35-bis, comma 11, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008 in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c., poiché l’audizione della ricorrente da parte dellaCommissione Territoriale si è svolta in assenza di videoregistrazione eil Tribunale ha errato nel non accogliere l’istanza di audizione, in quantonon può sostenersi un’equipollenza tra verbale e videoregistrazione e,comunque, pur seguendo la giurisprudenza di questa Corte – secondocui non vi è un automatismo tra indisponibilità della videoregistrazione,obbligo del Giudice di fissare udienza e ripetizione dell’audizione – dallaparte motiva del decreto emergeva chiaramente la necessità didell’espletamento di tale incombente, visto che le ragioni che hannodeterminato il giudicante a ritenere non credibile il narratoriguardavano principalmente l’asserita genericità di quanto esposto.In altre parole, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovutoprocedere all’audizione del ricorrente, ai sensi dell'art. 35-bis, comma11, lettera a), d.lgs. n. 25 del 2008 in quanto non risultava disponibilela videoregistrazione di cui al precedente comma 8 e, in assenza divideoregistrazione, era indispensabile che l’Autorità adita ascoltassepersonalmente la richiedente asilo per accertare sia la credibilità sia laOscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025coerenza intrinseca ed estrinseca del racconto reso, oltre che pervalutare l'opportunità di assumere d'ufficio ulteriori mezzi istruttori,tenuto conto, inoltre, ai sensi dell'art. dell’art. 35-bis, comma 11,lettera b), d.lgs. cit., l’audizione della richiedente asilo era necessariaper dare atto del percorso di integrazione.Ad opinione della ricorrente, la necessità di una nuova audizioneemergeva anche dal fatto che le ragioni che avevano determinato ilgiudicante a ritenere non credibile il narrato riguardavanoprincipalmente l’asserita genericità di quanto esposto, con laconseguenza che una nuova audizione avrebbe consentito diapprofondire gli aspetti ritenuti generici e valutare l’attendibilità dellacittadina straniera.A tal fine, la ricorrente ha richiamato una decisione di questa Corte(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 17/04/2019), ove è statoaffermato che non ha rilievo la circostanza che il richiedente asilo abbiaomesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erroneaapplicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizioper la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione delcolloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha insé ricadute sul suo diritto di difesa. La parte ha, quindi, aggiunto che,nel caso de quo, la ricorrente aveva espressamente richiestol'audizione nel ricorso al Tribunale e il giudice ha fatto espressamenteriferimento alla genericità del narrato, facendo discendere la noncredibilità da tale genericità, con la conseguenza che la nuovaaudizione della ricorrente era da ritenersi necessaria al fine diapprofondire il narrato e valutare la effettiva credibilità della donna.Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunaleomesso di considerare la circostanza che la ricorrente era stata vittimadi tratta ed anche il conseguente rischio di re-trafficking.Oscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025Secondo la ricorrente, il fatto che la stessa fosse stata vittima ditratta appariva verosimile, alla luce del vissuto e del narrato, in quanto,per giungere in Italia, aveva sicuramente (come accade per moltedonne nigeriane) contratto un debito che avrebbe dovuto restituire2. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e sirivelano fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati.2.1. Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte, econdiviso dal Collegio, nei giudizi in materia di protezioneinternazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione delcolloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo difissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporrel'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non venganodedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distintida quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti);b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordinealle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni delrichiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso,precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti esempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondatao inammissibile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 26124 del 17/11/2020).Nella specie il Tribunale ha rigettato l’istanza di audizioneaffermando quanto segue: «Con riguardo all’istanza di audizione dellarichiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazionedepositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risultaindispensabile richiedere alcun chiarimento. La stessa giurisprudenzadi legittimità ha infatti precisato che “(…) il giudice deveineluttabilmente disporre lo svolgimento dell’udienza di comparizioneOscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025delle parti (…). Ciò, beninteso, e sempre stando all’inequivocabile datonormativo, non vuole automaticamente dire che si debba anchenecessariamente dare corso all’audizione del richiedente” (v. Cass.cit.). D’altro canto, che una rinnovazione dell’audizione non sianecessaria in sede giudiziale risulta conforme alla giurisprudenza dellaCorte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della ProtezioneInternazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).»Occorre tuttavia considerare che la richiedente asilo ha dedotto diavere prospettato di essere stata vittima di tratta, evidenziando,nell’illustrare il secondo motivo, quanto segue: «in primis il viaggiodella ricorrente per giungere in Europa che sicuramente, come accadeper molte giovani donne nigeriane, è avvenuto tramite indebitamentononché le condizioni di vita della medesima ed anche le stessedichiarazioni circa il suo vissuto in Italia, risultanti come espressamenteindicato dalla Commissione, vaghe generiche e reticenti.»Va ribadito che le garanzie procedurali specifiche per le vittime ditratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo allemodalità di audizione del richiedente asilo, ai fini non solodell'emersione dei fatti e della loro completa ricostruzione, ma anchedell'adeguata informazione da fornire alla presunta vittima circa ogniprofilo di rilevanza delle sue dichiarazioni e, soprattutto, circal'eventualità di adesione al programma di protezione anti-tratta (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 16511 del 13/06/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 24573 del 04/11/2020).Alla stregua di detto contesto, il giudice del merito è tenuto anchea verificare con quali modalità e con quale contenuto si sia svoltal'audizione avanti alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la credibilitàdella storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e dellaprova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando,da un lato, la rappresentazione di una vicenda personaleOscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/2025autenticamente riferibile al richiedente asilo, dall'altro la strettavicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementidistintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce deicriteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaboratedall'UNHCR. Infatti, ove sia allegata nel ricorso o nel corso del giudiziola situazione di tratta, la valutazione di credibilità presenta leconnotazioni peculiari e speciali di cui si è detto, con la conseguenzache l'attenzione del giudice dovrà concentrarsi sugli elementisintomatici della tratta e attenuarsi sugli altri (Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 16511 del 13/06/2024).Questa Corte ha, peraltro, affermato che, ove nel giudizio emergaun quadro indiziario ancorché incompleto, che faccia temere chequest'ultima sia stata vittima non dichiarata di tratta, il giudice non puòarrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza diallegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui disponeper conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumentodell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentirealla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere insede giurisdizionale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del04/11/2020).2.2. Nel caso di specie, il Tribunale non si è adeguato ai principienunciati, essendosi fermato alla constatazione che il racconto dellaricorrente, come reso davanti alla [OSCURATO:PERSONA], si erarivelato non sufficientemente dettagliato e in parte contraddittorio,comunque non in grado di ricostruire la sua vicenda personale, senzaverificare, anche mediante l’audizione della ricorrente, se tale contegnofosse proprio l’effetto della condizione della donna (il cui figlio minored’età peraltro è rimasto in Nigeria nelle mani della donna che avevadescritto come madame), tenendo conto delle linee guida dell’UNHCRe integrando gli elementi acquisiti con le informazioni a disposizione sulfenomeno della tratta nel Paese di provenienza.Oscuramento disposto Numero registro generale 2385/2025Numero sezionale 3192/2025Numero di raccolta generale 32133/2025Data pubblicazione 10/12/20253. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decretoimpugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Torino, indiversa composizione, chiamato a statuire anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.4. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, chiamato a statuire anche sullespese del presente giudizio di legittimità;dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di cassazione, il 25 settembre 2025.La PresidenteMaria Acierno