CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 09667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] di Liguria n.1037/2024 depositata il20/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alleparti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta propostasenza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersirinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali,che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano